Bozza di Ricorso alla Giunta Regionale della Campania, contro il Piano di Classifica

Il documento é una utile bozza che tutti i comuni possono utilizzare. Il ricorso va presentato entro il 12 febbraio 2008


Giunta Regionale

Regione Campania

in persona del Presidente

Dr. Antonio Bassolino

Via S. Lucia, n. 81

80132 Napoli

OPPOSIZIONE

CON ISTANZA DI SOSPENSIONE

DELL’ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE (COMPRENSORIO SARNO, BACINI DEL SARNO; DEI TORRENTI VESUVIANI E DELL’IRNO)  N. 558 del 28.12.2007

E CON CONTESTUALE RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE (COMPRENSORIO SARNO, BACINI DEL SARNO; DEI TORRENTI VESUVIANI E DELL’IRNO)  N. 558 del 28.12.2007

 IN QUANTO  ILLEGITTIMA

 

(art. 30, comma 6, legge Regione Campania n. 4 del 25 febbraio 2003)

 

 I Comuni di :

1.- Pagani;

2.- Pompei;

3.- Poggiomarino;

4.- S. Antonio Abate;

5.- Calvanico;

6.- Fisciano;

8.- Montoro Superiore;

9.- Solfora;

10.-

in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, formulano la seguente

OPPOSIZIONE

per i seguenti

MOTIVI

 

I.- IN VIA PRELIMINARE

I.1.- Sull’illegittimità della deliberazione DEL CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE (COMPRENSORIO SARNO, BACINI DEL SARNO; DEI TORRENTI VESUVIANI E DELL’IRNO)  N. 558 del 28.12.2007 PER DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO.

I.1.- Preliminarmente, si eccepisce l’illegittimità della deliberazione consortile in questione in quanto si pone in totale contrasto con le disposizioni normative inderogabili contenute nella legge regionale di riferimento n. 4/2003, artt. 32, comma 3 e 36, comma 5.

L’art. 32, comma 3,  stabilisce che: “Il Commissario straordinario nominato per i casi di cui al comma 2, nel termine indicato nel decreto di nomina, termine comunque non superiore a 120 giorni, convoca l’Assemblea dei consorziati per l’elezione del nuovo Consiglio dei Delegati e  cura l’ordinaria amministrazione fino all’insediamento del nuovo Consiglio”.

Successivamente, l’art. 36, comma 5, dispone che: “Gli organi subentrati a seguito delle elezioni di cui al comma 4, provvedono ad adeguare il piano di classifica per il riparto della contribuenza entro tre anni dall’insediamento e, in tale periodo, non si fa luogo alla imposizione di tributi di bonifica a carico dei proprietari degli immobili ricadenti nelle zone di ampliamento”.

Il piano di classifica deliberato dall’ente consortile viola tali norme basilari di validità e regolarità del procedimento di redazione in quanto il Commissario Straordinario non ha ottemperato al precetto normativo, arrogandosi un potere deliberativo che, invece, competeva agli organi statutari di cui avrebbe dovuto promuovere l’elezione ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 3, e 36, comma 5.

Ne consegue la nullità dell’intero atto deliberativo impugnato e l’inefficacia del piano di classifica.

Per tale motivo preliminare, si chiede che la Giunta Regionale della Campania accolga la presente opposizione e annulli la deliberazione  impugnata.

.

II.- IN VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE

II.2.- Sull’illegittimità della deliberazione DEL CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE (COMPRENSORIO SARNO, BACINI DEL SARNO; DEI TORRENTI VESUVIANI E DELL’IRNO) N. 558 del 28.12.2007 PER MANCATO ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI TECNICHE DEI COMUNI.

Sempre in via preliminare, si eccepisce l’illegittimità della deliberazione impugnata che non rispetta le varie fasi prodromiche all’approvazione del piano di classifica.

Invero, il piano di classifica deliberato si traduce in un’ingiustificata ricezione dei soli dati forniti dal Consorzio, peraltro sfornito anche della legittimazione ad agire in quanto commissariato e dunque non portavoce dei consorziati.

Il Consorzio esautorato ha compiuto un procedimento contrastante con  le norme nazionali e regionali di riferimento, che vogliono una cooperazione tra Consorzio ed enti locali ai fini dell’individuazione degli immobili che ricevono un concreto e diretto beneficio dall’opera consortile e che dunque devono contribuire.

A conferma di quanto appena dedotto si producono le osservazioni tecniche regolarmente inviate in illo tempore al Consorzio e assolutamente rimaste lettera morta, che si allegano al presente atto.

Non c’è traccia alcuna delle denunce di inefficienza dell’opera consortile, sporte nelle osservazioni degli uffici tecnici comunali.

Per gli altri Comuni opponenti che non esibiscono le osservazioni si chiede che l’ente consortile Voglia dar prova dell’avvenuto invio dell’invito a esprimere osservazioni.

Per tale altro motivo, si chiede che la Giunta Regionale della Campania Voglia accogliere l’opposizione e annullare la deliberazione  impugnata.

III.- NEL MERITO

III. 1.- SULL’ILLEGITTIMITÀ’ della deliberazione DEL CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE (COMPRENSORIO SARNO, BACINI DEL SARNO; DEI TORRENTI VESUVIANI E DELL’IRNO)  N. 558 del 28.12.2007 SOTTO IL PROFILO NORMATIVO

III. 1.- Ferme restando le eccezioni preliminari appena sollevate, il cui carattere assorbente è indubbio,  si contesta, nel merito, l’oggetto della deliberazione impugnata, vale a dire il piano di classifica.

Tale piano di classifica è illegittimo e come tale va  annullato in quanto  viola le disposizioni normative nazionali e regionali vigenti in materia.

Di conseguenza il piano include territori ed immobili che, invece, devono essere eliminati dall’obbligo di contribuenza perché non ricevono alcun beneficio.

Anzi, è il caso di evidenziare i disservizi subiti dal territorio del Comprensorio, sotto gli occhi di tutti.

L’analisi procede per gradi, secondo le seguenti osservazioni.

 A) VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA LEGISLATIVA NAZIONALE: 1.- R.D. 13 febbraio 1993, n. 215; 2.- Codice Civile (articoli 857 – 865); 3.- Costituzione Italiana (art. 44) ; 4.- D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 11 e  D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;

I Consorzi di Bonifica, i cui ambiti territoriali sono definiti con riferimento ai bacini ideogeografici, dovrebbero garantire con la loro presenza sul territorio una efficace funzione di presidio e di tutela territoriale. Sono enti economici di diritto pubblico, amministrati dagli stessi consorziati, che coordinano interventi pubblici e privati nel settore delle opere idrauliche  e dell’irrigazione.  I compiti e le funzioni  del Consorzio di Bonifica trovano la loro fonte  in leggi statali e regionali

a – 1.- R.D. 215/33.  Sul concetto normativo di bonifica integrale

a – 1.- L’art. 1 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 definisce il concetto fondamentale di bonifica integrale  stabilendo, al primo comma, che: “alla bonifica integrale si provvede per scopi di pubblico interesse, mediante opere di bonifica  e di miglioramento fondiario” e specificando al secondo comma che: “le opere di bonifica sono quelle che si compiono in base ad un piano generale di lavori e di attività coordinate, con rilevanti vantaggi igienici, demografici, economici o sociali, in Comprensori in cui cadano laghi, stagni, paludi, e terre paludose, o costituite da terreni montani dissestati nei riguardi ideologici o forestali, ovvero da terreni, estensivamente utilizzati per gravi cause di ordine fisico e sociale, e suscettibili, rimosse queste, di una radicale trasformazione dell’ordinamento produttivo”.

L’analisi della legge fondamentale menzionata permette un’elencazione delle finalità istituzionali, quali:

    1.    la difesa delle esondazioni per la sicurezza della campagna e della città;

    2.    l’irrigazione  e la razionale utilizzazione del bene acqua e usi plurimi;

    3.    la difesa del suolo nei territori di collina e di montagna;

    4.    la vigilanza sul territorio;

    5.    la partecipazione all’azione di pianificazione territoriale.

Dunque l’attività di bonifica del territorio e di manutenzione dello stesso è disciplinata dal vetusto ed anacronistico , ma tuttavia vigente ancora, R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, recante “Nuove norme per la bonifica integrale”, che stabilisce che sono tenuti alla contribuzione delle opere di competenza che non siano a totale carico dello Stato i proprietari degli immobili siti nel comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica (cfr. art. 10, comma 1 R.D. 215/33).

Per l‘adempimento dei propri fini istituzionali i consorzi hanno il potere di imporre contributi alle proprietà consorziate, i quali hanno natura di onere reale (cfr. articoli 21 e 59 R.D. 215/33).

In merito alla disciplina fondamentale dei Consorzi di Bonifica è doveroso mettere in luce che l’interpretazione del presupposto di imposizione  individuale nel beneficio derivante agli immobili in ordine al territorio, va condotta non sulla base di un mero principio letterale, ma anche in senso logico e, precisamente sulla scorta del contesto storico, in cui il provvedimento è stato emanato, nonché sulla precisa volontà che il legislatore dell’epoca maturava in rapporto ad uno stato di fatto del territorio ben diverso da quello attuale.

Vale a dire che la generica espressione del territorio andava connaturato ad un contesto territoriale caratterizzato dallo stato palustre di numerose aree del paese, pertanto, dalla assoluta necessità della realizzazione di opere ed interventi radicali e consistenti di bonifica, quali certo  non possono essere riscontrati oggi.

Pertanto, la valutazione della legittimazione  del piano di classifica opposto va ricondotta non a tutte le tipologie di immobili, presenti sul territorio, ma soltanto a quelle tipologie di immobili direttamente interessati da concreti benefici consequenziali alle opere di bonifica; ciò come anche  suggerisce l’interpretazione sistematica della norma, in rapporto all’organica considerazione delle disposizioni contenute nel Regio Decreto.

a-  2.- Codice Civile (articoli 857 – 865).

Al citato Regio Decreto sono sostanzialmente informati gli articoli 857 – 865 del codice civile, contenuti  nel LIBRO TERZO: “Della proprietà” – TITOLO II  - CAPO II – SEZIONE III: “ Della Bonifica Integrale”.

Con tali norme il legislatore stabilisce che possono essere dichiarati soggetti a bonifica , per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali, i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause di ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell’ordinamento produttivo.

A tale scopo è prevista la creazione di Consorzi tra i proprietari dei beni situati entro il perimetro del Comprensorio per l’esecuzione la manutenzione  e l’esercizio delle opere di bonifica o tra enti locali per la gestione di uno o più servizi e per l’esercizio associato di funzioni.

Fondamentale è la disposizione normativa contenuta nell’art. 860 del codice civile, che  fissa un principio cardine in materia di contribuzione alle spese di bonifica, statuendo che: ”I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica.

a- 3.- Costituzione Italiana (art. 44)

L’attività dei Consorzi di bonifica trova successivo riconoscimento nell’art. 44 della Costituzione a norma del quale, al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire  equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le Regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica  delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostruzione delle unità produttive; aiuta la piccola e media proprietà.

a – 4.- D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11; 5.-  D. P.R. 25 luglio 1977, n. 616

La competenza in tema di bonifica, prima statale, è stata oggetto di trasferimento nella potestà delle regioni ad opera del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 che ha trasferito alle Regioni a statuto ordinario le funzioni riguardanti la bonifica integrale e montana, la classificazione e declassificazione dei comprensori di seconda categoria, e poi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che ha più massicciamente trasferito alle Regioni la gestione sistematica e programmatica del territorio e delle sue risorse.

B) VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA CAMPANIA: 1.- Legge Regione Campania n.  23 dell’11 aprile 1985; 2.-  Legge Regione Campania  n. 4 del 25 febbraio 2003; legge Finanziaria Regionale 2007; legge Finanziaria Regionale 2008, art. 23.

Gli stessi principi sono stati  ribaditi in Campania con le leggi n. 23/95 poi abrogata dalla Legge n. 4 del 25 febbraio 2003.

In particolare, l’art. 12, comma 1, statuisce che: ”i proprietari di beni immobili che conseguono benefici dalle opere pubbliche di bonifica di cui all’articolo 2, contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione delle predette opere a norma del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni nonché alle spese di funzionamento dei Consorzi”.

Dirompente è stata poi la previsione dell’art. 12, comma 3, secondo cui: “gli utenti tenuti all’obbligo di pagamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, ai sensi della Legge n. 36/94, articolo 14, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica”.

Nel caso di specie, i contribuenti già sostengono nei confronti del Comune di appartenenza il canone di depurazione e tariffa fognaria per cui l’imposizione del tributo in questione è illegittima anche sotto questo aspetto.

Il tenore letterale delle disposizioni normative menzionate non lascia spazio a dubbi: il potere impositivo dell’ente, ex art. 860 c.c., art. 10 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 e art. 12 dell’ultima legge regionale in materia, 25 febbraio 2003, n. 4, impone l’approvazione di un paino di classifica che tenga conto degli interventi di miglioramento e bonifica che arrechino un beneficio tangibile agli immobili, che nel caso in questione non sussiste affatto.

Di qui l’illegittimità del piano di classifica impugnato divenuta assoluta a seguito di un importante emendamento alla legge finanziaria 2007 approvato dal Consiglio Regione Campania all’art. 33, comma 3, secondo cui: “L’articolo 13 della Legge Regionale n. 4 del 25 febbraio del 2003, così come modificato dall’art. 11, comma 1,della Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005, che ha stabilito: Non hanno l’obbligo del pagamento del contributo di cui al comma 2 i proprietari di immobili assoggettati alla tariffa del servizio idrico integrato, ai sensi dell’art. 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, comprensiva della quota per il servizio di pubblica fognatura”, viene automaticamente interpretato nel senso che restano esclusi dal tributo anche tutti gli immobili e/o suoli agricoli che non siano direttamente serviti da opere di bonifica realizzate dagli enti consortili”.

In continuità con tale concezione si pone l’ultima legge finanziaria regionale del 2008, pubblicata sul BURC n. 5 bis del 4 febbraio 2008, al cui art. 23. comma 1, si legge che: “all’articolo 12, comma 1  della legge regionale  25 febbraio 2003, n. 4, dopo le parole “I proprietari di beni immobili” sono inserite le parole “catastalmente classificati ad uso commerciale”.

Tale ultima novità legislativa, insieme a tutto l’apparato normativo di riferimento illustrato, legittima un giudizio di illegittimità del paino di classifica che include beni immobili diversi da quelli prescritti legislativamente.

Per tutti questi motivi, si chiede  che la Giunta Regionale della Campania accolga la presente opposizione e annulli la deliberazione  impugnata.

 

III. 2.- ILLEGITTIMITA’ SOTTO IL PROFILO TECNICO OPERATIVO della deliberazione DEL CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE (COMPRENSORIO SARNO, BACINI DEL SARNO; DEI TORRENTI VESUVIANI E DELL’IRNO)  N. 558 del 28.12.2007

III. 2.- La sentenza della Suprema Corte di Cassazione  - Sezione Unite  n. 8960 del 14 ottobre 1996, cui è stata riservata ampia eco dalla stampa, opportunamente ha ribadito due importanti principi (peraltro, mai messi in discussione nel testo di legge del 1933):

la contribuenza consortile riguarda tutti gli immobili, a prescindere dalla destinazione di uso (terreni o fabbricati) e dai titolari della proprietà (compreso lo Stato);

gli immobili debbono trarre un beneficio diretto dall’attività di bonifica. Vengono, quindi, associati i costi della bonifica ai benefici che gli immobili traggono o possono trarre dalla stessa attraverso uno studio multidisciplinare che mette in relazione  i primi (costi) con i secondi (benefici), commisurati a parametri tecnici.

Orbene, trattandosi di un’utenza di carattere territoriale, gli immobili comprensoriali, all’interno di ciascun bacino idraulico di appartenenza vengono suddivisi in classi e sottoclassi omogenee in ordine a caratteristiche di natura idraulica, aritmetica, fisica, ecc. ecc.

A questi raggruppamenti vengono poi assegnati indici oggetto di beneficio, dedotti dalle suaccennate tipologie, che determinano il calcolo dei contributi differenziati.

Le disposizioni normative contenute negli articoli 10, 11  e 21 del R. D. 215/33 prescrivono che il calcolo dei benefici avvenga attraverso un “Piano di Riparto”,  comunemente classificato “Classifica contributiva”, da approvarsi a norma di legge.

Il Consorzio di Bonifica in questione viola in maniera assoluta tali prescrizioni con la conseguenza naturale che il paino di classifica, così come deliberato, è illegittimo.

Anzi, deve intervenire la sospensione della delibera impugnata, che si chiede,   in attesa che venga compiuto un piano di classifica obiettivo e che rispetti la realtà immobiliare beneficiaria di un servizio diretto, specifico e migliorativo.

Infatti, la formulazione-approvazione del piano di classifica opposto non è avvenuta sulla scorta dei ben precisi indici tecnici, che rapportino le opere realizzate ai benefici procurati agli immobili, ma sulla apodittica considerazione delle rendite degli immobili, in palese ed ampia violazione della disciplina di legge riferita..  La zona facente parte dei Comuni che formulano a presente opposizione  è urbanizzata da anni ed il Consorzio di bonifica dell’Agro Nocerino – Sarnese non ha effettuato né effettua alcuna attività per i centri abitati.

Si vedano le relazioni tecniche allegate, che fanno parte integrante di tale opposizione.

 Nella stessa Legge Regionale si configura un diverso regime tra la gestione delle acque in aree urbanizzate, e quello in zone agricole o non urbanizzate, che rimane affidato ai consorzi di bonifica. Da tale legge consegue che i proprietari degli immobili siti in aree urbanizzate e soggetti alla tariffa di fognatura versata ai soggetti gestori del servizio idrico integrato sono esentati dal pagamento di contributi di bonifica; conseguentemente, non è chiaro in base a quale norma il Consorzio si ritenga autorizzato a  includere nel piano di classifica i proprietari di immobili urbani.

 La revisione del Piano dì Classifica degli immobili consortili per il riparto della  contribuenza deliberato dal Consorzio di Bonifica  evidentemente non può essere formulato in violazione delle citate norme di legge nazionali e regionali.

Si rammenta il principio fondamentale che il presupposto della contribuenza è nella esistenza di un beneficio economico diretto delle opere consortili rispetto al valore dell’immobile.

Le opere idrauliche comprese nelle aree dei Comuni opponenti  si devono considerare di preminente interesse regionale e, pertanto, gli eventuali relativi oneri sono a carico della Regione CAMPANIA.

  Le aree dei Comuni in questione sono non da oggi ma da anni completamente urbanizzate e, come tali, esentate dal contributo di bonifica, come dovrebbe risultare realmente dalle documentazioni catastali allegate alla deliberazione impugnata.

Dunque, si esclude categoricamente che  tali territori ricevano un vantaggio dall’attività dell’ente deliberante.

Per tutti i motivi esposti, si chiede che la Giunta Regionale della Campania accolga la presente opposizione e annulli la deliberazione  impugnata

Napoli,   12 / 02/2007