“Disinquinamento giuridico e sociale”
di Ulderico Catania
Mi permetto di portare a vostra conoscenza quanto oggi è legale ma sostanzialmente ingiusto.
In base alla sentenza della Cassazione civile del 07/05/2007 si conferma che il reddito imputabile ai beni immobili di interesse storico-artistico concessi in locazione e non, locati ad uso di abitazione o ad altro uso, anche commerciale, non è il reddito locativo, ma il riferimento alla più bassa delle tariffe d'estimo della zona censuaria di allocazione:
Un vero non senso per tutti gli altri cittadini
A Napoli (e credo anche nelle altre grandi città italiane) ci sono fabbricati che producono redditi da locazioni altissimi e sono tassati spesso per neanche il ventesimo di quanto in realtà si realizza.
È vergognoso riconoscere storico un fabbricato di cent’anni, spesso di proprietà di singoli gruppi familiari (molti si fregiano ancora di titoli nobiliari che la repubblica non riconosce più. Molti immobili nei quartieri più “alti” godono di tale agevolazione grazie alle norme vigenti, pur se locati a banche, finanziarie, assicurazioni, uffici consiliari, studi professionali, segreterie di politici, importanti negozi di abbigliamento, gioiellieri, commissari governativi, società miste pubblico-privato, etc. etc.
Si parla tanto di ridurre le imposte che gravano sulle imprese (che producono reddito e occupano lavoratori) senza successo. Si rinvia la possibilità di ridurre l’ICI sulla prima abitazione e non si trovano i fondi per farlo ne quelli per migliorare le infrastrutture del paese e ancor di più quelle del mezzogiorno.
Nel contempo affoghiamo nell’inquinamento ambientale e in quello delle coscienze.
Non sarebbe il caso di iniziare ad operare un disinquinamento fiscale modificando norme che creano rendite parassitarie a scapito dei redditi di lavoro (dipendente o autonomo che sia). Per non apparire giustizialista basterebbe riconoscere la detraibilità delle spese di mantenimento dei palazzi storici e far pagare sulla differenza abolendo questa norma medioevale che offende la coscienza di chi la subisce.
Napoli, 31/05/2007
Ulderico Catania
Cassazione civile Sentenza, Sez. trib., 07/05/2007, n. 10336
Ipsodaily - Quotidiano di informazione su fisco, lavoro e impresa N. 22/05/2007
Ai fini IRPEF, per la determinazione del reddito imputabile ai beni immobili di interesse storico artistico concessi in locazione, vale il criterio della più bassa delle tariffe d'estimo della zona censuaria di allocazione ex art. 11, 2 comma, legge n. 413/1991; la Corte di Cassazione si pronuncia altresì in merito al dies a quo per chiedere il rimborso dell’imposta per la parte di reddito relativa ai beni in oggetto, a parere della contribuente indebitamente pagata. Risulta pertanto confermato il principio di diritto secondo cui l'unico criterio per la determinazione del reddito imputabile ai beni immobili di interesse storico-artistico, locati e non locati, locati ad uso di abitazione o ad altro uso, anche commerciale, non è il reddito locativo, ma il riferimento alla più bassa delle tariffe d'estimo della zona censuaria di allocazione. I giudici ribadiscono inoltre che in relazione agli acconti di imposta, il termine di decadenza per l'esercizio del potere di chiedere il rimborso dell'indebito tributario decorre dal versamento del saldo soltanto nel caso in cui il relativo diritto derivi da un'eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all'ammontare del tributo che risulti in quel momento complessivamente dovuto oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell'an o del quantum dell'obbligazione fiscale, mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti nel caso in cui questi, già all'atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poiché in questo caso l'interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin dal momento della corresponsione degli acconti.
approfondimenti
Circolare n. 9 del 14 marzo 2005
Immobili storici locati, tassazione sulla tariffa più bassa
“L'Agenzia delle Entrate ha accolto l'orientamento giurisprudenziale relativo al trattamento tributario da riservare agli immobili riconosciuti di interesse storico-artistico ai sensi del Dlgs n. 42/2004, concessi in locazione. La circolare n. 9 del 14 marzo ha, infatti, chiarito che quando tali immobili sono destinati a uso abitativo il reddito deve essere sempre determinato applicando la minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria in cui è collocato l'immobile(1), anche se sono concessi in locazione a terzi.
Finora, la posizione dell'Agenzia si era discostata dalla posizione della Corte di cassazione, in quanto si riteneva che solo quando l'immobile non fosse locato si dovesse applicare l'articolo 11 della legge n. 413/1991, che consente al proprietario di dichiarare la minore tra le tariffe d'estimo della zona censuaria in cui si trova l'immobile. Invece, qualora l'immobile d'interesse storico-artistico fosse locato, il proprietario avrebbe dovuto determinare il reddito di fabbricati ai sensi dell'articolo 34, comma 4-bis, del Tuir, dichiarando cioè il canone annuo di locazione abbattuto del 15 per cento.
La superata impostazione trovava riscontro nella disciplina dettata dall'articolo 8 della legge n. 431/1998, in base al quale il reddito derivante da immobili locati con contratti convenzionali, stipulati nei comuni ad alta densità abitativa in base ad accordi tra associazioni rappresentative dei proprietari e degli inquilini, è ulteriormente abbattuto del 30 per cento.
Tale norma, all'articolo 1, comma 2, lettera a), estende la previsione anche a immobili di lusso o a immobili vincolati ai sensi della legge n. 1089/1939.
Perciò l'Amministrazione finanziaria riteneva che, relativamente agli immobili di interesse storico-artistico concessi in locazione, il reddito da dichiarare scaturisse dal confronto tra il reddito effettivo, diminuito della percentuale deducibile, e la rendita catastale. Per quelli non locati, invece, indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza, si doveva fare riferimento alla minore tra le tariffe d'estimo della zona censuaria in cui si trovano.
Nel corso degli anni si sono succedute diverse pronunce della Corte di cassazione(2) che hanno sentenziato che la fissazione dell'imponibile degli immobili di interesse storico e artistico dovesse sempre essere fondata sulla più bassa delle tariffe d'estimo della zona, a prescindere dalla locazione del bene a canone superiore, ritenendo esaustiva della disciplina della materia l'articolo 11 della legge n. 413/1991.
In una pronuncia del 2001(3), la suprema Corte ha espresso che non osta a tale interpretazione il richiamo fatto dalla legge n. 431/1998, in quanto questa legge "generale" non può abrogare o effettuare un'interpretazione autentica su di una normativa "speciale" dettata per gli immobili di interesse storico e artistico, volta ad agevolare i proprietari di immobili vincolati in considerazione degli oneri gravanti su di loro.
In una precedente sentenza(4), il giudice di legittimità aveva chiarito che l'ulteriore sconto concesso ai titolari di immobili locati con contratti convenzionali si rende applicabile agli immobili di interesse storico e artistico solo "quando l'applicazione della rendita catastale risulti meno favorevole per il contribuente rispetto alla dichiarazione del canone di locazione detassato del 30%".
Ultima specificazione della disciplina di favore relativa a tale tipo di immobili concerne l'utilizzo degli stessi. La Corte di cassazione(5) ha ristretto, infatti, l'agevolazione di cui all'articolo 11 della legge n. 413/1991 solo agli immobili di interesse storico e artistico adibiti ad abitazione. Se gli stessi hanno una destinazione diversa, come risulta dalla categoria catastale, non ci sarebbe motivo per riconoscere il beneficio in parola.
Infine, la Corte costituzionale(6) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale in relazione agli immobili di interesse storico o artistico, in quanto "nessun dubbio può sussistere sulla legittimità della concessione di un beneficio fiscale ...apparendo tale scelta tutt'altro che arbitraria o irragionevole in considerazione del complesso di vincoli ed obblighi gravanti per legge sulla proprietà di siffatti beni".
Alla luce del percorso della giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale, l'Agenzia delle Entrate, con la citata circolare n. 9/2005, ha accolto definitivamente la tesi dell'applicazione della disciplina agevolativa della minor tariffa d'estimo agli immobili di interesse storico o artistico adibiti ad abitazione anche se concessi in locazione.
Pertanto, la medesima circolare raccomanda agli uffici di accogliere le istanze, tempestivamente presentate, volte a ottenere il rimborso delle maggiori imposte assolte in relazione agli immobili di interesse storico o artistico, nonché di svolgere l'attività di accertamento e controllo dei redditi di fabbricati in modo conforme all'indirizzo giurisprudenziale, e di abbandonare le liti pendenti in materia, in cui le pretese dell'Amministrazione finanziaria non siano conformi alla giurisprudenza richiamata.NOTE:
1) Vedi articolo su FISCOoggi del 25 gennaio 2005 " Lotta al sommerso e utilizzo dei dati catastali - 2".
2) Di cui alcune richiamate nell'"Osservatorio giurisprudenziale" di FISCOoggi del 26/01/04, del 15/11/04, del 06/12/04, del 03/01/05 e del 07/02/05.
3) Sentenza n. 12790 del 19/10/2001.
4) Sentenza n. 368 del 17/01/2004.
5) Sentenza n. 11211 del 30/07/2002.
6) Sentenza n. 346 del 28/11/2003.