{"id":309,"date":"2010-06-17T13:40:58","date_gmt":"2010-06-17T11:40:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.enzomagaldi.eu\/cms2\/2010\/06\/17\/norme-per-la-elezione-dei-consigli-regionali-delle-regioni-a-statuto-normale-4\/"},"modified":"2010-06-17T13:40:58","modified_gmt":"2010-06-17T11:40:58","slug":"norme-per-la-elezione-dei-consigli-regionali-delle-regioni-a-statuto-normale-4","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.enzomagaldi.eu\/cms2\/2010\/06\/17\/norme-per-la-elezione-dei-consigli-regionali-delle-regioni-a-statuto-normale-4\/","title":{"rendered":"Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale"},"content":{"rendered":"<p>\u00a0<\/p>\n<p>L. 17-2-1968 n. 108<br \/>Norme per la elezione dei Consigli  regionali delle Regioni a statuto normale.<br \/>Pubblicata nella Gazz.  Uff. 6 marzo 1968, n. 61.<br \/>Epigrafe<br \/>Premessa<br \/>1. Norme generali.<br \/>2.  Numero dei consiglieri regionali &#8211; Ripartizione tra le circoscrizioni.<br \/>3.  Durata in carica dei consigli regionali e convocazione dei comizi per  la loro rinnovazione.<br \/>4. Elettorato attivo e passivo.<br \/>5. Cause di  ineleggibilit\u00e0.<br \/>6. Cause di incompatibilit\u00e0.<br \/>7. Cause di  decadenza.<br \/>8. Ufficio centrale circoscrizionale e regionale.<br \/>9.  Liste di candidati.<br \/>10. Esame ed ammissione delle liste &#8211; Ricorsi  contro l&#8217;eliminazione delle liste o di candidati.<br \/>11. Operazioni  dell&#8217;Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni  sull&#8217;ammissione<br \/>delle liste &#8211; Manifesto con le liste dei candidati e  schede per la votazione.<br \/>12. Norme speciali per gli elettori.<br \/>13.  Voto di preferenza.<br \/>14. Invio del verbale delle sezioni all&#8217;Ufficio  centrale circoscrizionale.<br \/>15. Operazioni dell&#8217;Ufficio centrale  circoscrizionale e dell&#8217;ufficio centrale regionale.<br \/>16. Surrogazioni.<br \/>16-bis.  Supplenza.<br \/>17. Convalida degli eletti.<br \/>18. Poteri del Consiglio  regionale in materia di decadenza e di incompatibilit\u00e0.<br \/>19. Ricorsi.<br \/>20.  Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del  Senato e della Camera<br \/>o delle elezioni provinciali e comunali.<br \/>21.  Spese.<br \/>22. Attuazione delle prime elezioni regionali.<br \/>23. Norme  per la convocazione dei comizi per la prima elezione dei consigli  regionali.<br \/>24. Norme in materia di ineleggibilit\u00e0.<br \/>25. Sede e  segreteria provvisorie del Consiglio regionale e norme provvisorie per  il funzionamento<br \/>del Consiglio stesso.<br \/>26. Spese per la prima  elezione dei consigli regionali.<br \/>Allegati<br \/>L. 17 febbraio 1968, n.  108 (1).<br \/>Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a  statuto normale (1\/a).<\/p>\n<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br \/>(1)  Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 marzo 1968, n. 61.<br \/>(1\/a) La regione  Abruzzo, con L.R. 19 marzo 2002, n. 1, la regione Lazio, con L.R. 13  gennaio<br \/>2005, n. 2 e la regione Puglia, con L.R. 28 gennaio 2005, n.  2, hanno recepito la presente legge<br \/>apportandovi modifiche ed  integrazioni. In appendice alle stesse leggi regionali \u00e8 riportato il  testo<br \/>della presente legge, aggiornato con le modifiche disposte  dalle medesime leggi, la cui validit\u00e0 \u00e8<br \/>pertanto circoscritta  unicamente alle suddette regioni.<br \/>Artt.<br \/>TITOLO I &#8211; Disposizioni  generali . . . . . . . . . 1 &#8211; 3<br \/>TITOLO II &#8211; Elettorato &#8211;  Ineleggibilit\u00e0 &#8211; Incompatibilit\u00e0.<br \/>. . . . . . . . . . . . . . . 4 &#8211; 7<br \/>TITOLO  III &#8211; Procedimento elettorale . . . . . . . . 8 &#8211; 16<br \/>TITOLO IV &#8211;  Convalida degli eletti e contenzioso. . 17 &#8211; 19<br \/>TITOLO V &#8211;  Disposizioni finali . . . . . . . . . . 20 &#8211; 21<br \/>TITOLO VI &#8211;  Disposizioni transitorie. . . . . . . . 22 &#8211; 26<br \/>Allegato A, B.<br \/>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br \/>TITOLO  I<br \/>Disposizioni generali<br \/>(giurisprudenza di legittimit\u00e0)<br \/>1.  Norme generali.<br \/>I consigli regionali delle regioni a statuto normale  sono eletti a suffragio universale con voto diretto,<br \/>libero e  segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.<br \/>L&#8217;assegnazione  dei seggi alle liste concorrenti \u00e8 effettuata in ragione proporzionale,  mediante<br \/>riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti  residui nel collegio unico regionale.<br \/>Ogni elettore dispone di un  voto di lista ed ha facolt\u00e0 di attribuire preferenze nei limiti e con le<br \/>modalit\u00e0  stabiliti dalla presente legge.<br \/>Il territorio di ciascuna regione \u00e8  ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive<br \/>province.<br \/>I  consiglieri regionali rappresentano l&#8217;intera regione senza vincolo di  mandato.<br \/>Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione  dei consigli regionali si osservano, in<br \/>quanto applicabili, le  disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la  elezione degli<br \/>organi delle amministrazioni comunali, approvato con  decreto del Presidente della Repubblica 16<br \/>maggio 1960, n. 570 (2), e  successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni  con<br \/>oltre 5.000 abitanti.<br \/>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br \/>(2)  Riportato alla voce Comuni e province.<br \/>2. Numero dei consiglieri  regionali &#8211; Ripartizione tra le circoscrizioni.<br \/>Il consiglio  regionale \u00e8 composto:<br \/>di 80 membri nelle regioni con popolazione  superiore a 6 milioni di abitanti;<br \/>di 60 membri nelle regioni con  popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;<br \/>di 50 membri in quelle  con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;<br \/>di 40 membri in  quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;<br \/>e di 30  membri nelle altre regioni.<br \/>La ripartizione dei seggi tra le  circoscrizioni \u00e8 effettuata dividendo il numero degli abitanti della<br \/>regione  per il numero dei seggi del relativo consiglio regionale stabilito dal  precedente comma e<br \/>assegnando i seggi in proporzione alla popolazione  di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti<br \/>interi e dei pi\u00f9  alti resti.<br \/>La determinazione dei seggi del consiglio regionale e  l&#8217;assegnazione di essi alle singole<br \/>circoscrizioni sono effettuate  con decreto del Commissario del Governo da emanarsi<br \/>contemporaneamente  al decreto di convocazione dei comizi.<br \/>La popolazione \u00e8 determinata  in base ai risultati dell&#8217;ultimo censimento generale della stessa,<br \/>riportati  dalla pi\u00f9 recente pubblicazione ufficiale dell&#8217;Istituto centrale di  statistica.<br \/>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br \/>3. Durata in carica dei  consigli regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione.<br \/>I  consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del  comma seguente.<br \/>Essi esercitano le loro funzioni fino al 46\u00b0 giorno  antecedente alla data delle elezioni per la loro<br \/>rinnovazione, che  potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il  compimento<br \/>del periodo di cui al primo comma.<br \/>Il quinquennio  decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione.<br \/>Le elezioni  sono indette con decreto del commissario del Governo, emanato di intesa  con i<br \/>presidenti delle Corti d&#8217;appello, nelle cui circoscrizioni sono  compresi i comuni della regione.<br \/>Il decreto di convocazione dei  comizi ed il decreto di cui al penultimo comma dell&#8217;articolo<br \/>precedente  devono essere notificati al Presidente della giunta regionale e  comunicati ai sindaci della<br \/>regione.<br \/>I sindaci dei comuni della  regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve<br \/>essere  affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le  elezioni.<br \/>Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere  comunicato ai presidenti delle<br \/>commissioni elettorali mandamentali  della regione.<br \/>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br \/>TITOLO II<br \/>Elettorato &#8211;  Ineleggibilit\u00e0 &#8211; Incompatibilit\u00e0<br \/>4. Elettorato attivo e passivo.<br \/>Sono  elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a  termini delle disposizioni contenute<br \/>nel testo unico delle leggi per  la disciplina dello elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle<br \/>liste  elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20  marzo 1967, n. 223, che<br \/>abbiano compiuto il diciottesimo anno di et\u00e0  entro il primo giorno dell&#8217;elezione (3).<br \/>[Sono eleggibili a  consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un  qualsiasi comune<br \/>della Repubblica, che abbiano compiuto il  ventunesimo anno di et\u00e0 entro il primo giorno della<br \/>elezione, e che  abbiano precedentemente fornito la prova di alfabetismo] (3\/a).<br \/>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br \/>(3)  Comma cos\u00ec sostituito dall&#8217;art. 19, L. 8 marzo 1975, n. 39, riportata  alla voce Elezioni.<br \/>(3\/a) L&#8217;art. 10, n. 8, L. 23 aprile 1981, n. 154,  riportata alla voce Comuni e province, ha abrogato<br \/>l&#8217;art. 4, secondo  comma, e gli artt. 5, 6, 7 e 18 della presente legge.<br \/>(giurisprudenza  di legittimit\u00e0)<br \/>5. Cause di ineleggibilit\u00e0.<br \/>[Non sono eleggibili a  consigliere regionale:<br \/>1) i Ministri ed i Sottosegretari di Stato;<br \/>2)  i giudici ordinari della Corte costituzionale ed i membri del Consiglio  superiore della<br \/>magistratura;<br \/>3) il capo della polizia ed i vice  capi della polizia, nonch\u00e9 gli ispettori generali di pubblica sicurezza<br \/>che  prestano servizio presso il Ministero dell&#8217;interno;<br \/>4) i Commissari  del Governo, i prefetti della Repubblica ed i dipendenti civili dello  Stato aventi la<br \/>qualifica di direttore generale, o equiparata o  superiore, ed i capi di gabinetto dei Ministri;<br \/>5) i magistrati  ordinari nella regione nella quale esercitano le loro funzioni;<br \/>6)  gli ufficiali delle forze armate in servizio permanente;<br \/>7) i capi  degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella regione,  coloro che ne fanno le<br \/>veci per disposizione di legge o di  regolamento, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza<br \/>che  esercitano le loro funzioni nella regione (3\/b);<br \/>8) gli impiegati  civili delle carriere direttiva e di concetto addetti agli organi di  controllo sugli atti<br \/>amministrativi della regione;<br \/>9) i dipendenti  civili delle carriere direttiva e di concetto che prestano servizio  alle dipendenze del<br \/>commissario del Governo nella regione;<br \/>10) i  segretari generali delle amministrazioni provinciali, nonch\u00e9 i segretari  generali ed i segretari<br \/>dei comuni, compresi nella regione.<br \/>Le  cause di ineleggibilit\u00e0, di cui al comma precedente, non hanno effetto  se le funzioni esercitate, la<br \/>carica o l&#8217;ufficio ricoperto siano  cessati almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del<br \/>quinquennio  di durata del consiglio regionale, con effettiva astensione da ogni  atto inerente<br \/>all&#8217;ufficio rivestito.<br \/>In caso di scioglimento  anticipato del consiglio regionale, le cause di ineleggibilit\u00e0 anzidette  non<br \/>hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l&#8217;ufficio  ricoperto siano cessati entro sette giorni<br \/>successivi alla data di  pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della<br \/>Repubblica  e sempre che tale data sia anteriore al termine di centottanta giorni,  di cui al secondo<br \/>comma.<br \/>Sono poi ineleggibili i cittadini  italiani i quali sono addetti in qualit\u00e0 di diplomatici, consoli, vice<br \/>consoli,  eccettuati gli onorari, ed in generale di ufficiali, retribuiti o no,  alle ambasciate, legazioni e<br \/>consolati esteri, tanto residenti in  Italia quanto all&#8217;estero, anche se abbiano ottenuto il permesso del<br \/>Governo  della Repubblica di accettare l&#8217;ufficio senza perdere la nazionalit\u00e0.  Questa causa di<br \/>ineleggibilit\u00e0 si estende a tutti coloro che abbiano  impiego da Governi esteri.<br \/>Sono altres\u00ec ineleggibili a consigliere  regionale:<br \/>a) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla  regione o da enti, istituti o aziende dipendenti,<br \/>sovvenzionati o  sottoposti a vigilanza della regione stessa, nonch\u00e9 gli amministratori  di tali enti,<br \/>istituti o aziende;<br \/>b) coloro che nei confronti  della regione o degli enti o aziende da essa dipendenti, o nei confronti<br \/>degli  enti locali sottoposti al controllo della regione, hanno maneggio di  denaro o non ne hanno<br \/>ancora reso il conto;<br \/>c) gli amministratori  della regione o degli enti o aziende da essa dipendenti, nonch\u00e9 gli<br \/>amministratori  degli enti locali sottoposti al suo controllo, che siano stati  dichiarati responsabili in<br \/>via giudiziaria da meno di cinque anni.<br \/>Sono  infine ineleggibili a consigliere regionale:<br \/>1) i titolari o  amministratori di imprese private che risultino vincolati con la regione  per contratti di<br \/>opere o di somministrazioni, oppure per concessioni  o autorizzazioni amministrative di notevole<br \/>entit\u00e0 economica, che  importino l&#8217;obbligo di adempimenti specifici, la osservanza di norme  generali<br \/>o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali  la concessione o l&#8217;autorizzazione \u00e8<br \/>sottoposta;<br \/>2) i titolari,  amministratori e dirigenti di imprese volte al profitto di privati e  sussidiate dalla regione<br \/>con sovvenzioni continuative o con garanzia  di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi<br \/>non siano  concessi in forza di una legge generale della regione;<br \/>3) i  consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente  l&#8217;opera loro alle imprese di<br \/>cui ai nn. 1) e 2) del presente comma,  vincolate alla regione nei modi di cui sopra.<br \/>Dalla ineleggibilit\u00e0  sono esclusi i dirigenti di cooperative o di consorzi di cooperative,  iscritte<br \/>regolarmente nei registri pubblici] (3\/a).<br \/>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br \/>(3\/b)  La Corte costituzionale, con sentenza 21-28 novembre 1972, n. 166  (Gazz. Uff. 6 dicembre<br \/>1972, n. 317), ha dichiarato l&#8217;illegittimit\u00e0  costituzionale del n. 7 dell&#8217;art. 5, nella parte in cui dispone<br \/>l&#8217;ineleggibilit\u00e0  a consigliere regionale per i capi degli uffici regionali, provinciali e  locali dello Stato<br \/>nella regione, coloro che ne fanno le veci per  disposizione di legge o di regolamento.<br \/>(3\/a) L&#8217;art. 10, n. 8, L. 23  aprile 1981, n. 154, riportata alla voce Comuni e province, ha abrogato<br \/>l&#8217;art.  4, secondo comma, e gli artt. 5, 6, 7 e 18 della presente legge.<br \/>6.  Cause di incompatibilit\u00e0.<br \/>[L&#8217;ufficio di consigliere regionale \u00e8  incompatibile con quello di membro di una delle Camere, del<br \/>Consiglio  nazionale dell&#8217;economia e del lavoro, di altro consiglio regionale, di  presidente e di<br \/>assessore di giunta provinciale e di sindaco e di  assessore dei comuni compresi nella regione,<br \/>nonch\u00e9 di amministratore  di un ente pubblico o azienda pubblica, finanziata anche soltanto in  parte<br \/>dallo Stato, dipendente dalla regione] (3\/a).<br \/>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br \/>(3\/a)  L&#8217;art. 10, n. 8, L. 23 aprile 1981, n. 154, riportata alla voce Comuni e  province, ha abrogato<br \/>l&#8217;art. 4, secondo comma, e gli artt. 5, 6, 7 e  18 della presente legge.<br \/>7. Cause di decadenza.<br \/>[La perdita delle  condizioni di eleggibilit\u00e0 previste dall&#8217;art. 4, secondo comma, importa  decadenza<br \/>dall&#8217;ufficio di consigliere, regionale.<br \/>Importano  altres\u00ec decadenza dall&#8217;ufficio di consigliere regionale le cause di  ineleggibilit\u00e0 previste<br \/>dall&#8217;art. 5, allorch\u00e9 sopravvengano alle  elezioni, semprech\u00e9 l&#8217;ufficio, la carica, l&#8217;impiego e la<br \/>funzione  siano stati accettati.<br \/>Le cause di incompatibilit\u00e0 previste dall&#8217;art.  6, sia che esistano al momento della elezione sia che<br \/>sopravvengano  ad essa, importano decadenza dall&#8217;ufficio di consigliere regionale,  quando questi<br \/>non eserciti la opzione prevista dall&#8217;art. 18, terzo  comma.<br \/>Decadono dall&#8217;ufficio di consigliere regionale gli eletti che  non prestino il giuramento prescritto nei<br \/>termini indicati dalla  legge] (3\/a).<br \/>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br \/>(3\/a) L&#8217;art. 10, n. 8, L.  23 aprile 1981, n. 154, riportata alla voce Comuni e province, ha  abrogato<br \/>l&#8217;art. 4, secondo comma, e gli artt. 5, 6, 7 e 18 della  presente legge.<br \/>TITOLO III<br \/>Procedimento elettorale<br \/>(giurisprudenza  di legittimit\u00e0)<br \/>8. Ufficio centrale circoscrizionale e regionale.<br \/>Presso  il tribunale nella cui giurisdizione \u00e8 il comune capoluogo della  provincia, \u00e8 costituito, entro<br \/>tre giorni dalla pubblicazione del  manifesto di convocazione dei comizi, l&#8217;ufficio centrale<br \/>circoscrizionale,  composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente,  nominati dal<br \/>presidente del tribunale.<br \/>Un cancelliere del  tribunale \u00e8 designato ad esercitare le funzioni di segretario  dell&#8217;ufficio.<br \/>Ai fini della decisione dei ricorsi contro la  eliminazione di liste o di candidati, nonch\u00e9 per la<br \/>attribuzione dei  seggi in sede di collegio unico regionale, presso la Corte di appello  del capoluogo<br \/>della regione \u00e8 costituito, entro cinque giorni dalla  pubblicazione del manifesto di convocazione dei<br \/>comizi, l&#8217;Ufficio  centrale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con  funzioni di<br \/>presidente, nominati dal presidente della Corte di  appello medesima.<br \/>Un cancelliere della Corte d&#8217;appello \u00e8 designato ad  esercitare le funzioni di segretario dell&#8217;Ufficio.<br \/>Per il Molise  l&#8217;Ufficio centrale regionale \u00e8 costituito presso il tribunale di  Campobasso.<br \/>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br \/>9. Liste di candidati.<br \/>Le  liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla  cancelleria del tribunale di cui<br \/>al primo comma dell&#8217;articolo  precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del<br \/>ventinovesimo  giorno antecedenti quelli della votazione (3\/c); a tale scopo, per il  periodo suddetto, la<br \/>cancelleria del tribunale rimane aperta  quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle<br \/>ore 20  (3\/d).<br \/>Le liste devono essere presentate:<br \/>a) da almeno 750 e da  non pi\u00f9 di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni  compresi nelle<br \/>circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;<br \/>b) da  almeno 1.000 e da non pi\u00f9 di 1.500 elettori iscritti nelle liste  elettorali di comuni compresi<br \/>nelle circoscrizioni con pi\u00f9 di 100.000  abitanti e fino a 500.000 abitanti;<br \/>c) da almeno 1.750 e da non pi\u00f9  di 2.500 elettori inscritti nelle liste elettorali di comuni compresi<br \/>nelle  circoscrizioni con pi\u00f9 di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di  abitanti;<br \/>d) da almeno 2.000 e da non pi\u00f9 di 3.000 elettori iscritti  nelle liste elettorali di comuni compresi<br \/>nelle circoscrizioni con  pi\u00f9 di 1.000.000 di abitanti (3\/e).<br \/>La firma degli elettori deve  avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e<br \/>cognome,  il luogo e la data di nascita dei candidati, nonch\u00e9 il nome, cognome,  luogo e data di<br \/>nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata  da uno dei soggetti di cui all&#8217;art. 14 della L. 21<br \/>marzo 1990, n. 53;  deve essere indicato il comune nelle cui liste l&#8217;elettore dichiara di  essere iscritto<br \/>(3\/e).<br \/>Nessun elettore pu\u00f2 sottoscrivere pi\u00f9 di  una lista di candidati.<br \/>Ciascuna lista deve comprendere un numero di  candidati non superiore al numero di consiglieri da<br \/>eleggere nel  collegio e non inferiore ad un terzo arrotondato alla unit\u00e0 superiore.<br \/>Di  tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di  nascita, e la relativa<br \/>elencazione deve recare una numerazione  progressiva secondo l&#8217;ordine di presentazione.<br \/>\u00c8 consentito  presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni  purch\u00e9 sotto lo<br \/>stesso simbolo. L&#8217;Ufficio centrale circoscrizionale,  entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito<br \/>per la  presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse  all&#8217;ufficio centrale regionale il<br \/>quale, nelle 12 ore successive,  sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il<br \/>limite  di cui sopra e le rinvia, cos\u00ec modificate, agli uffici centrali  circoscrizionali.<br \/>Con la lista dei candidati si deve presentare  inoltre:<br \/>1) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli  comuni ai quali appartengono i sottoscrittori<br \/>della dichiarazione di  presentazione della lista, che ne attestino l&#8217;iscrizione nelle liste  elettorali di un<br \/>comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel  termine improrogabile di ventiquattro ore dalla<br \/>richiesta, rilasciare  tali certificati;<br \/>2) la dichiarazione di accettazione della  candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere<br \/>accettata  con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio,  da un pretore o da<br \/>un giudice conciliatore. Per i cittadini residenti  all&#8217;estero, l&#8217;autenticazione della firma deve essere<br \/>richiesta da un  ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della  candidatura<br \/>deve contenere l&#8217;esplicita dichiarazione del candidato  di non essere in alcuna delle condizioni<br \/>previste dal comma 1  dell&#8217;articolo 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55 (3\/f);<br \/>3) il  certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune  della Repubblica di ciascun<br \/>candidato (3\/g);<br \/>4) un modello di  contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non \u00e8 ammessa la<br \/>presentazione  di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in  precedenza o con quelli<br \/>notoriamente usati da altri partiti o gruppi  politici. Non \u00e8 ammessa inoltre la presentazione, da parte<br \/>di chi non  ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi  caratterizzanti di simboli che,<br \/>per essere usati tradizionalmente da  partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l&#8217;elettore.<br \/>Non  \u00e8 neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti  immagini o soggetti religiosi<br \/>(3\/h).<br \/>La dichiarazione di  presentazione della lista dei candidati deve contenere l&#8217;indicazione di  due<br \/>delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di  persone da essi autorizzate con<br \/>dichiarazione autenticata dal notaio,  i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l&#8217;ufficio<br \/>centrale  circoscrizionale.<br \/>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br \/>(3\/c) Vedi, anche,  l&#8217;art. 1, comma 11, L. 23 febbraio 1995, n. 43, riportata al n. CLXXVI.<br \/>(3\/d)  Comma cos\u00ec sostituito dall&#8217;art. 4, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz.  Uff. 26 agosto 1991, n.<br \/>199).<br \/>(3\/e) Comma cos\u00ec sostituito  dall&#8217;art. 3, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n.<br \/>199).  La lettera d) del comma 2 \u00e8 stata, inoltre, cos\u00ec sostituita dall&#8217;art.  1, L. 23 febbraio 1995, n. 43,<br \/>riportata al n. CLXXVI.<br \/>(3\/e) Comma  cos\u00ec sostituito dall&#8217;art. 3, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26  agosto 1991, n.<br \/>199). La lettera d) del comma 2 \u00e8 stata, inoltre,  cos\u00ec sostituita dall&#8217;art. 1, L. 23 febbraio 1995, n. 43,<br \/>riportata al  n. CLXXVI.<br \/>(3\/f) Periodo aggiunto dall&#8217;art. 3, L. 18 gennaio 1992,  n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17).<br \/>(3\/g) Numero cos\u00ec  modificato dall&#8217;art. 5, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto  1991, n.<br \/>199).<br \/>(3\/h) Numero cos\u00ec sostituito dall&#8217;art. 11, L. 24  aprile 1975, n. 130.<br \/>10. Esame ed ammissione delle liste &#8211; Ricorsi  contro l&#8217;eliminazione delle liste o di candidati.<br \/>L&#8217;Ufficio centrale  circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine  stabilito per la<br \/>presentazione delle liste dei candidati:<br \/>1)  verifica se le liste siano state presentate in termine, siano  sottoscritte dal numero di elettori<br \/>stabilito e comprendano un numero  di candidati inferiore al minimo prescritto; dichiara non valide<br \/>le  liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite  prescritto quelle contenenti un<br \/>numero di candidati superiore a  quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi<br \/>nomi;  ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui  all&#8217;articolo precedente;<br \/>2) cancella dalle liste i nomi dei candidati  a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna<br \/>delle  condizioni previste dal comma 1 dell&#8217;articolo 15 della legge 19 marzo  1990, n. 55, o per i quali<br \/>manca la prescritta accettazione o la  stessa non \u00e8 completa a norma dell&#8217;articolo 9, ottavo comma<br \/>(3\/i);<br \/>3)  cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e  che non compiano il 21\u00b0<br \/>anno di et\u00e0 al primo giorno delle elezioni,  di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato<br \/>di  nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle  liste elettorali di un qualsiasi<br \/>comune della Repubblica;<br \/>4)  cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista gi\u00e0 presentata  nella circoscrizione.<br \/>I delegati di ciascuna lista possono prendere  cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni<br \/>fatte  dall&#8217;ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo  apportate alla lista.<br \/>L&#8217;Ufficio centrale circoscrizionale torna a  radunarsi l&#8217;indomani alla ore 9 per udire eventualmente i<br \/>delegati  delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un  nuovo contrassegno<br \/>e deliberare seduta stante.<br \/>Le decisioni  dell&#8217;Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa  giornata, ai delegati<br \/>di lista.<br \/>Contro le decisioni di  eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro  24 ore<br \/>dalla comunicazione, ricorrere all&#8217;Ufficio centrale  regionale.<br \/>Il ricorso deve essere depositato entro detto termine a  pena di decadenza, nella cancelleria<br \/>dell&#8217;Ufficio centrale  circoscrizionale.<br \/>Il predetto Ufficio, nella stessa giornata,  trasmette, a mezzo di corriere speciale, all&#8217;Ufficio centrale<br \/>regionale,  il ricorso con le proprie deduzioni.<br \/>L&#8217;Ufficio centrale regionale  decide nei due giorni successivi.<br \/>Le decisioni dell&#8217;Ufficio centrale  regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici<br \/>centrali  circoscrizionali.<br \/>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br \/>(3\/i) Numero cos\u00ec  sostituito dall&#8217;art. 3, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio  1992, n.<br \/>17), entrata in vigore il giorno successivo a quello della  sua pubblicazione.<br \/>11. Operazioni dell&#8217;Ufficio centrale  circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull&#8217;ammissione<br \/>delle  liste &#8211; Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione.<br \/>L&#8217;ufficio  centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per  la presentazione dei<br \/>ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato  reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della<br \/>decisione  dell&#8217;Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:<br \/>1)  assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante  sorteggio da effettuarsi alla<br \/>presenza dei delegati di lista, di cui  all&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo 9, appositamente convocati (3\/l);<br \/>2)  assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo  l&#8217;ordine in cui vi sono iscritti;<br \/>3) comunica ai delegati di lista le  definitive determinazioni adottate;<br \/>4) procede, per mezzo della  prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i<br \/>relativi  contrassegni, secondo l&#8217;ordine risultante dal sorteggio, ed all&#8217;invio  di esso ai sindaci dei<br \/>comuni della provincia, i quali ne curano  l&#8217;affissione all&#8217;albo pretorio ed in altri luoghi pubblici<br \/>entro il  quindicesimo giorno antecedente quello della votazione (3\/l);<br \/>5)  trasmette immediatamente alla prefettura le liste definitive con i  relativi contrassegni, per la<br \/>stampa delle schede nelle quali i  contrassegni saranno riportati secondo l&#8217;ordine risultato dal<br \/>sorteggio  (3\/l).<br \/>Le schede sono fornite a cura del Ministero dell&#8217;interno, con  le caratteristiche essenziali del modello<br \/>descritto nelle tabelle A e  B allegate alla presente legge.<br \/>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br \/>(3\/l)  Numero cos\u00ec sostituito dall&#8217;art. 13, L. 21 marzo 1990, n. 53, riportata  alla voce Elezioni.<br \/>(3\/l) Numero cos\u00ec sostituito dall&#8217;art. 13, L. 21  marzo 1990, n. 53, riportata alla voce Elezioni.<br \/>(3\/l) Numero cos\u00ec  sostituito dall&#8217;art. 13, L. 21 marzo 1990, n. 53, riportata alla voce  Elezioni.<br \/>12. Norme speciali per gli elettori.<br \/>Gli elettori di cui  all&#8217;art. 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sono ammessi a  votare nella<br \/>sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o  nel comune nel quale si trovano per causa di<br \/>servizio, sempre che  siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.<br \/>I  degenti in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di  ricovero, sito nel territorio<br \/>della regione, con le modalit\u00e0 di cui  agli artt. 42, 43, 44 e 45 del citato testo unico, purch\u00e9 siano<br \/>iscritti  nelle liste elettorali di un comune della regione.<br \/>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br \/>13.  Voto di preferenza.<br \/>L&#8217;elettore pu\u00f2 manifestare una sola preferenza  (4).<br \/>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br \/>(4) Cos\u00ec sostituito dall&#8217;art. 1, L.  23 febbraio 1995, n. 43, riportata al n. CLXXVI.<br \/>14. Invio del  verbale delle sezioni all&#8217;Ufficio centrale circoscrizionale.<br \/>I  presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio,  curano il recapito del verbale<br \/>delle operazioni e dei relativi  allegati all&#8217;Ufficio centrale circoscrizionale.<br \/>Nei comuni ripartiti  in due o pi\u00f9 sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al  presidente<br \/>dell&#8217;Ufficio elettorale della prima sezione, che ne curer\u00e0  il successivo inoltro.<br \/>Per le sezioni dei comuni sedi dell&#8217;Ufficio  centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del<br \/>primo  comma.<br \/>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br \/>(giurisprudenza di legittimit\u00e0)<br \/>15.  Operazioni dell&#8217;Ufficio centrale circoscrizionale e dell&#8217;ufficio  centrale regionale.<br \/>L&#8217;Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a  norma del precedente art. 8, entro ventiquattro ore<br \/>dal ricevimento  degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:<br \/>1)  effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;<br \/>2)  procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti  contestati e provvisoriamente<br \/>non assegnati e, tenendo presenti le  annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati<br \/>in  proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull&#8217;assegnazione o  meno dei voti relativi. Un<br \/>estratto del verbale concernente tali  operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove<br \/>ha  sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda  necessario, il presidente del<br \/>tribunale, a richiesta del presidente  dell&#8217;Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle<br \/>operazioni  del presente numero, all&#8217;Ufficio stesso altri magistrati, nel numero  necessario per il pi\u00f9<br \/>sollecito espletamento delle operazioni.<br \/>Ultimato  il riesame, il presidente dell&#8217;Ufficio centrale circoscrizionale far\u00e0  chiudere per ogni<br \/>sezione le schede riesaminate, assegnate e non  assegnate, in un unico plico che &#8211; suggellato e<br \/>firmato dai  componenti dell&#8217;Ufficio medesimo &#8211; verr\u00e0 allegato all&#8217;esemplare del  verbale di cui al<br \/>penultimo comma del presente articolo.<br \/>Compiute  le suddette operazioni, l&#8217;Ufficio centrale circoscrizionale:<br \/>a)  determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, nonch\u00e9 la  cifra elettorale di ciascuna<br \/>lista regionale. La cifra elettorale di  lista \u00e8 data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli<br \/>assegnati  ai sensi del n. 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle  singole sezioni della<br \/>circoscrizione (4\/a);<br \/>b) procede al riparto  dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A  tal fine<br \/>divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste  per il numero dei seggi assegnati alla<br \/>circoscrizione pi\u00f9 uno,  ottenendo cos\u00ec il quoziente elettorale circoscrizionale; nell&#8217;effettuare  la<br \/>divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente.  Attribuisce quindi ad ogni lista tanti<br \/>seggi quante volte il  quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di  ciascuna lista.<br \/>Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero  dei seggi da attribuire in complesso alle liste<br \/>superi quello dei  seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un  nuovo<br \/>quoziente ottenuto diminuendo di una unit\u00e0 il divisore.<br \/>I  seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico  regionale;<br \/>c) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e  il numero dei seggi non potuti attribuire ad<br \/>alcuna lista per  insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma  dei voti<br \/>residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i  seggi assegnati alla circoscrizione vengano<br \/>attribuiti. Si  considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano  raggiunto alcun<br \/>quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il  quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di<br \/>candidati;<br \/>d)  comunica all&#8217;Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del  verbale, il quoziente elettorale<br \/>circoscrizionale, il numero dei  seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna  lista,<br \/>il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale,  il numero dei seggi attribuiti e i voti<br \/>residui comunica altres\u00ec la  cifra elettorale di ciascuna lista regionale (4\/a);<br \/>e) determina la  cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni  candidato \u00e8 data<br \/>dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi  quelli assegnati ai sensi del n. 2) del citato<br \/>primo comma, ottenuti  da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;<br \/>f)  determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda  delle rispettive cifre individuali.<br \/>A parit\u00e0 di cifre individuali,  prevale l&#8217;ordine di presentazione nella lista.<br \/>Il presidente  dell&#8217;Ufficio centrale circoscrizionale, in conformit\u00e0 dei risultati  accertati dall&#8217;Ufficio<br \/>stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti  ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria<br \/>prevista  dalla lettera f) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le  cifre individuali pi\u00f9<br \/>elevate.<br \/>Di tutte le operazioni  dell&#8217;Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice  esemplare, il<br \/>processo verbale.<br \/>Uno degli esemplari del verbale,  con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi<br \/>atti  e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal  presidente dell&#8217;Ufficio centrale<br \/>circoscrizionale alla segreteria  dell&#8217;Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta.<br \/>Il  secondo esemplare del verbale \u00e8 depositato nella cancelleria del  tribunale.<br \/>L&#8217;Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell&#8217;art.  8, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli<br \/>Uffici centrali  circoscrizionali:<br \/>1) determina il numero dei seggi non attribuiti  nelle circoscrizioni;<br \/>2) determina, per ciascuna lista, il numero dei  voti residuati. Successivamente procede alla somma<br \/>dei predetti voti  per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;<br \/>3) procede alla  assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero  1). A tal fine<br \/>divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi  di liste per il numero dei seggi da attribuire;<br \/>nell&#8217;effettuare la  divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il  risultato<br \/>costituisce il quoziente elettorale regionale.<br \/>Divide,  poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale  quoziente: il risultato<br \/>rappresenta il numero dei seggi da assegnare a  ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da<br \/>attribuire sono  rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni  hanno dato<br \/>maggiori resti e, in caso di parit\u00e0 di resti, a quei  gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A<br \/>parit\u00e0 anche di  questi ultimi si procede a sorteggio.<br \/>I seggi spettanti a ciascun  gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole<br \/>circoscrizioni  seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in  percentuale del<br \/>relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si  moltiplica per cento il numero dei voti residuati di<br \/>ciascuna lista e  si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.<br \/>Qualora in  una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui  candidati fossero gi\u00e0 stati<br \/>tutti proclamati eletti dall&#8217;Ufficio  centrale circoscrizionale, l&#8217;Ufficio centrale regionale attribuisce il<br \/>seggio  alla lista di un&#8217;altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria  anzidetta.<br \/>L&#8217;Ufficio centrale regionale procede al riparto della  restante quota di seggi (4\/b).<br \/>A tal fine effettua le seguenti  operazioni:<br \/>1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale  attribuita a ciascuna lista regionale,<br \/>sommando le cifre elettorali  ad essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a); individua  altres\u00ec<br \/>il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti  al gruppo di liste o ai gruppi di liste<br \/>provinciali collegate a  ciascuna lista regionale;<br \/>2) individua la lista regionale che ha  conseguito la maggiore cifra elettorale regionale;<br \/>3) qualora il  gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista  regionale di cui al<br \/>numero 2) abbiano conseguito una percentuale di  seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi<br \/>assegnati al  consiglio, proclama eletti i primi candidati compresi nella lista  regionale fino alla<br \/>concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati  al consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi<br \/>del presente  comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati  alla lista regionale di<br \/>cui al numero 2). A tal fine divide la somma  delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste<br \/>provinciali in  questione per il numero dei seggi da ripartire; nell&#8217;effettuare  l&#8217;operazione, trascura la<br \/>eventuale parte frazionaria del quoziente.  Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per<br \/>il  quoziente cos\u00ec ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da  assegnare a ciascun gruppo.<br \/>I seggi che rimangono ancora da  attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime<br \/>divisioni  hanno dato maggiori resti e, in caso di parit\u00e0 di resti, ai gruppi che  hanno conseguito le<br \/>maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a  ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole<br \/>circoscrizioni  secondo le modalit\u00e0 di cui al decimo e undicesimo comma, ad iniziare  dalla prima<br \/>circoscrizione alla quale non \u00e8 stato ancora attribuito  il seggio ai sensi del decimo comma. Qualora<br \/>tutti i posti della  graduatoria abbiano gi\u00e0 dato luogo all&#8217;assegnazione di seggi,  l&#8217;attribuzione di<br \/>ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire  dalla prima circoscrizione della medesima<br \/>graduatoria;<br \/>4) qualora  il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista  regionale di cui al<br \/>numero 2) abbiano conseguito una percentuale di  seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati<br \/>al consiglio,  assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente  comma alla lista<br \/>regionale in questione;<br \/>5) proclama quindi eletti  tutti i candidati compresi nella lista regionale. Qualora alla lista  spettino<br \/>pi\u00f9 posti di quanti siano i suoi candidati, i seggi residui  sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali<br \/>collegati alla lista  regionale. I seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali e  attribuiti nelle<br \/>singole circoscrizioni secondo le modalit\u00e0 di cui al  numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto<br \/>periodo;<br \/>6)  verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla lista  regionale di cui al numero 2)<br \/>sia pari o superiore al 40 per cento  del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali;<br \/>7) nel  caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo,  verifica se il totale dei seggi<br \/>conseguiti dalla lista regionale e  dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore<br \/>al  55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda  verifica dia esito negativo,<br \/>assegna alla lista regionale una quota  aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi<br \/>dei  numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di  raggiungere il 55 per cento<br \/>del totale dei seggi del consiglio nella  composizione cos\u00ec integrata con arrotondamento all&#8217;unit\u00e0<br \/>inferiore;  tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del  numero 3), secondo, terzo,<br \/>quarto, quinto e sesto periodo (4\/c);<br \/>8)  nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) abbia dato esito  positivo, effettua le operazioni di<br \/>cui al numero 7) sostituendo alla  percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento (4\/b).<br \/>Nei casi  di cui ai numeri 7) e 8) del comma precedente, i seggi assegnati al  consiglio ai sensi<br \/>dell&#8217;articolo 2 sono aumentati in misura pari  all&#8217;ulteriore quota di seggi assegnati ai sensi dei<br \/>predetti numeri  (4\/d).<br \/>Nel caso in cui pi\u00f9 gruppi di liste provinciali siano  collegate alla lista di cui al numero 2) del<br \/>tredicesimo comma,  l&#8217;Ufficio centrale regionale compila altres\u00ec la graduatoria per le  eventuali<br \/>surroghe dei candidati ai sensi del terzo comma  dell&#8217;articolo 16. A tal fine divide la cifra elettorale<br \/>di ciascuno  dei gruppi di liste provinciali di cui al periodo precedente  successivamente per 1, 2, 3,<br \/>4&#8230; sino a concorrenza dei candidati  proclamati eletti nella lista regionale e quindi sceglie, tra i<br \/>quozienti  cos\u00ec ottenuti, i pi\u00f9 alti, in numero eguale a quello dei candidati  eletti, disponendoli in una<br \/>graduatoria decrescente. Tale graduatoria  viene utilizzata per le eventuali surroghe di cui al terzo<br \/>comma  dell&#8217;articolo 16 (4\/b).<br \/>L&#8217;Ufficio centrale regionale comunica agli  Uffici centrali circoscrizionali le liste della<br \/>circoscrizione alle  quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti  commi.<br \/>Di tutte le operazioni dell&#8217;Ufficio centrale regionale viene  redatto, in duplice esemplare, apposito<br \/>verbale; un esemplare \u00e8  consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella  prima<br \/>adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta;  l&#8217;altro \u00e8 depositato nella cancelleria della<br \/>Corte di appello o, per  il Molise, del tribunale.<br \/>Per ogni lista della circoscrizione alla  quale l&#8217;Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio,<br \/>l&#8217;Ufficio  centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che  ha ottenuto, dopo gli<br \/>eventuali eletti in sede circoscrizionale, la  maggiore cifra individuale.<br \/>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br \/>(4\/a) Lettera  cos\u00ec modificata dall&#8217;art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43, riportata al  n. CLXXVI.<br \/>(4\/a) Lettera cos\u00ec modificata dall&#8217;art. 3, L. 23 febbraio  1995, n. 43, riportata al n. CLXXVI.<br \/>(4\/b) Comma aggiunto dall&#8217;art.  3, L. 23 febbraio 1995, n. 43, riportata al n. CLXXVI.<br \/>(4\/c) Per  l&#8217;interpretazione autentica delle disposizioni del presente n. 7, vedi  l&#8217;art. 5, L. 15 maggio<br \/>1997, n. 127, riportata alla voce Ministeri:  provvedimenti generali.<br \/>(4\/b) Comma aggiunto dall&#8217;art. 3, L. 23  febbraio 1995, n. 43, riportata al n. CLXXVI.<br \/>(4\/d) Comma aggiunto  dall&#8217;art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43. Vedi, anche, la L.Cost. 31  gennaio<br \/>2001, n. 2.<br \/>(4\/b) Comma aggiunto dall&#8217;art. 3, L. 23  febbraio 1995, n. 43, riportata al n. CLXXVI.<br \/>16. Surrogazioni.<br \/>Il  seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, \u00e8  attribuito al candidato<br \/>che, nella stessa lista e circoscrizione,  segue immediatamente l&#8217;ultimo eletto.<br \/>La stessa norma si osserva  anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito<br \/>dell&#8217;attribuzione  fatta dall&#8217;Ufficio centrale regionale.<br \/>Nel caso in cui si renda  necessaria per qualsiasi causa la sostituzione di un consigliere  proclamato<br \/>eletto nella lista regionale, il seggio \u00e8 attribuito al  primo dei candidati non eletti inclusi nella lista<br \/>regionale e,  qualora questa abbia esaurito i propri candidati, al gruppo di liste  contrassegnate dallo<br \/>stesso contrassegno secondo la graduatoria di  cui al quindicesimo comma dell&#8217;articolo 15. Il seggio<br \/>spettante al  gruppo di liste viene quindi assegnato alla circoscrizione secondo le  disposizioni di cui<br \/>al decimo e all&#8217;undicesimo comma del medesimo  articolo. Nella circoscrizione il seggio \u00e8 attribuito<br \/>al candidato  che nella lista segue immediatamente l&#8217;ultimo eletto (4\/e).<br \/>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br \/>(4\/e)  Comma aggiunto dall&#8217;art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43, riportata al n.  CLXXVI.<br \/>16-bis. Supplenza.<br \/>1. Nel caso di sospensione di un  consigliere intervenuta ai sensi dell&#8217;articolo 15, comma 4-bis, della<br \/>legge  19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall&#8217;articolo 1, comma 1, della legge  18 gennaio 1992, n. 16,<br \/>e successive modificazioni, il consiglio  nella prima adunanza successiva alla notificazione del<br \/>provvedimento  di sospensione da parte del commissario del Governo, e comunque non  oltre trenta<br \/>giorni dalla predetta notificazione, procede alla  temporanea sostituzione, affidando la supplenza per<br \/>l&#8217;esercizio delle  funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha  riportato, dopo gli eletti,<br \/>il maggior numero di voti. La supplenza  ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora<br \/>sopravvenga  la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell&#8217;articolo 16  (4\/f).<br \/>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br \/>(4\/f) Articolo aggiunto dall&#8217;art.  3, L. 12 gennaio 1994, n. 30 (Gazz. Uff. 18 gennaio 1994, n. 13).<br \/>TITOLO  IV<br \/>Convalida degli eletti e contenzioso<br \/>17. Convalida degli  eletti.<br \/>Al Consiglio regionale \u00e8 riservata la convalida della  elezione dei propri componenti, secondo le<br \/>norme del suo regolamento  interno.<br \/>Nessuna elezione pu\u00f2 essere convalidata prima che siano  trascorsi quindici giorni dalla<br \/>proclamazione.<br \/>In sede di  convalida il Consiglio regionale deve esaminare d&#8217;ufficio la condizione  degli eletti e,<br \/>quando sussista qualcuna delle cause di  ineleggibilit\u00e0 previste dalla legge, deve annullare la<br \/>elezione  provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.<br \/>La deliberazione  deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del  Consiglio per la<br \/>immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale  della regione e per la notificazione, entro cinque<br \/>giorni, a coloro  la cui elezione sia stata annullata.<br \/>Il Consiglio regionale non pu\u00f2  annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.<br \/>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br \/>18.  Poteri del Consiglio regionale in materia di decadenza e di  incompatibilit\u00e0.<br \/>[Quando successivamente alle elezioni un consigliere  regionale venga a trovarsi in una delle<br \/>condizioni previste dalla  presente legge come causa di ineleggibilit\u00e0, il Consiglio regionale con  la<br \/>procedura prevista dal proprio regolamento interno, ne deve  dichiarare la decadenza, sostituendolo<br \/>con chi ne ha diritto.<br \/>La  deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella  segreteria del consiglio per<br \/>l&#8217;immediata pubblicazione nel Bollettino  Ufficiale della regione e per la notificazione, entro cinque<br \/>giorni,  a colui che sia stato dichiarato decaduto.<br \/>Quando per un consigliere  regionale esista o si verifichi qualcuna delle incompatibilit\u00e0  stabilite<br \/>dalla presente legge, il Consiglio regionale, nei modi  previsti dal suo regolamento interno, gliela<br \/>contesta; il consigliere  regionale ha dieci giorni di tempo per rispondere; entro dieci giorni<br \/>successivi  a detto termine, il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove  ritenga sussistente<br \/>la causa di incompatibilit\u00e0, chiede al  consigliere regionale di optare tra il mandato consiliare e la<br \/>carica  che ricopre.<br \/>Qualora il consigliere regionale non vi provveda entro i  successivi quindici giorni, il Consiglio<br \/>regionale lo dichiara  decaduto.<br \/>La deliberazione deve essere nel giorno successivo  depositata nella segreteria del Consiglio per<br \/>l&#8217;immediata  pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione e per la  notificazione, entro cinque<br \/>giorni, a colui che sia stato dichiarato  decaduto.<br \/>Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate  d&#8217;ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino<br \/>elettore della regione.  Possono essere promosse anche dal Commissario del Governo nella  regione]<br \/>(4\/g).<br \/>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br \/>(4\/g) Abrogato  dall&#8217;art. 10, n. 8, L. 23 aprile 1981, n. 154, riportata alla voce  Comuni e province.<br \/>(giurisprudenza di legittimit\u00e0)<br \/>19. Ricorsi.<br \/>Per  i ricorsi in materia di eleggibilit\u00e0 e decadenza e per quelli in  materia di operazioni elettorali, si<br \/>osservano le norme di cui agli  artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della L. 23 dicembre 1966, n. 1147 (5).<br \/>Le  azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del  comune dai predetti articoli<br \/>sono consentite a qualsiasi elettore  della regione nonch\u00e9 al Commissario del governo.<br \/>Per tutte le  questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria, \u00e8  competente, in prima<br \/>istanza, il tribunale del capoluogo della  regione.<br \/>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br \/>(5) Riportata alla voce Comuni e  province.<br \/>TITOLO V<br \/>Disposizioni finali<br \/>20. Svolgimento  contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e  della Camera<br \/>o delle elezioni provinciali e comunali.<br \/>Nel caso la  elezione del Consiglio regionale delle regioni a statuto normale abbia  luogo<br \/>contemporaneamente alle elezioni dei consigli provinciali e dei  consigli comunali, lo svolgimento<br \/>delle operazioni elettorali \u00e8  regolato dalle disposizioni seguenti:<br \/>1) l&#8217;elettore, dopo che \u00e8 stata  riconosciuta la sua identit\u00e0 personale, ritira dal presidente del  seggio le<br \/>schede, che devono essere di colore diverso, relative a  ciascuna delle elezioni alle quali deve<br \/>partecipare e, dopo avere  espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente stesso,  il<br \/>quale le pone nelle rispettive urne;<br \/>2) il presidente procede  alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la  elezione del<br \/>Consiglio regionale.<br \/>Terminate le operazioni di  scrutinio per tale elezione, il presidente:<br \/>a) provvede al recapito  dei due esemplari del relativo verbale;<br \/>b) rinvia alle ore 8 del  marted\u00ec lo spoglio dei voti per le altre elezioni, e, dopo aver  provveduto a<br \/>sigillare le urne contenenti le schede votate ed a  chiudere e sigillare il plico contenente tutte le carte,<br \/>i verbali ed  il timbro della sezione, scioglie l&#8217;adunanza e provvede alla chiusura  ed alla custodia<br \/>della sala della votazione;<br \/>c) alle ore 8 del  marted\u00ec il presidente, ricostituito l&#8217;ufficio e constatata l&#8217;integrit\u00e0  dei mezzi<br \/>precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli  delle urne e del plico, riprende le operazioni<br \/>di scrutinio, dando  la precedenza a quelle per la elezione del consiglio provinciale. Tali  operazioni<br \/>devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate  entro le ore 16, se lo scrutinio riguarda una<br \/>sola elezione, o entro  le ore 20, se lo scrutinio riguarda le elezioni provinciali e quelle  comunali; se<br \/>lo scrutinio non \u00e8 compiuto entro i predetti termini, si  osservano, in quanto applicabili, le<br \/>disposizioni dell&#8217;art. 73 del  testo unico delle leggi per l&#8217;elezione della Camera dei deputati 30  marzo<br \/>1957, n. 361 (6).<br \/>Nel caso la elezione di uno o pi\u00f9 consigli  regionali abbia luogo contemporaneamente alle elezioni<br \/>del Senato e  della Camera dei deputati, si applicano le norme previste dai precedenti  commi e<br \/>quelle previste dalle leggi per tali elezioni. Allo  scrutinio delle schede relative alla elezione del<br \/>Consiglio regionale  si procede dopo gli scrutini delle elezioni del Senato e della Camera  dei<br \/>deputati.<br \/>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br \/>(6) Riportato alla voce  Elezioni.<br \/>21. Spese.<br \/>Le spese inerenti all&#8217;attuazione delle  elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze<br \/>spettanti  ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive  regioni. Gli oneri relativi al<br \/>trattamento economico dei componenti  dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dalla<br \/>applicazione  della presente legge, non facenti carico direttamente alle  amministrazioni statali od<br \/>alle regioni interessate, sono anticipati  dai comuni e sono rimborsati dalle regioni in base a<br \/>documentato  rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla  data delle<br \/>consultazioni.<br \/>Nel caso di contemporaneit\u00e0 della  elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli<br \/>provinciali  e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei  soli consigli<br \/>comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra la  regione e gli altri enti interessati alla<br \/>consultazione, tutte le  spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di  sola<br \/>elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della  regione. Il riparto, predisposto dai<br \/>comuni interessati, \u00e8 reso  esecutivo dal Commissario del governo per ciascuna regione, sulla base<br \/>della  documentazione resa dai comuni stessi.<br \/>Nel caso di contemporaneit\u00e0  della elezione dei consigli regionali con la elezione del Senato e della<br \/>Camera  dei deputati, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle  elezioni e che, in caso di<br \/>sola elezione dei consigli regionali,  sarebbero state a carico della regione, vengono ripartite tra lo<br \/>Stato  e la regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.<br \/>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br \/>TITOLO  VI<br \/>Disposizioni transitorie<br \/>22. Attuazione delle prime elezioni  regionali.<br \/>Le prime elezioni regionali in attuazione della presente  legge avranno luogo contemporaneamente<br \/>alle elezioni provinciali e  comunali da effettuarsi entro l&#8217;anno 1969 ai sensi dell&#8217;art. 2 della L.  10<br \/>agosto 1964, n. 663 (5).<br \/>Entro quella scadenza saranno emanate  le norme relative all&#8217;ordinamento finanziario delle regioni.<br \/>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br \/>(5)  Riportata alla voce Comuni e province.<br \/>23. Norme per la convocazione  dei comizi per la prima elezione dei consigli regionali.<br \/>Per la  prima elezione dei consigli regionali i comizi elettorali sono  convocati, d&#8217;intesa con i<br \/>presidenti delle Corti d&#8217;appello, nella cui  circoscrizione sono compresi i comuni della regione, dal<br \/>Ministro  per l&#8217;interno, il quale, sentiti i prefetti della regione, provveder\u00e0  anche agli adempimenti di<br \/>cui al penultimo comma dell&#8217;art. 2.<br \/>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br \/>24.  Norme in materia di ineleggibilit\u00e0.<br \/>Per la prima elezione dei  consigli regionali le cause di ineleggibilit\u00e0 previste dalla presente  legge<br \/>non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro  i sette giorni successivi alla data del<br \/>decreto di convocazione dei  comizi.<br \/>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br \/>25. Sede e segreteria provvisorie  del Consiglio regionale e norme provvisorie per il funzionamento<br \/>del  Consiglio stesso.<br \/>La prima riunione del Consiglio regionale sar\u00e0  tenuta presso la sede dell&#8217;amministrazione<br \/>provinciale del capoluogo  della regione.<br \/>Le attribuzioni della segreteria del Consiglio  regionale sono disimpegnate dall&#8217;ufficio di segreteria<br \/>della predetta  amministrazione provinciale.<br \/>Nella prima adunanza ed in quelle  successive fino all&#8217;entrata in vigore del regolamento interno<br \/>previsto  dall&#8217;art. 20 della L. 10 febbraio 1953, n. 62 (7), saranno applicate,  per la diramazione degli<br \/>avvisi di convocazione del consiglio  regionale, per l&#8217;ordine delle discussioni e delle votazioni e per<br \/>la  polizia delle adunanze, le norme per la disciplina della stessa materia  con riguardo al consiglio<br \/>provinciale contenute nel testo unico della  legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 (8),<br \/>e  successive modificazioni, in quanto risultino applicabili e non  contrastino con le norme sancite<br \/>dalla legge predetta.<br \/>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br \/>(7)  Riportata al n. I.<br \/>(8) Riportata alla voce Comuni e province.<br \/>26.  Spese per la prima elezione dei consigli regionali.<br \/>Le spese per la  prima elezione dei consigli regionali sono a carico dello Stato.<br \/>Gli  oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi  elettorali e gli altri comunque,<br \/>derivanti dalla applicazione della  presente legge, non facenti carico direttamente alle<br \/>amministrazioni  statali interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dallo  Stato in base<br \/>a documentato rendiconto da presentarsi entro il  termine perentorio di tre mesi dalla data delle<br \/>consultazioni.<br \/>I  fondi occorrenti per i rimborsi ai comuni e per le spese organizzative  degli uffici periferici,<br \/>possono essere forniti con ordini di  accreditamento, di ammontare anche superiore ai limiti di cui<br \/>all&#8217;art.  56 del R.D. 18 novembre 1923, numero 2440 (9), e successive  modificazioni. A carico di tali<br \/>ordini di accreditamento possono  essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.<br \/>Nel caso  di contemporaneit\u00e0 della prima elezione dei consigli regionali con la  elezione dei consigli<br \/>provinciali e comunali ovvero con la elezione  dei soli consigli provinciali o dei soli consigli<br \/>comunali vengono  ripartite in parti uguali, tra lo Stato e gli altri enti interessati  alla consultazione,<br \/>tutte le spese derivanti da adempimenti comuni  alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei<br \/>consigli regionali,  sarebbero state a carico dello Stato. Il riparto, predisposto dai  comuni interessati,<br \/>\u00e8 reso esecutivo dal prefetto per ciascuna  provincia, sulla base della documentazione resa dai<br \/>comuni stessi.<br \/>Alle  somme che saranno inscritte in bilancio per effetto delle presenti  disposizioni si applicano le<br \/>norme contenute nel secondo e terzo  comma dell&#8217;art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (9).<br \/>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br \/>(9)  Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilit\u00e0  generale dello Stato.<br \/>(9) Riportato alla voce Amministrazione del  patrimonio e contabilit\u00e0 generale dello Stato.<br \/>Allegato A (10)<br \/>Allegato  B (10)<br \/>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br \/>(10) Vedi, ora, gli allegati A e C  della L. 13 marzo 1980, n. 70, riportata alla voce Elezioni.<br \/>(10)  Vedi, ora, gli allegati A e C della L. 13 marzo 1980, n. 70, riportata  alla voce Elezioni.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 L. 17-2-1968 n. 108Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale.Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 marzo 1968, n. 61.EpigrafePremessa1. Norme generali.2. Numero dei consiglieri regionali &#8211; Ripartizione tra le circoscrizioni.3. Durata in carica dei consigli regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione.4. Elettorato attivo e passivo.5. 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