Gli elettori che all’orario di chiusura delle votazioni si trovino ancora nei locali del seggio, sono ammessi a votare anche oltre i termini predetti.
Non dimenticate la tessera elettorale e un documento di identità valido.
All'interno della cabina elettorale è vietato l'uso di telefoni cellulari muniti di fotocamera o altre apparecchiature in grado di registrare immagini.
I suddetti documenti sono considerati validi per essere ammessi al voto anche se scaduti, purché risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare l'identificazione dell'elettore.
In mancanza di documento l'identificazione può avvenire anche attraverso:
uno dei membri del seggio che conosca personalmente l'elettore e ne attesti l'identità
altro elettore del comune, noto al seggio (provvisto di documento valido), che ne attesti l'identità
Gli elettori che avessero smarrito o deteriorato la tessera elettorale potrà chiederne il duplicato agli uffici comunali, che a tal fine saranno aperti nei cinque giorni antecedenti le elezioni (vale a dire da martedì a sabato), dalle ore 9 alle ore 19, mentre domenica e lunedì, giorni della votazione, saranno aperti per tutta la durata delle operazioni di voto. di appartenenza.
Gli elettori che, avendo cambiato domicilio, non avessero ancora ricevuto il tagliando adesivo di rettifica da apporre sulla tessera elettorale devono richiederla presso il proprio Comune o Circoscrizione di appartenenza.
Cittadini DISABILI o FISICAMENTE IMPEDITI
elettori non deambulanti
possono esercitare il diritto di voto in una
qualunque sezione senza barriere architettoniche , previa esibizione, unitamente
alla Tessera elettorale, di apposito certificato medico rilasciato dall'ASL .
Questa attestazione è valida anche se rilasciata in precedenza per altri scopi,
come pure è valida una copia della patente di guida speciale, purché dalla
documentazione risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di
deambulazione.
Poiché l'attestazione deve essere trattenuta dal seggio, occorre premunirsi di
una copia, anche non autenticata, da consegnare al Presidente.
elettori fisicamente impediti
ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità possono esercitare il diritto di voto con l'aiuto di un elettore di fiducia purchè questi sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica; previa esibizione, unitamente alla Tessera elettorale, di apposito certificato medico rilasciato dall'ASL.
elettori fisicamente impediti in via permanente
la Legge 17/2003 ha previsto che gli
interessati possano presentare domanda al Comune di iscrizione nelle liste
elettorali corredata da certificato medico rilasciato dall'ASL per ottenere
l'annotazione permanente del "diritto al voto assistito" sulla Tessera
elettorale.
In tal modo non sarà necessario richiedere, per le successive elezioni, un nuovo
certificato medico.
COME SI VOTA
Elezioni provinciali
(scheda gialla)
L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:
- tracciando un solo segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato
alla carica di presidente. In tal modo, il voto si intenderà attribuito solo al
predetto candidato presidente;
- tracciando un solo segno o sul contrassegno relativo ad uno dei candidati alla
carica di consigliere provinciale o sul nominativo del candidato medesimo. In
tal modo, il voto si intenderà attribuito sia al candidato consigliere che al
candidato alla carica di presidente collegato;
- tracciando un segno sia sul rettangolo contenente il nominativo del candidato
presidente, sia sul contrassegno relativo ad uno dei candidati consiglieri
collegati o sullo stesso nominativo del candidato consigliere medesimo. In tal
modo, il voto si intenderà parimenti attribuito tanto al candidato alla carica
di presidente che al candidato consigliere facente parte del gruppo o di uno dei
gruppi collegati.
Elezioni nei comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti di regioni a statuto ordinario
(scheda azzurra)
L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:
- tracciando un solo segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato
alla carica di sindaco. In tal modo, il voto si intenderà attribuito solo al
predetto candidato sindaco;
- tracciando un solo segno sul contrassegno di una delle liste di candidati alla
carica di consigliere comunale collegate a taluno dei candidati alla carica di
sindaco. In tal modo, il voto si intenderà attribuito sia alla lista di
candidati consiglieri che al candidato sindaco collegato;
- tracciando un segno sia su uno dei contrassegni di lista che sul nominativo
del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata. In tal modo,
il voto si intenderà parimenti attribuito tanto al candidato sindaco che alla
lista ad esso collegata;
- tracciando un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato alla
carica di sindaco ed un altro segno sul contrassegno di una lista di candidati
consiglieri non collegata al candidato sindaco prescelto. In tal modo, il voto
si intenderà attribuito sia al candidato sindaco che alla predetta lista di
candidati consiglieri (c.d. voto disgiunto).
L’elettore potrà altresì manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, scrivendone il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita) sull’apposita riga posta alla destra del contrassegno della lista di appartenenza del candidato consigliere medesimo. In tal modo, il voto si intenderà attribuito, oltre che al singolo candidato a consigliere comunale e alla lista cui il candidato stesso appartiene, anche al candidato alla carica di sindaco collegato con la lista medesima, a meno che l’elettore non si sia avvalso della facoltà di voto disgiunto, cioè della facoltà di esprimere il voto per un candidato sindaco diverso da quello collegato alla lista del candidato consigliere prescelto.
Elezioni nei comuni con
popolazione sino a 15.000 abitanti di regioni a statuto ordinario (scheda
azzurra).
L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:
- tracciando un solo segno di voto sul nominativo di uno dei candidati alla
carica di sindaco;
- tracciando un solo segno di voto sul contrassegno di una delle liste di
candidati alla carica di consigliere;
- tracciando un segno di voto sia sul contrassegno di lista che sul nominativo
del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata.
In tutti i predetti casi, il
voto si intenderà attribuito sia in favore del candidato alla carica di sindaco
sia in favore della lista ad esso collegata.
L’elettore potrà altresì manifestare un solo voto di preferenza per un candidato
alla carica di consigliere comunale, scrivendone il nominativo (solo il cognome
o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, la data e il luogo di
nascita) sull’apposita riga stampata sotto il contrassegno della lista di
appartenenza del candidato consigliere medesimo. In tal modo, il voto si
intenderà attribuito, oltre che al singolo candidato a consigliere comunale,
anche alla lista cui il candidato stesso appartiene nonché al candidato alla
carica di sindaco collegato con la lista medesima.