CHI DECIDE IN SANITA'
POLITICHE SANITARIE IN CAMPANIA
Premessa
Nei capitoli precedenti abbiamo condotto l'analisi delle politiche pubbliche per evidenziarne la complessità a partire dalla loro formulazione fino alla implementazione.
Abbiamo visto in quale contesto di politiche pubbliche si inquadra l'istituzione del SSN che trova nella legge 833/78 il suo varo istituzionale. Gli innumerevoli attori che partecipano a questo particolare settore di Welfare State, l'ingerenza dei più "forti" attraverso lo "stallo decisionale" o la "non decisione", hanno fatto si che il principale strumento previsto dalla legge 833, il PSN, noti venisse mai varato.
In questo capitolo, dopo aver descritto l'assetto organizzativo del Servizio Sanitario Regionale al fine di evidenziare il ruolo di alcuni attori fondamentali a livello regionale ritenuti di primaria importanza nella formulazione e nell'attuazione delle politiche sanitarie, elencheremo le principali leggi che la Regione Campania ha emanato in adempimento a quanto disposto dalla normativa regionale e le leggi di intervento in settori specifici al fine di evidenziare che le politiche sanitarie campane sono state caratterizzate da uno "stallo decisionale" e da "non decisione", a parte qualche iniziativa di carattere puramente amministrativo.
3.1. Le Regioni come governo.
I principi ispiratori della legge 833/78 si inseriscono in un quadro di contestazione del sistema di emarginazione da parte delle categorie assistite in seguito alle politiche di Welfare di cui abbiamo ampiamente discusso nel capitolo precedente. Ciò ha portato, con le istituzioni delle regioni, ad un ampio decentramento di attività assistenziali dello Stato.
Anche i servizi sanitari che sono parte integrante dei servizi sociali ed assistenziali, vedono quindi un profondo mutamento delle funzioni amministrative e passano così ai nuovi enti regionali.
Ma la titolarità di tutte le finzioni e dei servizi nel campo sanitario viene attribuita non solo alle regioni, ma ad altri due enti costituzionalmente rilevanti: lo Stato e i Comuni.
Lo Stato, che comprende gli organi legislativi, di indirizzo e coordinamento e gli organi ausiliari tecnico‑scientifici, ha funzioni di studio, di proposta e di consultazione.
I Comuni o loro associazione, sono preposti all'erogazione dei servizi sanitari attraverso l'utilizzo delle UUSSLL.
Alle regioni compete l'esercizio delle funzioni legislative in materia sanitaria, soprattutto sul piano organizzativo e di controllo, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e l'espletamento di funzioni amministrative proprie e delegate.
Da quanto brevemente esposto, è evidente che il ruolo delle regioni è stato compresso tra i limiti di una legislazione nazionale che non ha unificato l'assistenza sociale e previdenziale e la richiesta di autonomia delle singole UUSSLL. I vincoli nazionali erano fissati da un contratto nazionale dei dipendenti e del personale convenzionato; da prontuari farmaceutici nazionali; da tariffe per le prestazioni sanitarie svolte dalla ospedalità privata. Tutto ciò lasciava poco spazio ad un vero governo regionale della sanità. essendo tutto stabilito a livello centrale.
È anche vero che la soppressione di vari enti nazionali che avevano competenze sanitarie, ha determinato una gestione e una programmazione da parte dell'ente regione, mala gestione è affidata alle UUSSLL ed alla regione compete solo la legislazione e la programmazione delle risorse fissando gli obiettivi da raggiungere.
Solo alcune regioni, come l'Emilia Romagna e il Veneto, anche in assenza del PSN, hanno dato vita alla promulgazione di leggi regionali in materia di programmazione. Ma. come detto in premessa, la Regione Campania ha del tutto trascurato questo aspetto e si è invece affidata a leggi su singoli aspetti sanitari raggiungendo risultati apprezzabili sotto l'aspetto istituzionale e amministrativo, e non ad una legge quadro che indicasse gli standards di assistenza e i livelli di investimento nel campo economico, nelle attrezzature e nel campo dell'aggiornamento e formazione permanente del personale.
3.2. Organizzazione centrale regionale.
L'organizzazione centrale regionale, sul versante istituzionale, è costituita dal consiglio Regionale e dalla V Commissione del Consiglio regionale. Sul versante governativo è costituita dalla Giunta e i n particolare dall'Assessorato alla Sanità che sovraintende all'attività del SSR mediante proprie strutture che hanno funzioni di coordinamento e controllo dell'attività locale e settoriale svolta dalle UUSSLL.
La struttura organizzativa regionale si articola su due Aree Generali di Coordinamento:
1) Area Generale di Coordinamento del Piano Sanitario e Rapporti con le UUSSLL, con tre Settori:
2) Area Generale di Coordinamento di Assistenza Sanitaria e Igiene Sanitaria con dieci Settori;
L'attività dell'Assessorato è supportata da alcune Strutture tecnico‑operative di estrema importanza:
‑ Osservatorio Epidemiologico;
‑ Osservatorio prezzi e consumi delle UUSSLL:
‑ Comitato per la programmazione sanitaria:
‑ Comitato per la ricerca sanitaria finalizzata.
Inoltre sono attivi quattro comitati e gruppi di lavoro aventi funzioni di consulenza e proposta.
3.3. Organizzazione centrale delle UUSSLL e Distretti sanitari di base.
La USL è la struttura dei Comuni per la gestione unitaria delle attività sanitarie integrate con i servizi sociali. L'organizzazione centrale della USL prevede: diversi organi di gestione; un ufficio di coordinamento costituito dai dirigenti preposti ai servizi amministrativi e sanitari, da un coordinatore amministrativo e da un coordinatore sanitario: quattro servizi della gestione amministrativa e otto seri vi dell'area sanitaria suddivisi in cinque servizi del settore "Prevenzione e medicina sociale" e tre servizi del settore "Medicina curativa farmaceutica e veterinaria”.
Per quanto riguarda i distretti sanitari, va subito detto che sono strutture non ancora istituite in quasi in tutte le Regioni, forse anche perché la loro realizzazione deve necessariamente comportare il decentramento estremo delle strutture sanitarie e del personale in funzione del territorio e della sua popolazione, ma vale la pena descriverne le funzioni alle quali sono preposte per rilevare la loro fondamentale importanza. Ci auguriamo che con la nuova riforma esse possano essere attivate in tutto il territorio.
I distretti sanitari sono strutture tecnico-funzionali delle UUSSLL per l'erogazione dei servizi di primo livello (servizi sanitari di base). La loro istituzione prevede l'individuazione degli ambiti territoriali di azione legati ad un'utenza compresa tra 10-25mila abitanti con uno standard minimo di 2,5 dipendenti ogni 1000 abitanti.
Attivare strutture di questa portata significa disegnare la delimitazione di nuovi ambiti territoriali in un quadro di coerenze programmatiche, da individuare nelle proposte del Piano di Assetto Territoriale. II PAT assume la funzione di riequilibrio economico e territoriale della regione con particolare riferimento ai problemi di congestione dei servizi nell'area metropolitana, cosa che può consentire di definire bacini di utenza guidati da criteri che individuino aree ad autonomia di servizi e di infrastrutture, in modo da articolare le istituzioni del SSR secondo criteri quali‑quantitativi, che garantiscano lo sviluppo di un sistema snello ed efficace. Inoltre si è nelle possibilità di adottare procedure gestionali strutturate secondo metodologie di contabilità analitiche (per centri di costo e di spesa), al fine di attivare un sistema di controllo, di gestione e di direzione, volto a sviluppare il metodo del confronto fra budget e consuntivo per un reale governo dei processi di allocazione ed utilizzo delle risorse.
3.4. Legislazione sanitaria regionale.
La Regione Campania, in adempimento a quanto disposto dalla normativa nazionale (legge 8 33/78), ha provveduto all'istituzione del proprio Servizio Sanitario Regionale ed ha prodotto una normativa inerente l'assetto istituzionale ed organizzativo del SSR e la disciplina di importanti specifici settori (handicap, tossicodipendenze. salute mentale, anziani, ecc.).
In merito all'assetto istituzionale e organizzativo del SSR, le principali leggi sono:
‑L.R 34/1979 che definisce gli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi sanitari e sociali;
‑L.R. 57/1980 che istituisce le USUALL, e stabilisce i principi e gli obiettivi del SSR;
‑ L.R. 13/1985 che disciplina il riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica attribuendole ai Comuni che le esercitano mediante le UUSSLL;
‑L.R. 29/1986 che dettale disposizioni transitorie in attesa della riforma istituzionale delle UUSSLL;
‑L.R. 36/1987 che detta norme inerenti la programmazione sanitaria e i riferimenti organizzativi, dimensionali e di dotazione del personale per i servizi e i presidi delle UUSSLL; definisce gli obiettivi e le priorità del PSR, indicandone le azioni programmate e i progetti obiettivo di interesse azionale e regionale; prevede (attivazione del sistema informativo sanitario locale e l'istituzione di alcune strutture tecnico‑operative.
Questa legge, con l'istituzione di strutture tecnico-operative. forse più delle altre, ha permesso di avviare strumenti e progetti significativamente incidenti nella sanità campana. A dimostrazione di quanto detto. parleremo in seguito dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale, che pur nei limiti di risorse economiche, di attrezzature e di personale, ha dimostrato l'utilità della sua istituzione. Tuttavia i risultati della sua attività, a nostro avviso, hanno dimostrato ancora una volta lo stato di arretratezza sia culturale, sia organizzativa che economica, in cui versava e continua a versare la nostra regione e tutta l'area meridionale.
3.5. Leggi di specifico intervento.
Le leggi regionali che disciplinano importanti specifici settori nel campo sanitario sono;
‑ L.R. n.5/79 elle istituisce il servizio di dialisi domiciliare;
‑ LA. n.37/79 diretta alla lotta contro la mortalità infantile e alla tutela dell'infanzia;
‑ L.R. n.18/80 che emana provvedimenti per f incentivazione per la raccolta del sangue umano;
‑ L.R. n.29/8l e L.R. n.21 /89 che contengono norme per gli interventi a favore degli anziani;
‑ L.R. n. 1/83 che istituisce un servizio per la tutela della salute mentale in ciascuna USL;
‑ L.R. n. 6/83 che disciplina il servizio trasporto infermi;
‑ L.R. n.ll/84 che detta nome per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per l'inserimento nella vita sociale;
‑ L.R. n.21 /84 che emana norme sulla medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive;
‑ L.R. n. 1/88 che contiene norme sugli interventi in materia di tossicodipendenza e di alcoolismo.
Di queste leggi elencate, riveste particolare importanza e significatività, la legge I 1 /84 perché coinvolge più settori in una logica di integrazione dei servizi pubblici e privati, sociali e sanitari, e ci consente un primo esame relativo alla fase iniziale di applicazione (anni 85‑86).
Non è possibile qui richiamare compiutamente le finalità e i provvedimenti concreti della legge. ma ne sottolineeremo alcuni punti nodali:
1 ‑individuazione degli obblighi per ogni USL di avviare interventi in tema di riabilitazione istituendo un programma dipartimentale articolato in quattro subprogrammi: programmi preventivi per la gravidanza; programma preventivo per i primi tre anni di vita; programma per la cura e la riabilitazione dei disturbi dello sviluppo psicologico dell'età evolutiva, degli handicaps e per la lotta contro l'emarginazione infantile; programma peri] sostegno sociosanitario della formazione professionale e dell'integrazione lavorativa e sociale dei soggetti portatori di handicaps;
2 ‑ viene prevista l'integrazione tra gli interventi sanitari delle UUSSILL e quelli socio‑assistenziali degli Enti Locali, attraverso modalità organizzative e finanziarie atte a garantire una risposta adeguata alla globalità del problema handicap;
3‑viene istituita una struttura interassessoriale di tipo dipartimentale affiancato da un organo di partecipazione, il
Comitato Consultivo Regionale, rappresentativo degli interlocutori istituzionali e di associazioni sindacali e di volontariato. Tale struttura ha il compito di collegare i provvedimenti regionali e di indirizzo alle UUSSLL riguardanti l'applicazione della legge nelle differenti materie di sanità, assistenzza, pubblica istruzione, lavoro e formazione professionale, edilizia pubblica e privata, sport e turismo;
4 ‑ vengono definiti gli standard strutturali ed organizzativi cui devono adeguarsi i centri e gli istituii di riabilitazione, nonché le modalità dì rapporto tra di essi e il pro dipartimentale di ogni USL.
I risultati ottenuti nel biennio 85‑86 sono:
a) corso regionale di aggiornamento e formazione per operatori dei consultori familiari e dei servizi materno infantile e dei centri di riabilitazione; tale corso ha avuto l'importante funzione di uniformare la conoscenza degli operatori, farli dibattere tra di loro e con il settore di riabilitazione dell'Assessorato alla Sanità; cosa importante, è che ha permesso di verificare quanto ancora deve essere fatto sia a livello di potenziamento che di avvio ex novo degli interventi delle UUSSLI., sia di aggiornamento del personale preesistente;
b) l'esame e la valutazione dei prograromi dipartimentali predisposti dalle UUSSLL nonché dei programmi integrativi previsti dai singoli Comuni o associati o dalle Comunità montane;
c) l'esame della documentazione prodotta dai centri convenzionati ai fini della loro iscrizione nell'elenco regionale previsto dalla legge e sono state effettuate 41 visite ispettive ai fini della verifica dei requisiti del personale, delle strutture, nonché delle opere di ristrutturazione eseguite o da eseguire:
d) è stata effettuata un'indagine a campione sui bisogni degli handicappati e sulle risorse territoriali;
e) un censimento sull'utenza assistita in strutture convenzionate;
f) si sono tenuti numerosi incontri sia presso la Regione e le UUSSLL che presso i Comuni e le Comunità montane per discutere sui programmi dipartimentali e le attività integrative, ai fini dell'inserimento socio‑scolastico e lavorativo dei portatori di handicap;
g) infine è stato predisposto e trasmesso al Ministero della Sanità il programma di utilizzazione delle quote del FSN, con vincolo di destinazione relativo agli interventi sanitari di riabilitazione. di assistenza protesica e di mantenimento di disabili ed anziani.
L'applicazione di questa legge evidenzia, pur tra innegabili carenze di strutture e di personale, un'applicazione operativa di esperienze concrete, sviluppatesi nella nostra regione, che potrebbero fungere da base e modello per una nuova cultura organizzativa sul terreno della riabilitazione e dell'inserimento socio‑culturale e lavorativo dei portatori di handicap.
È attraverso la legge 11/84 che l'Amministrazione regionale ha avviato servizi territoriali più forti e nuovi (perché basati sul dipartimento e sull'integrazione socio-sanitaria). Tali servizi devono però avere ancora organici e finanziamenti adeguati e si devono accompagnare ad un parallelo processo di collegamento e trasformazione del settore privato che rappresenta e rappresenterà sempre un'enorme risorsa di potenziale umano professionale. di strutture e di attrezzature che, purtroppo, spesso è stato mortificato da una amministrazione pubblica arretrata non in grado di garantire finanziamenti e condizioni di operatività adeguate.
La legge 11/84 rende indispensabile l'integrazione tra il pubblico e il privato e, sul terreno della formazione, riqualificazione e aggiornamento, sulle nuove modalità operative. sulle melodiche, sugli stili terapeutici, offre il nuovo campo di incontro e mediazione che è il solo a garantire la migliore utilizzazione del denaro pubblico.
Riteniamo altresì giusto riportare alcune realizzazioni significative che trovano la loro "ratio" in atti deliberativi emanati dalla Giunta Regionale di particolare significato sia in termini di sanità pubblica che di prevenzione. Tali realizzazioni riguardano:
Va, infine, ricordata la L.R. 32/94 che, in attuazione del decreto legislativo n. 502/92, ridisegna gli ambiti territoriali della Sanità in Campania e sostituisce le UU,SS.LL. con le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere.
1. Con l'atto 9788 del dicembre 1991, la Regione Campania ha approvato un protocollo per le attività di screening dei tumori della cervice uterina e del seno nella consapevolezza che gli stessi sono efficaci al fine di prevenire le morti o per migliorare la qualità della vita (per il cancro del seno sono attese circa 800 morti l'anno). Nella logica di tale processo le UUSSLL della Campania, al momento attuale 28, hanno deliberato in tal senso.
La regione ha sancito la gratuità degli screening e sta provvedendo con tre interventi paralleli:
a. aggiornamento del personale di tutte le UUSSLL coinvolte per rendere omogenee le procedure;
b. rilevazione (in uno con i servizi territoriali, ospedalieri, di anatomia patologica delle UUSSLL) dei casi negli ultimi tre anni per i due tumori e la stadiazione degli stessi per consentire la verifica attraverso indicatori dell'efficacia che avrà raggiunto la campagna di screening;
c. utilizzo di risorse per l'acquisto di tre unità mammografiche mobili da utilizzare nelle UUSSLL con particolari problemi di tipo geografico e soprattutto non provviste di strutture.
2‑Con l'atto deliberativo 6941 sono stati identificati quattro programmi attraverso i quali i consultori familiari sono chiamati ad offrire attivamente le prestazioni:
a e b ‑ lo screening dei due tumori di cui al punto 1, con la precisazione delle fasce a rischio identificate per età (dall'età dì 20 anni a 55 anni per il cancro della cervice uterina e da 50 a 69 anni per il cancro del seno);
c‑bilancio di salute per la fascia di età da 0 a 3 armi al fine della prevenzione degli handicap:
d ‑spazio adolescenti per la prevenzione primaria delle malattie sessualmente trasmissibili e della interruzione volontaria di gravidanza.
3 ‑ infine accenniamo brevemente ad un atto deliberativo che ha definito le linee guida per l'attuazione dello screening per l'identificazione precoce della fenilchetonuria e ipotiroidismo congeniti precisando che la Regione Campania è passata, attraverso una precisa. puntuale e attenta politica sanitaria in tal senso, dai 35.000 screening del 1986 ai circa 90.000 dell'amo 93 che costituiscono la copertura quasi totale dei neonati in Campania. Questa attività serve a prevenire due gravissime forme di handicap e dimostra che anche in Campania si può realizzare un moderno progetto sanitario che ci può portare ad un livello socio‑assistenziale paria quello di paesi più avanzati.
3.6. La programmazione sanitaria e l'informazione epidemiologica.
La 833/78 aveva indicato la programmazione quale metodo ordinario di governo e di gestione del sistema sanitario.
Questo, infatti, ai fini di una sua corretta gestione e per l'allocazione delle risorse disponibili ha bisogno di una notevole mole di informazioni di tipo economico, finanziario e gestionale. A queste, però, vanno associate le informazioni di tipo epidemiologico che costituiscono il presupposto base sii cui costruire le politiche sanitarie.
La Regione Campania, a tal fine, ha previsto l'attivazione del Sistema Informativo Sanitario articolato su due livelli:
‑ SILOC. Sistema informativo sanitario locale relativo a ciascuna USL con compiti di rilevazione dei dati ed analisi locali;
‑SIREG, Sistema informativo sanitario Regionale con compìti di coordinamento, organizzazione e programmazione delle attività informative delle UUSSLL.
Il SIS è stato posto in stretta connessione con l'Osservatorio Epidemiologico Regionale(OER).
L'O.E.R., attivato con delibera della Giunta regionale n.324/89, al di là dei molteplici compiti che è chiamato a svolgere in virtù dell'articolo 17 della legge 36/87, ai fini delle valutazioni, verifiche, formulazione di indirizzi ed attività di programmazione che si fondano sulle informazioni prodotte dal Sistema Informativo Sanitario. in particolare assolve la funzione di:
‑ sostenere la nascita del Sistema Informativo Locale;
‑ promuovere iniziative sulla sorveglianza nel campo delle malattie mentali;
‑attivare forme particolari di sorveglianza su malattie infettive;
‑ attivare la sorveglianza sulle vaccinazioni obbligatorie promuovendo la campagna sulle vaccinazioni raccomandate (morbillo e rosolia);
‑ ha promosso uno studio dettagliato sull'epidemiologia degli eventi acuti (Leishmaniosi, epatiti virali. AIDS, epidemia di asma da soia verificatosi in prossimità del porto di Napoli).
Attualmente I'OER è in uno stato di scarsa attività e rasenta la paralisi. Non svolge i compiti previsti dalla L.R. 32/94 che affidavano all'OER il coordinamento dei Dipartimenti di prevenzione delle AASSLL della regione Campania.
Tutto ciò pone serie problematiche allo stesso Esecutivo Regionale che è privo di un valido strumento tecnico in grado di garantire gli obbiettivi di politica sanitaria nel campo della prevenzione.
3.7. Alcune considerazioni.
L'analisi del quadro istituzionale. e legislativo del SSR mette in evidenza un ritardo del suo decollo rispetto alle esigenze territoriali e rispetto ad altre regioni. Essa è caratterizzata da un'azione di governo regionale che, sia pure condizionata da obiettive difficoltà connesse alla mancanza di un PSN di riferimento e ad una preesistenza dì strutture sanitarie antiquate e afferrate, non ha saputo desistere da una persistente attività meramente burocratica, tra l'altro poco incisiva.
Persistono vuoti legislativi regionali per quanto riguarda la regolamentazione delle attività di prevenzione ambientale e in materia antinfortunistica come previsto all'art. 22 della legge 833/78. Infatti la istituzione e la organizzazione dei Presidi Multizonali di Prevenzione, deputati allo svolgimento delle suddette attività, avrebbe dovuto essere regolamentata da specifica legislazione regionale.
Questa carenza ha prodotto conseguenze a dir poco disastrose sulle attività di tutela della salute nei luoghi di lavoro, innanzitutto per l'ambiguità del rapporto di lavoro degli ufficiali di polizia giudiziaria, formalmente dipendenti di una singola U S L, di fatto tenuti ad intervenire su territori insistenti su più UU SS LL e, il più delle volte a disposizione della procura del la repubblica per interventi di emergenza. Si è pervenuti al decreto legislativo n.626/94 senza avviare i presupposti di una svolta necessaria in un settore di attività particolarmente delicato.
Per quanto riguarda la pianificazione delle attività ospedaliere, con notevole ritardo si è pervenuti nel 1998 all'approvazione del Piano Ospedaliero Regionale, senza che questo provvedimento legislativo determinasse l'avvio di una riorganizzazione su basi di efficienza, di qualità e di economicità delle prestazioni. In precedenza solo nel 1993 si era prodotta la legge regionale n. 11 per l'istituzione del Sistema integrato regionale per l'emergenza sanitaria.
Un esempio positivo, va citato a proposito della L.R.C. n.° 11/84, che ha avviato la regolamentazione e la programmazione di attività nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione degli handicap, anche se la sua applicazione è apparsa deludente e squilibrata rispetto alle aspettative e alle attese della società civile campana e in particolare dei fruitori dei servizi di nuova istituzione.
II ruolo svolto dai singoli attori sullo scenario delle politiche sanitarie campane è certamente quello che ha determinato lo stato di cose fin qui descritte.
Tale ruolo non si differenzia da quello svolto su scala nazionale. Gli interessi delle varie lobbies, che orbitano attorno al mondo sanitario, hanno certamente avuto una grossa influenza sugli organi di governo per quanto riguarda le politiche sociali. assistenziali e sanitarie.
Il peso del convenzionamento esterno, dei ricoveri in case di cura private, la spesa farmaceutica, l'inquinamento camorristico, sono indici, al contempo, di non fiducia, di arretratezze culturali e di interessi privatistici.
I mali della sanità italiana sono sotto gli occhi di tutti, sia per la qualità dei servizi offerti ai cittadini, sia per i costi che tendono a crescere fuori di ogni controllo e oltre la possibilità di copertura di bilancio dello Stato.
II governo a conclusione di un travaglio durato oltre tre anni attraverso approfondimenti e dibattito in Parlamento e nel paese, ha emanato un Decreto legislativo (502/92) che rappresenta un notevole cambiamento degli obiettivi della sanità italiana rispetto alla legge 833/78.
Si deve guardare con obiettività ed equilibrio ai contenuti di questo decreto, rifuggendo tanto dal richiamo utopistico e ottimistico, quanto da visioni corporative che impediscono di vedere la realtà.
I fatti concreti che forniscono la misura del cambiamento sostanziale sono: la riduzione numerica delle UUSSLL e la loro trasformazione in aziende; l'identificazione di una rete di oltre cento grandi ospedali e policlinici universitari dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, gestionale e tecnica (le aziende ospedaliere): l'attribuzione di tutti i poteri e tutte le responsabilità al Direttore Generale (DG) dell'azienda assunto con contratto privato a termine.
In questo rinnovato quadro normativo il legislatore si è prefisso di esaltare il ruolo squisitamente tecnico del DG sganciandolo da interessi politici. Si intendeva di stabilire la fine dell'occupazione della sanità da parte degli apparati dei partiti politici.
Questo obiettivo non sempre appare conseguito in Italia e in Campania.
D'altra parte, era un tale obiettivo realizzabile ?
Oppure era una pia illusione o pura demagogia o gattopardismo?
In realtà è in via di cambiamento il vecchio sistema dei partiti, ma non si è certamente modificata l'influenza della politica partitica organizzata sul comparto sanitario.
Altre motivazioni in favore del cambiamento sono: il finanziamento delle attività diagnostiche basato sulle prestazioni effettivamente svolte, con il connesso avvio di un meccanismo di sana competizione fra le diverse istituzioni pubbliche, nonché tra il pubblico e il privato. Ancora viene richiesto alle Regioni Italiane alle UUSSLL divenute" aziende" di attivare un serio sistema di controllo sulla qualità delle prestazioni ed anche il superamento del sistema delle convenzioni, che ha dato pessima prova ed il conseguente ampliamento delle possibilità di libera scelta da parte dei cittadini.
Inoltre, il mantenimento di una torte medicina di base, tanto più fotte e culturalmente stimolata, se responsabilizzata nel ruolo, che il medico di base svolge come ordinatore di spesa, potrebbe contribuire ad evitare e contenere il triste fenomeno delle inutili prescrizioni farmaceutiche, diagnostiche di ricovero.
Si ridefinisce il ruolo di consulenza e di proposta, che i medici di base, in collaborazione con il consiglio dei sanitari delle aziende sanitarie ed ospedaliere devono avere.
Viene dato un forte impulso alle attività libero‑professionale dei medici dipendenti all'interno degli ospedali o delle AASSLL, da considerare per altro in relazione al già definito divieto di svolgere attività professionale in più di una struttura del SSN.
Il d. lgs. stabilisce un nuovo e moderno assetto sia nella formazione dei medici specialisti sia in quella del personale infermieristico e tecnico, nel quadro di una equilibrata cooperazione tra Università e Ospedale, superando così il rischio di una duplicazione dei canali infornativi.
Infine si pensi alle novità previste sulla mobilità del personale e, più in generale, al nuovo tipo di rapporto di lavoro, basato sulle norme del Codice Civile, che non potrà non limitare i fenomeni di parassitismo che inquinano e stanno distruggendo il sistema pubblico del paese.
Non è che le preoccupazioni non mancano ma, malgrado queste, siamo convinti che l'interesse del paese coincida con i dettami del decreto per l'avvio del nuovo sistema e nell'auspicio di una rinnovata coesione fra componenti mediche e fra medici e tutte le altre componenti che operano nei servizi preposti alla tutela della salute dei cittadini. Tutto ciò diviene oggi vieppiù improcrastinabile in considerazione del I"imminente integrazione dell'Italia nella politica comunitaria della Sanità.
La Regione Campania ha tradotto in provvedimento legislativo gli indirizzi del D.lgs. n.° 502/92, con l'approvazione della L.R. 32/94, la quale definisce i nuovi ambiti territoriali delle Aziende sanitarie ben più vasti dei precedenti, le modalità per l'approvazione delle dotazioni organiche del personale, il livello delle prestazioni minime erogabili dai servizi sanitari regionali, gli standards di qualità, prevedendo infine l'istituzione di una serie di Dipartimenti in settori ritenuti di particolare rilevanza (Dipartimento di Prevenzione, della Salute mentale, del Materno Infantile etc.).
Questo processo legislativo culmina nella legge delega n.° 419/98 che ha affidato al governo la emanazione di un Decreto legislativo, i cui contenuti principali sono dì seguito riportati, con l'indicazione delle innovazioni rispetto alla normativa vigente:
‑ Diventa contestuale l'individuazione delle prestazioni da assicurare a tutti i cittadini e la determinazione delle risorse finanziarie da assegnare alla tutela della salute, mentre oggi I"entità del finanziamento assicurato al servizio sanitario nazionale precede la fissazione dei livelli di assistenza da assicurare;
‑ Viene istituita la conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria regionale, la cui creazione è oggi lasciata alla eventuale scelta regionale;
‑ La regione individua gli ambiti territoriali delle strutture unità sanitarie liberamente, mentre oggi coincidono di norma con il territorio provinciale; Il Direttore generale è coadiuvato dal Direttore amministrativo, dal Direttore sanitario e dal Direttore socio‑sanitario, mentre oggi per l'attività di quest'ultima figura è previsto il Coordinatore dei servizi sociali nei casi in cui l'USL assuma la gestione dei servizi socio‑assistenziali su delega dei comuni;
- Il sindaco o la conferenza dei sindaci può chiedere alla Regione di risolvere il contratto del Direttore generale;
- Viene previsto il piano territoriale di salute, proposto dal Direttore del distretto ed approvato dal Direttore generale, d'intesa con il comitato dei sindaci del distretto;
- Sono istituiti il dipartimento di prevenzione, le agenzie regionali per l'ambiente:
- Il compenso spettante al medico di medicina generale è composto da una parte fissa e una parte variabile, rapportata al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi delle attività del distretto, nonché al rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati, mentre oggi risulta composto da una quota fissa e da una variabile legata al rispetto dei livelli di spesa programmati;
- Il rapporto di lavoro dei dirigenti è esclusivo. Sono soppressi i rapporti di lavoro a tempo definito, nonché eventuali diversi rapporti di lavoro derivanti da precedenti ordinamenti. I dirigenti sanitari già in servizio alla data del 31 dicembre 1998 passano a domanda al rapporto di lavoro esclusivo.
‑ Vengono istituite una commissione nazionale ed una commissione regionale per la formazione continua del personale sanitario;
‑ Si istituisce la dirigenza infermieristica cui si accede con apposito titolo universitario.