Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario

Legge 23 febbraio 1995, n. 43
Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.
Articolo 1
1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto,
personale, eguale, libero e segreto.
2. Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti sulla base di liste
provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 e
successive modificazioni.
3. Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione è eletto con sistema maggioritario, sulla
base di liste regionali concorrenti, nei modo previsti dagli articoli seguenti.

La dichiarazione di
presentazione di ciascuna lista regionale è effettuata presso la cancelleria della Corte d’appello del
capoluogo della regione nei termini di cui all’art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive
modificazioni. La presentazione della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata
dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non
meno della metà delle province della regione, con arrotondamento all’unità superiore. Tale
dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla
presentazione delle liste provinciali interessate. La presentazione della lista regionale deve essere
sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall’art. 9, comma 6, primo periodo, del
decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne
anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni ed in sede di prima applicazione della presente legge,
il numero minimo delle sottoscrizioni previsto, per le liste regionali, dal precedente periodo e, per le
liste provinciali, dall’art. 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive
modificazioni, è ridotto alla metà.
4. Ai fini di cui al comma 3, in ogni regione ove si svolgono elezioni regionali, nei venti giorni
precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di
qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di
dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione
anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della
metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro
esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione
di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra.
5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla metà dei
candidati da eleggere ai sensi del comma 3.
6. In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura
superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento
all’unità più vicina.
7. La lettera d) del secondo comma dell’art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive
modificazioni, è sostituita dalla seguente: <<d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori
iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di
abitanti.>>.
8. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all’art. 9 della legge 17 febbraio 1968,
n. 108 e successive modificazioni, deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione
di collegamento con una delle liste regionali di cui al comma 5; tale dichiarazione è efficace solo se
convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale
predetta. Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo
simbolo.
9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale. In tal caso, la lista regionale
è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.
10. L’art. 13 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente: <<Art. 13 (Voto di
preferenza). — 1. L’elettore può manifestare una sola preferenza>>.
11. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11
della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modificazioni, intendendosi sostituito l’ufficio
centrale regionale all’ufficio centrale circoscrizionale.
12. In deroga a quanto previsto dall’art. 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e
successive modificazioni, in sede di prima applicazione della presente legge le liste dei candidati
devono essere presentate dalla ore 8 del ventiseiesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno
antecedente quello della votazione.
Art. 2.
1. La votazione per l’elezione dei consigli regionali avviene su un’unica scheda. La scheda reca,
entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla
medesima linea, da una riga riservata all’eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale
rattangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal
contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonchè il nome
e cognome del capolista della lista regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un
secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista
regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono
posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la
medesima lista regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è
definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli pià ampi nella scheda è
definita mediante sorteggio. L’elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando
un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome,
ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L’elettore esprime il suo
voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo
capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l’elettore
esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a
favore della lista regionale collegata.
Art. 3.
1. Al terzo comma, lettera a), dell’art. 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, dopo le parole:
<<determina la cifra elettorale di ciascuna lista>>, sono aggiunte le seguenti: <<provinciale, nonchè
la cifra elettorale di ciascuna lista regionale>>. Al medesimo comma, lettera d), sono aggiunte, in
fine, le parole: <<Comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale>>.
2. Dopo l’undicesimo comma dell’art. 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono inseriti i
seguenti: <<L’Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi. A tal fine
effettua le seguenti operazioni:
1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale,
sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a); individua altresì
il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste
provinciali collegate a ciascuna lista regionale;
2) individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale;
3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al n. 2)
abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al
consiglio, proclama eletti i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del
10 per cento dei seggi assegnati al consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente
comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al n. 2).
A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in
questione per il numero dei seggi da ripartire; nell’effettuare l’operazione, trascura la eventuale parte
frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente
così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno
dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre
elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni
secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma, ad iniziare dalla prima circoscrizione
alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del decimo comma. Qualora tutti i posti
della graduatoria abbiano già dato luogo all’assegnazione di seggi, l’attibuzione di ulteriori seggi ha
nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria;
4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al n. 2)
abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al
consiglio, assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista
regionale in questione;
5) proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale. Qualora alla lista spettino
più posti di quanti siano i suoi candidati, i seggi residui sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali
collegati alla lista regionale. I seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali e attribuiti nelle
singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al n. 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto
periodo;
6) verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla lista regionale di cui al n. 2) sia
pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali;
7) nel caso in cui la verifica prevista al n. 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi
conseguiti dalla lista regionale e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore
al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo,
assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi
dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento
del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all’unità
inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del n. 3), secondo, terzo,
quarto, quinto e sesto periodo;
8) nel caso in cui la verifica prevista al n. 6) abbia dato esito positivo, effettua le operazioni di cui al
n. 7) sostituendo alla percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento. Nei casi di cui ai numeri
7) e 8) del comma precedente, i seggi assegnati al consiglio ai sensi dell’art. 2 sono aumentati in
misura pari all’ulteriore quota di seggi assegnati ai sensi dei predetti numeri. Nel caso in cui più
gruppi di liste provinciali siano collegate alla lista di cui al n. 2) del tredicesimo comma, l’Ufficio
centrale regionale compila altresì la graduatoria per le eventuali surroghe dei candidati ai sensi del
terzo comma dell’art. 16. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuno dei gruppi di liste
provinciali di cui al periodo precedente successivamente per 1, 2, 3, 4… sino a concorrenza dei
candidati proclamati eletti nella lista regionale e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più
alti, in numero eguale a quello dei candidati eletti, disponendoli in una graduatoria decrescente.
Tale graduatoria viene utilizzata per le eventuali surroghe di cui al terzo comma dell’art. 16>>.
3. All’art. 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente comma: <<Nel
caso in cui si renda necessaria per qualsiasi causa la sostituzione di un consigliere proclamato eletto
nella lista regionale, il seggio è attribuito al primo dei candidati non eletti inclusi nella lista
regionale e, qualora questa abbia esaurito i propri candidati, al gruppo di liste contrassegnate dallo
stesso contrassegno secondo la graduatoria di cui al quindicesimo comma dell’art. 15. Il seggio
spettante al gruppo di liste viene quindi assegnato alla circoscrizione secondo le disposizioni di cui
al decimo e all’undicesimo comma del medesimo articolo. Nella circoscrizione il seggio è attribuito
al candidato che nella lista segue immediatamente l’ultimo eletto>>.
Art. 4.
1. Le elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per la primavera del 1995 hanno luogo,
anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182 e successive
modificazioni, contestualmente all’elezione per il primo rinnovo dei consigli regionali delle regioni
a statuto ordinario successivo all’entrata in vigore della presente legge.
2. All’art. 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182 e successive modificazioni, le parole:
<<TRa il 15 maggio e il 15 giugno>> sono sostituite dalle seguenti: <<Tra il 15 aprile e il 15
giugno>>. All’art. 3, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182 e successive modificazioni, la
parola: <<cinquantacinquesimo>> è sostituita dalla seguente: <<quarantacinquesimo>>. All’art. 18,
primo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,
n. 570, la parola: <<quarantacinque>> è sostituita dalla seguente: <<quaranta>>.
Art. 5.
1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista
provinciale non possono superare l’importo massimo dato dalla cifra fissa pari a lire 60 milioni
incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di lire 10 per ogni cittadino residente nella
circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la
campagna elettorale è pari a lire 60 milioni. Per coloro che si candidano in più liste provinciali le
spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l’importo più alto consentito per
una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni
provinciali e nella lista regionale le spese per la campagna elettorale non possono comunque
superare l’importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del
30 per cento.
2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati, ad eccezione del
capolista nella lista regionale, ancorchè sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono
computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati,
eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui all’art. 2,
primo comma, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441.
3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle
elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall’importo di
lire 200 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini residenti nelle circoscrizioni
provinciali nelle quali ha presentato proprie liste.
4. Alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni di
cui ai seguenti articoli della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive modificazioni:
a) art. 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di lire 5 milioni avvalendosi
unicamente di denaro proprio fermo restando l’obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6;
comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il Presidente del
Consiglio regionale; commi 7 e 8;
b) art. 8, intendendosi sostituiti ai Presidenti delle Camere i Presidenti dei Consigli regionali;
c) art. 11;
d) art. 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il Presidente del
Consiglio regionale; comma 2; comma 3, intendendosi sostituiti i Presidenti delle Camere con il
Presidente del Consiglio regionale; comma 4, intendendosi sostituito l’Ufficio elettorale
circoscrizionale con l’Ufficio centrale circoscrizionale;
e) art. 13;
f) art. 14;
g) art. 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al
comma 1 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti
riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al
Presidente della Camera di appartenenza il Presidente del Consiglio regionale; commi 11 e 12;
comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di cui all’art. 1 della legge 18
novembre 1981, n. 659 e successive modificazioni; commi 14 e 15; comma 16, intendendosi per
limiti di spesa quelli di cui al comma 3 del presente articolo e per contributo alle spese elettorali
quello di cui all’art. 1 della citata legge 18 novembre 1981, n. 659; comma 19, primo periodo.
5. La dichiarazione di cui all’art. 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve essere
trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni.
Art. 6.
1. Il contributo di cui al secondo comma dell’art. 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659 e
successive modificazioni, è determinato nella misura risultante dalla moltiplicazione dell’importo di
lire 1.200 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall’ultimo censimento
generale. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a lire 23 miliardi e
800 milioni per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte
corrente della legge finanziaria per il 1995, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero dell’interno per lo stesso anno.
2. Il contributo è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota
spettante a ciascuna regione è ripartita, proporzionalmente ai voti ottenuti, tra le liste concorrenti
nelle circoscrizioni provinciali che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al Consiglio
regionale della regione interessata.
Art. 7.
1. Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto,
nell’intera regione, meno del 3 per cento dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista
regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento.
Art. 8.
1. Se nel corso di ventiquattro mesi il rapporto fiduciario tra Consiglio e Giunta è comunque posto
in crisi, il quinquennio di durata in carica del Consiglio regionale è ridotto ad un biennio.
2. Con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della
Repubblica dichiara che si è verificato il presupposto previsto dal comma 1 per la riduzione della
durata in carica del Consiglio regionale.
Art. 9.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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