Statuto Associazione Socialisti Europei
ARTICOLO 1°
E’ costituita l’Associazione denominata “SOCIALISTI EUROPEI”. Essa ha sede in Napoli alla via Giambattista Marino numero 13.
ARTICOLO 2°
L’Associazione “SOCIALISTI EUROPEI” persegue le seguenti finalita’ :
1. elaborare indirizzi di governo e soluzioni per i grandi problemi della societa’ italiana ed europea dei prossimi anni, tra i quali:
a. le trasformazioni indotte dalla globalizzazione dell’economia e dall’innovazione tecnologica sul mondo della produzione, sulle opportunita’ di lavoro, sulla stratificazione sociale;
b. le trasformazioni indotte dalla questione demografica, la solidarieta’ fra le generazioni, il ruolo dell’immigrazione;
c. l’impatto delle indicate trasformazioni sui mercati internazionali e sul ruolo dell’Italia e dell’Europa nella divisione internazionale del lavoro; d. l’impatto delle indicate trasformazioni sulle istituzioni formative, sulle istituzioni sociali e su quelle del mercato del lavoro;
e. l’impatto sull’articolazione e sul funzionamento dei livelli di governo europeo, nazionali e locali;
f. la preservazione e il rafforzamento della coesione sociale, la valorizzazione delle potenzialita’ e dei diritti individuali e di gruppo, la garanzia della democrazia economica, del pluralismo della formazione, dell’informazione, delle istituzioni sia finanziarie che sociali;
g. la costruzione in tal modo di un assetto democratico fortemente condiviso e, fondato su poteri articolati, efficacemente funzionanti ed effettivamente separati.
2. formare attorno alle soluzioni e agli indirizzi che verranno elaborati la classe dirigente capace di dar loro applicazione nel governo nazionale, nelle comunita’ intermedie, nelle attivita’ pubbliche e private.
ARTICOLO 3°
Per realizzare le sue finalita’ l’Associazione svolge e promuove l’attivita’ di elaborazione ed organizza anche in collaborazione con altri soggetti collettivi, occasioni di confronto e discussione noncha’© attivita’ formative in ogni parte d’Italia.
ARTICOLO 4°
Hanno titolo ad essere soci dell’Associazione tutti coloro che ritengono la responsabilita’ verso se stessi inscindibile dalla responsabilita’ verso gli altri; che ritengono la professionalita’ e l’efficienza i requisiti essenziali di ogni organizzazione, pubblica o privata, e sono sinceramente convinti che la stessa solidarieta’ possa raggiungere i suoi effetti soltanto attraverso organismi che ne siano dotati: che sono pronti ad affrontare le incertezze di un mondo che cambia con spirito di liberta’ e che confidano per essere piu’ forti nel supporto fornito dai soggetti collettivi da cui la loro attivita’ la puo’ rendere partecipi.
ARTICOLO 5°
L’Associazione ha soci individuali e soci collettivi. I soci individuali pagano una quota sociale annua minima da 30.000 lire. I soci collettivi pagano una quota sociale annua non inferiore a 300.000 lire.
ARTICOLO 6°
a) Sono soci fondatori dell’Associazione i sottoscrittori dell’atto costitutivo. Con deliberazione dell’assemblea dei soci sottoscrittori, da adottarsi a maggioranza semplice nei termine di quaranta giorni dalla data di costituzione dell’Associazione, la qualifica di “socio fondatore”, puo’ essere attribuita ad altri soggetti che avranno aderito all’Associazione.
b) Sono soci ordinari quelli che aderiranno all’Associazione dopo la sua legale costituzione.
ARTICOLO 7°
Gli organi sociali dell’Associazione sono:
a) il Presidente;
b) il Tesoriere;
c) l’assemblea dei soci;
d) il comitato tecnico-scientifico consultivo.
ARTICOLO 8°
Il presidente e’¨ eletto tra i soci fondatori. Egli ha la firma sociale la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi, delle pubbliche amministrazioni ed in giudizio; convoca e presiede l’Assemblea dei Soci; determina le materie oggetto delle riunioni Assembleari; controlla l’esecuzione di tutte le deliberazioni; sovrintende alla gestione ed all’amministrazione dell’Associazione; firma per essa i documenti e gli atti.
Il presidente puo’ delegare, ove sia necessario, il tesoriere per l’esercizio di facolta’ e di poteri lui attribuiti da questo Statuto.
ARTICOLO 9°
Il tesoriere ha in consegna i registri di riscossione delle quote sociali, il registro dei pagamenti ed il registro di eventuali entrate (contributi) ed uscite (spese). Egli ha unitamente al Presidente la firma per le operazioni presso Istituti Bancari e cura la riscossione delle quote associative e delle altre entrate in genere e paga i mandati di pagamenti firmati dal Presidente.
ARTICOLO 10°
L’Assemblea dei soci approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, procede alla nomina del Presidente e del Tesoriere, approva i regolamenti interni, delibera sugli atti posti in essere dai consiglieri, delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla questione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Presidente.
ARTICOLO 11°
I contributi dei Soci e quelli pervenuti a qualsiasi titolo da Enti Pubbj4ci e Privati e di beni acquistati con questi contributi, costituiscono ia’Œ on comune dell’Associazione. L’esercizio sociale va dal primo gennaio. trentuno dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Presidente ed il Tesoriere provvedono alla redazione del bilancio consuntivo, previo esatto inventario e alla redazione del bilancio preventivo delle spese ed entrate relativa all’anno successivo.