LE ELEZIONI REGIONALI SOTTO IL NUOVO TITOLO V
1. LE ELEZIONI REGIONALI SOTTO IL NUOVO TITOLO V
I prossimi 3 e 4 aprile i Consigli regionali di 141 Regioni a S.O. (statuto
ordinario) saranno rinnovati per la terza volta da quando è stato introdotto (con la
riforma elettorale del 1995) il sistema elettorale proporzionale corretto con la
quota del 20% su base maggioritaria, e per la prima volta sotto il vigore del
Titolo V rinnovellato nel 2001. “Rinnovellato”, perché in effetti le disposizioni
chiave in materia elettorale erano già contenute nel testo costituzionale già
novellato dalla legge n. 1 del 19992, che attribuiva – in particolare – alla fonte
regionale (statuto e legge elettorale) la disciplina della forma di governo e del
sistema elettorale.
Le elezioni del 2000, le prime per le quali le Regioni hanno avuto la
possibilità di dotarsi di un proprio sistema elettorale, sono probabilmente
avvenute in un momento troppo vicino all’entrata in vigore del 1999: di fatto, in
tutte le Regioni a S.O. si è votato con lo stesso sistema elettorale utilizzato nelle
elezioni del 1995.
In realtà vi era una profonda differenza – dal punto di vista giuridico – tra le
elezioni del 1995 e quelle del 2000, differenza consistente nel diverso regime di
elezione del Presidente della Giunta regionale, che era eletto dal Consiglio
regionale nel 1995 e direttamente dal corpo elettorale nel 2000, in virtù della
diversa formulazione dell’art. 122 della Costituzione rispettivamente prima e
dopo la riforma del 1999.
Ma l’equivalenza fattuale tra il capolista regionale di cui alla riforma elettorale
del 1995 ed il candidato Presidente di cui alla riforma costituzionale del 1999
non ha fatto emergere grandi differenze tra le elezioni dei Consigli Regionali del
1995 e le elezioni dei Consigli Regionali e dei Presidenti di Giunta del 2000.
Anche le prossime elezioni del 2005 sono destinate a rinnovare
contemporaneamente i Consigli Regionali ed i Presidenti di Giunta del 2000, non
avendo alcuna Regione optato nel proprio Statuto – come avrebbe potuto – per un
sistema di elezione indiretta del Presidente.
Esse, tuttavia, presentano numerose peculiarità rispetto alle precedenti due
elezioni, in un contesto assai complesso dove – per molti versi – si sono
addensati e si addensano numerosi eventi di rilievo istituzionale in prossimità di
scadenza elettorale. Tanto che il quadro non può dirsi, neppure alla fine di
1 La scadenza naturale per il rinnovo del Consiglio della regione Molise sarà nel 2006: le elezioni sono
state infatti state ripetute nel 2001, a poco più di un anno dalle elezioni del 16 aprile 2000, a seguito
della sentenza del TAR di Campobasso (n. 58 del marzo 2001), confermata in secondo grado dalla V
sezione del Consiglio di Stato (decisione n. 3212 del 18 giugno 2001), con cui le operazioni elettorali
del 2000 erano state annullate per ragioni attinenti ad irregolarità nella presentazione di liste di
candidati. Il Consiglio di stato, con sentenza 2 maggio 2002 n. 2333 ha invece annullato la sentenza
del Tar Abruzzo 17 gennaio 2002 n. 7 con la quale venivano annullate le elezioni nella Regione
Abruzzo per partecipazione alla competizione elettorale di un soggetto incandidabile in applicazione
dell’art. 15, 4° comma della L. n. 55/90.
2 Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
2
febbraio, del tutto certo e definito, fermo restando un tasso di incertezza che è
sembrato piuttosto alto.
Finalità dunque delle note che seguono è di ricapitolare gli eventi e di
circoscrivere la disciplina vigente che, per la prima volta nella storia delle
Regioni a statuto ordinario dovrebbe vedere l’applicazione di cinque sistemi
elettorali diversi, quattro regionali più quello statale.
1.1. Evoluzione della normativa statale in materia di elezioni regionali
Il testo originario dell’art. 122, primo comma, della Costituzione, riservava
alla legge statale la disciplina del sistema di elezione dei Consigli delle Regioni a
statuto ordinario.
La legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli
regionali delle Regioni a statuto normale), disciplinò – per la verità a distanza di
venti anni dall’entrata in vigore della Costituzione – la materia.
Per completezza si ricorda anche l’applicabilità – per tutto quanto non
espressamente ivi previsto – del testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle amministrazioni comunali (decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni), nelle parti
riguardanti i consigli dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti,
secondo il limite di popolazione introdotto dagli articoli 5, 6 e 7 della legge 25
marzo 1993, n. 81.
Una prima, importante modifica della legge elettorale regionale del 1968 è
stata effettuata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 433 che ha stabilito – tra l’altro –
che i quattro quinti del numero dei consiglieri assegnati a ciascuna regione siano
eletti sulla base di liste provinciali, mentre il restante quinto viene eletto con
sistema maggioritario, sulla base di liste regionali (il c.d. “listino”)4.
Si è già detto come questo sistema elettorale convivesse con una previsione
costituzionale (l’art. 122 nel testo originario) che voleva il Presidente della
Regione eletto dal Consiglio, ma fosse in qualche modo inteso ad introdurre
quanto di più vicino ad un’elezione diretta del Presidente fosse compatibile con
quella previsione costituzionale.
Successivamente la già ricordata legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1,
ha completamente sostituito il testo dell’art. 122 della Costituzione, prevedendo –
3 “Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario”
4 Una norma interpretativa del nuovo sistema elettorale derivante dalla riforma del 1995 è altresì
contenuta nell’art. 5, ultimo comma, della legge 127 del 1997.
3
tra l’altro – che spetti alla legge della Regione – e non più a quella dello Stato –
disciplinare il sistema di elezione del Consiglio, della Giunta e del Presidente
regionale (lo statuto – si dispone contestualmente – può accogliere un sistema
diverso da quello dell’elezione del Presidente a suffragio universale e diretto), nei
limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che
stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
L’art. 5 della stessa legge costituzionale n. 1 del 1999 ha dettato poi
direttamente la disciplina della elezione del Presidente regionale, da una parte
rafforzandola dal punto di vista del rango delle fonti – essendo norma
costituzionale – dall’altra rendendola transitoria e “cedevole” rispetto alla data di
entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali.
La nuova disciplina consiste – tra l’altro – nell’elezione del Presidente della
Giunta regionale contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e con le
modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di
elezione dei Consigli regionali. E’ proclamato presidente della giunta regionale il
candidato capolista della lista regionale che ha conseguito il maggior numero di
voti validi in ambito regionale.
All’indomani della riforma del 1999 il processo di approvazione degli Statuti è
risultato piuttosto lento. Per quanto riguarda poi la legislazione regionale in
materia elettorale, emergeva la mancanza di una legge statale di principi nella
materia elettorale che è apparsa – da subito – fortemente legata alla questione – da
affrontare nello Statuto – dell’elezione diretta o meno del Presidente.
Va al riguardo ricordata una certa possibilità di sovrapposizione tra scelte
statutarie (fonte regolatrice della forma di governo ex art. 123 della Costituzione)
e scelte della legge regionale (fonte regolatrice del sistema elettorale ex art. 122
della Costituzione): la Corte Costituzionale (tra le altre, cfr. sentenze n. 2 e n.
379 del 2004) ha solo recentemente avuto occasione di mettere a fuoco i relativi
confini.
Il contenzioso, e l’incertezza che ne è stata causa, possono essere considerati
tra i motivi dei tempi non brevi di attuazione delle nuove previsioni
costituzionali.
Dopo 5 anni è stata inoltre approvata la legge 2 luglio 2004, n. 1655 che – tra
l’altro (art. 1) – “stabilisce in via esclusiva6, ai sensi dell’articolo 122, primo
comma, della Costituzione, i princìpi fondamentali concernenti il sistema di
elezione ……. del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale,
nonché dei consiglieri regionali”.
5 “Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione”
6 Sul valore dell’esclusività – specie rispetto ai principi fondamentali previgenti – si rinvia a Servizio
Studi del Senato, Dossier n. 303 “Disposizioni di attuazione dell’art. 122, primo comma, della
Costituzione (Principi sull’ineleggibilità ed incompatibilità regionale) A.S. 1094-A, a cura di
F.Marcelli e V. Giammusso.
4
1.2. Poteri delle Regioni in materia elettorale: la sentenza della Corte
costituzionale 196/2003.
Il problema che si è posto all’indomani della riforma del 1999 non è stato solo
quello dei poteri delle Regioni in assenza della legge statale di principi, ma
anche in assenza di nuovo Statuto. In altri termini la domanda era: fino a dove
può spingersi la Regione con la propria legge elettorale in assenza di leggequadro
statale ed in assenza di Statuto regionale ?
La risposta è stata fornita dalla Corte Costituzionale chiamata a pronunciarsi
su una legge elettorale regionale su ricorso del Governo.
La Corte costituzionale – con sentenza n. 196/2003 – ha chiarito che “a seguito
di tale riforma (del Titolo V: N.d.R.), le leggi statali in materia conservano la
loro efficacia (…) , fino a quando non vengano sostituite dalle leggi regionali”,
spettando la potestà legislativa in tema di elezione dei Consigli regionali ormai
alle Regioni.
La Corte ha soggiunto, nella stessa occasione, che per l’esercizio di tale
potestà regionale non è necessario attendere che lo Stato abbia dettato i principi
fondamentali cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ai sensi dell’art. 122,
primo comma, della Costituzione, ribadendo il principio per cui la legislazione
regionale può disciplinare le nuove materie – e nella specie l’elezione del
Consiglio – nel rispetto dei principi fondamentali che si ricavano dalla
preesistente legislazione statale.
Dunque, l’assenza della legge statale (comunque, successivamente
sopravvenuta) non ostava all’esercizio dei poteri regionali, potendo i principi
fondatali essere desunti.
Diversi erano – e sono tuttora – gli effetti derivanti dalla mancanza del nuovo
Statuto.
A questo punto vanno infatti evidenziati alcuni fatti che la Corte costituzionale
– sempre con la sentenza n. 196/2003 – ha chiamato (ulteriori) complicazioni:
1. il fatto che, fino all’entrata in vigore dei nuovi statuti regionali (oltre che
delle nuove leggi elettorali regionali), l’art. 5 della legge costituzionale n.
1 del 1999 detta direttamente la disciplina della elezione del Presidente
regionale, stabilendo che essa sia contestuale al rinnovo del Consiglio e
che si effettui “con le modalità previste dalle disposizioni di legge
ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali”, così
indirettamente in qualche misura “irrigidite” in via transitoria;
2. il fatto che la nuova disciplina statutaria, cui è demandata la definizione
della forma di governo regionale, condiziona inevitabilmente, in parte, il
sistema elettorale per l’elezione del Consiglio.
5
Queste “complicazioni” comportano – secondo la Corte – “che siano esigui gli
spazi entro cui può intervenire il legislatore regionale in tema di elezione del
Consiglio, prima dell’approvazione del nuovo statuto”. Tuttavia questo non
significa – secondo la Corte – che la legge regionale non possa nemmeno
modificare, in aspetti di dettaglio, la disciplina delle leggi statali vigenti, per tutto
quanto non è direttamente o indirettamente implicato dal citato art. 5 della legge
cost. n. 1 del 1999, in attesa del nuovo statuto, e così per quanto riguarda
competenze e modalità procedurali; ancor meno significa che alla legge regionale
sia precluso dettare, nell’esercizio di una competenza che ormai le è propria, una
disciplina riproduttiva di quella delle leggi statali previgenti.
Nella citata sentenza 196 la Corte faceva applicazione del principio così
individuato, ritenendo infondate talune censure dirette ad una legge elettorale
regionale, approvata prima del nuovo Statuto (oltreché prima della legge statale
di principi, la cui mancanza non sarebbe risultata ostativa, essendo – come detto –
i principi anche desumibili).
In tale occasione la Corte ha dichiarato non fondate talune delle eccezioni,
poiché “l’intervento legislativo regionale riguarda infatti un oggetto – il
procedimento per la elezione del Consiglio – divenuto ormai di competenza della
Regione ai sensi del nuovo art. 122, primo comma, della Costituzione: e riguarda
aspetti procedurali non incidenti sui principi fondamentali ricavabili in materia
dalla legislazione statale, né sui vincoli che discendono dal rispetto della
normativa transitoria dettata, in pendenza dell’approvazione dello statuto, dall’art.
5 della legge costituzionale n. 1 del 1999″.
Sulla questione dei poteri regionali in materia elettorale all’indomani della
riforma del Titolo V, può essere citato anche quanto riportato nel resoconto della
seduta dell’assemblea della Camera del 3 febbraio 2005.
Rispondendo ad un’interpellanza parlamentare, il rappresentante del Governo
ha fatto presente che la legge statale non rappresenta più un vincolo per la
Regione, alla luce del mutato assetto costituzionale della normativa statale in
materia (legge n. 165 del 2004). La legge regionale trattata nella fattispecie
disciplina la materia dell’ineleggibilità e dell’incompatibilità del Presidente e
degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali,
che l’articolo 122 della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa regionale,
da esercitarsi nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con la legge statale n.
165 del 2004, mentre la legge statale n. 154 del 1981 – che elenca le fattispecie di
ineleggibilità alla carica di consigliere regionale – non rappresenta – come detto –
più un vincolo per la regione.
Da tali dichiarazioni potrebbe trarsi un elemento a conforto della tesi per cui i
principi fondamentali in materia elettorale – dopo la legge n. 165 del 2004 – non
possono più trarsi (sia pur desumendoli) dalla normativa previgente (tesi a favore
della quale milita anche la natura di “esclusività” – art. 1 della citata legge 165 –
dei principi fondamentali dettati nel 2004).
6
Ciò premesso, sinteticamente il quadro che si presenta, in materia, è quello
descritto nei paragrafi seguenti.
1.2.1. i poteri (ampi) delle Regioni il cui Statuto è entrato in vigore.
Dopo l’entrata in vigore dello Statuto le Regioni hanno dunque piena
competenza sulla propria legge elettorale, nei limiti dei principi fondamentali
stabiliti con legge della repubblica (ex art. 122 della Costituzione nel testo
novellato nel 1999): i principi fondamentali potevano già essere desunti
dall’ordinamento vigente ancora prima della già citata legge 2 luglio 2004, n. 165
di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione.
Alla data del 26 febbraio 2005 sono entrati in vigore gli Statuti di Calabria,
Lazio, Puglia, Toscana. Calabria, Lazio, Puglia e Toscana hanno approvato una
nuova legge elettorale che sarà applicata nelle elezioni del 2005.
1.2.2. i poteri (esigui) delle Regioni in cui vige lo Statuto del 1971.
Prima dell’entrata in vigore7 dello Statuto ogni Regione a statuto ordinario ha
“esigui spazi”, pur potendo “modificare, in aspetti di dettaglio, la disciplina delle
leggi statali vigenti, per tutto quanto non è direttamente o indirettamente
implicato dal citato art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999 …. e così per quanto
riguarda competenze e modalità procedurali” nonché “dettare, nell’esercizio di
una competenza che ormai le è propria, una disciplina riproduttiva di quella
delle leggi statali previdenti” (sentenza cit. 196/2003).
E’ appena il caso di ricordare che l’art. 5 della legge costituzionale n. 1 del
1999, espressamente citato dalla Corte come fonte degli “esigui spazi” rimasti
alle Regioni, prevede – tra l’altro – che l’elezione del Presidente della Giunta
regionale si effettui con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria
vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali, vale a dire la legge 108 del
1968, e successive modificazioni. Poiché appare richiamato dall’art. 5 tutto il
sistema statale vigente in materia di elezioni regionali, gli spazi di modifica delle
Regioni – che non abbiano approvato lo Statuto – potrebbe appare realmente
angusto.
Diverse Regioni hanno perfezionato la doppia lettura conforme che definisce il
testo Statutario.
Questi Statuti, tuttavia, non sono entrati in vigore alla data del 17 febbraio:
alcuni perché il Governo ha esercitato il suo potere di ricorso alla Corte
7 Per la verità, nella citata sentenza 196/2003 della Corte si legge “prima dell’approvazione”.
7
costituzionale, altri perché – pur non avendo il Governo esercitato tale potere – è
in corso il termine di tre mesi entro i quali i soggetti abilitati possono chiedere il
referendum. Queste Regioni per i quali gli Statuti approvati non sono tuttavia
entrati in vigore o non hanno approvato leggi elettorali o, se le hanno approvate,
le hanno in seguito – con legge equiordinata – abrogate o dichiarate non
applicabili alle prossime elezioni (è il caso delle Regioni Abruzzo e Marche).
La situazione può ritenersi non passibile di prossime, significative,
modificazioni, anche per le Regioni il cui Statuto entri in vigore tra la fine del
mese di febbraio e la data delle elezioni.
Da una parte, infatti vige in gran parte delle Regioni l’art. 3, comma 2, della
legge 108/1968 che prevede la cessazione delle funzioni del Consiglio 45 giorni
prima delle elezioni8, dall’altra è ragionevole ritenere che sia generalmente
seguito il precetto contenuto nel parere del Consiglio di Stato reso in data 12
gennaio 2005 in tema di statuto della Regione Emilia-Romagna (cfr. infra),
secondo il quale l’esigenza di certezza, posta a garanzia del compiuto esercizio
del diritto di elettorato attivo e passivo, esclude che possano trovare applicazione
le modificazioni statutarie e di procedura entrate in vigore dopo l’indizione delle
elezioni.
1.2.3. Regioni a Statuto speciale
Le disposizioni di rango costituzionale che assegnano alle Autonomie a statuto
differenziato competenza in materia di elezioni regionali sono – nel quadro
dell’art. 116 della Costituzione – le norme in materia elettorale degli Statuti
speciali (artt. 3, primo comma, 14, lett. O, e 15 dello Statuto per la Sicilia; art.
25, primo comma, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige; art. 16, primo
comma, Statuto per la Sardegna; art. 13, primo comma, Statuto per il Friuli-
Venezia Giulia).
Esula dalle finalità del presente dossier – nell’edizione che si presenta – la
ricostruzione del sistema elettorale vigente in riferimento alle Autonomie
speciali.
1.3 Legislazione elettorale di “contorno”
Come è noto la disciplina della formula elettorale (trasformazione di voti in
seggi) è contornata da una normativa di indubbio rilievo che regola il “prima” ed
il “dopo” dell’applicazione di tale formula: si tratta – ma non solo – dell’elettorato
8 Norma interpretata elasticamente dalla Corte costituzionale, in omaggio al principio di continuità
funzionale in virtù del quale i Consigli sono comunque provvisti di “poteri attenuati confacenti alla
loro situazione di organi in scadenza” (sentenze n. 468/1991 e 515/1995).
8
attivo e passivo, delle fasi della candidatura, della campagna elettorale,
dell’organizzazione amministrativa, del limite alle spese, dei rimborsi. Le norme
e le disposizioni qui elencate sono parte della disciplina statale vigente, che va
ormai considerata congiuntamente a quella eventualmente disposta dalle Regioni.
L’art. 10, n. 8, della legge 23 aprile 1981, n. 154 che detta un’articolata
disciplina in materia – tra l’altro – di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche
di consigliere regionale ha abrogato l’art. 4, secondo comma, e gli artt. 5, 6, 7 e
18 della legge 108 del 1968, dove tale disciplina era in precedenza contenuta.
L’art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 2679, ha poi abrogato la legge 23
aprile 1981, n. 154, ma ha fatto salve le disposizioni ivi previste per quanto
riguarda i consiglieri regionali: la legge n. 154 del 1981 resta pertanto in vigore
con numerose disposizioni che riguardano l’elettorato attivo e passivo nella
materia qui in esame.
Va poi ricordato l’art. 15 della legge n. 55/199010 che contiene un’analitica
previsione di cause ostative alla candidabilità – tra l’altro – alle elezioni regionali.
Si è già detto della legge 2 luglio 2004, n. 165 “Disposizioni di attuazione
dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione” che – tra l’altro – “stabilisce
in via esclusiva, ai sensi dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione, i
princìpi fondamentali concernenti … i casi di ineleggibilità e di incompatibilità
del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonchè dei
consiglieri regionali”11.
La normativa applicabile in materia di campagna elettorale è – per quanto
riguarda le spese – quella contenuta nella legge 43/1995 (art. 5; per i limiti
quantitativi aggiornati si veda anche il D.M. 21 marzo 2000; cfr. anche la legge
515/1993 sulle campagne elettorali) e la legge 28/2000, c.d sulla “par condicio”
per quanto riguarda l’accesso ai mezzi di informazione. La Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha
approvato, in data 16 febbraio 2005, un atto recante disposizioni in materia di
comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria
pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e provinciali
fissate per i giorni 3 e 4 aprile 2005.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, del 17 febbraio 2005, sono
state pubblicate le delibere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
n.10/05/CSP e n.11/05/CSP, contenti le disposizioni di attuazione della disciplina
in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di
informazione, relative alle campagne elettorali per le elezioni regionali (oltreché
per il rinnovo dei Consigli comunali), fissate per i giorni 3 e 4 aprile 2005.
9 Testo unico sugli enti locali.
10 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di
manifestazione di pericolosità sociale”.
11 Sul valore dell’esclusività cfr. nota (6).
9
Diverse Regioni (cfr. parte II) hanno approvato recentemente una normativa
che si pone accanto, o intorno, alla formula elettorale vera e propria
(trasformazione di voti in seggi): così in materia di ineleggibilità ed
incompatibilità, ma anche di c.d. “pari opportunità elettorali” o di elezioni
“primarie”.
1.4 La gestione “regionale” delle elezioni regionali
L’approvazione da parte delle Regioni di nuove normative elettorali – e
comunque la nuova competenza – possono aver dato luogo ad alcune questioni
problematiche effettivamente evidenziatesi nel dibattito politico-istituzionale in
corso.
Va preliminarmente osservato come il Ministero dell’interno – con propria
circolare del 21 dicembre indirizzata ai Presidenti delle giunte e dei consigli
regionali12 – abbia chiarito che “non risulta possibile allo Stato dettare criteri
intepretativi delle leggi regionali” e che “pertanto, le direttive di attuazione delle
eventuali nuove disposizioni regionali, cui consegue la gestione amministrativa
del procedimento elettorale, non potranno che essere emanate direttamente dalle
SS.LL, come peraltro già avviene nelle Regioni a statuto speciale».
Nella seduta del 20 gennaio 2005 alla Camera, il sottosegretario di Stato per
l’interno, riponendo ad alcune interpellanze, ha reso noto che nella giornata del
19 gennaio si è svolta una riunione presieduta dal Ministro per gli affari
regionali, appositamente dedicata all’argomento dalla quale sono uscite – tra
l’altro – linee-guida, per le quali ogni intervento da parte dello Stato potrebbe
connotare gli estremi della indebita ingerenza. L’autonomia comporta, come
conseguenza diretta, il superamento dell’omogeneità e dell’uniformità, con tutte
le conseguenze che ciascun attore istituzionale giudicherà, in maniera positiva o
negativa. Il sottosegretario ha anche, tutto ciò premesso, chiarito tra l’altro che il
Governo centrale, ed il Ministero dell’interno in particolare, intendono offrire la
piena disponibilità per la risoluzione dei problemi che i governi regionali
intenderanno porre. Pur non potendo, così, lo Stato dettare criteri interpretativi
delle leggi regionali, sarà in ogni caso garantita, invece, la completa
collaborazione tecnico-organizzativa. Risulta così che il Ministero dell’interno,
come di consueto, curerà la serie completa di istruzioni, pubblicazioni e circolari
sulla base della normativa nazionale vigente, che troverà diretta applicazione in
assenza di apposite leggi regionali ed alle quali anche le regioni legiferanti in tale
materia potranno fare riferimento, adottando le necessarie modificazioni ed
integrazioni.
12 La circolare è stata resa pubblica da terzi sulla rete internet .
10
Emerge dunque come le elezioni, nel caso in cui si applichi una nuova
normativa regionale, siano una esclusiva responsabilità regionale che presuppone
una serie di adempimenti amministrativi (è stata evocata, al riguardo, la necessità
di apparati amministrativi, come una Commissione Elettorale per la gestione
imparziale). Viceversa se la Regione fa propria con un atto di recepimento la
normativa statale attualmente vigente, non sembrano emergere particolari
ostacoli, almeno in questa fase di prima applicazione, affinché l’apparato
organizzativo statale continui a gestire, come di consueto, anche il turno
elettorale della primavera del 2005.
1.5. Il sistema elettorale regionale secondo la legislazione statale
Nelle Regioni dove – alla luce di quanto fin qui riferito – non sarà definita una
disciplina regionale propria, il rinnovo del Consiglio regionale avverrà con il
sistema elettorale previsto dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 e dalla legge 23
febbraio 1995, n. 43; l’elezione del Presidente della Giunta regionale avverrà
sulla base del più volte ricordato art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999.
Nel presente par. 1.5. sarà illustrata dunque la normativa statale. La normativa
regionale – per ogni Regione a S.O. – sarà illustrata nella parte II. Va fin d’ora
peraltro osservato che praticamente tutte le Regioni – chi più, chi meno – fanno
riferimento, ed applicazione, della normativa statale in tutto o in parte.
Per l’elezione del Consiglio regionale, la norma di base è l’art. 1 della legge
43/1995, secondo il quale i 4/5 (l’80%) dei consiglieri sono eletti sulla base di
liste provinciali concorrenti, secondo il metodo previsto dalla legge del
108/1968, originariamente valido per tutti i consiglieri.
Lo stesso articolo 1 aggiunge che 1/5 (il 20%) dei consiglieri sono eletti con
sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, il c.d. “listino”
regionale, che è dunque la maggiore novità introdotta dalla riforma del 1995.
L’art. 5 della legge costituzionale 1/1999 ha poi prescritto che il candidato alla
Presidenza della Regione è il capolista della lista regionale (“listino”).
Per effetto dell’art. 5 citato entra a far parte del Consiglio regionale ed è eletto
Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che consegue il maggior
numero di voti validi in ambito regionale, ed è eletto consigliere il candidato
Presidente che consegue il numero di voti immediatamente inferiore.
1.5.1. Cessazione dei consigli e convocazione dei comizi.
I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, e dunque – per 14 Regioni a
S.O., escluso il Molise, – entro il 15 aprile 2005. Le elezioni sono state
generalmente fissate per il 3 e 4 aprile prossimi: una data unica dunque, anche se
11
la relativa determinazione dovrebbe essere nella disponibilità degli organi
regionali (cfr. par. 1.4.), quantomeno nelle Regioni che hanno adottato una
propria disciplina.
Poiché i Consigli regionali (art. 3 l. 108/1968) esercitano le loro funzioni fino
al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni, i consigli regionali hanno per lo
più cessato le attività il 16 febbraio. Le cronache hanno evidenziato in taluni casi
intense sedute notturne in prossimità di scadenza, dedicate alla trattazione di
importanti argomenti13.
L’articolo 10, comma 2, lettera f) della legge 131 del 200314 affida al
Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie (funzioni
svolte dal prefetto) l’indizione delle elezioni regionali e la determinazione dei
seggi consiliari e l’assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, nonché
l’adozione dei provvedimenti connessi o conseguenti, fino alla data di entrata in
vigore di diversa previsione contenuta negli statuti e nelle leggi regionali.
Così, in alcune Regioni le elezioni sono indette dal Presidente della Giunta, ed
in altre dal prefetto: i comizi elettorali sono stati convocati – tra i primi
adempimenti – dal Presidente della Regione Puglia il 9 febbraio, dal Prefetto di
Venezia il 10 febbraio, dal Presidente della Regione Toscana con decreto dell’11
febbraio.
1.5.2 Il numero di consiglieri da eleggere e la distribuzione tra le Province
Uno dei primi dati necessari per procedere alle elezioni del Consiglio
regionale è il numero dei consiglieri da eleggere.
L’art. 2 della legge 108/1968 prevede che il numero dei consiglieri regionali
sia variabile in funzione della popolazione. Così, la Puglia, al momento delle
elezioni del 1995 aveva superato i 4 milioni di abitanti ed ha perciò eletto 60
consiglieri e non più i 50 consiglieri spettanti nelle Regioni con oltre 3 milioni di
abitanti.
Tuttavia la riforma costituzionale del 1999, in particolare la novella degli
articoli 122 e 123 della Costituzione, rimette alle fonti regionali, rispettivamente
statuto e legge elettorale, il sistema di elezione e la forma di governo. Pertanto i
seggi spettanti a ciascuna regione sono quelle stabiliti dai relativi Statuti e, in
mancanza, dall’art. 2 citato.
Diverse Regioni hanno modificato – o intendono modificare, non essendo
ancora entrato in vigore lo statuto – i propri statuti ed il numero di consiglieri da
eleggere, secondo la seguente tabella (alla data del 28 febbraio 2005):
13 Così – ad esempio – il Consiglio veneto alle ore 23.57 di mercoledì 16 febbraio ha approvato la legge
finanziaria, mentre 34 ore, dalle 17.40 del 14 febbraio fino alle 3.40 del 16, è durata la seduta del
Consiglio della Basilicata.
14 c.d. “La Loggia”.
12
1. Abruzzo: da 40 a 50 consiglieri (statuto non entrato in vigore),
2. Calabria: da 40 a 50 (statuto entrato in vigore),
3. Emilia: da 50 a 65, più il presidente della Regione ed il miglior secondo
candidato (statuto non entrato in vigore),
4. Lazio: da 60 a 70, più il presidente della Regione (statuto entrato in
vigore),
5. Liguria: da 40 a 50, più il presidente della Regione (statuto non entrato in
vigore).
6. Marche: da 40 a 42 (statuto non entrato in vigore),
7. Piemonte: nessuna modifica (statuto non entrato in vigore)
8. Puglia: da 60 a 70 (statuto entrato in vigore),
9. Toscana: da 50 a 65 (statuto entrato in vigore),
10.Umbria: da 30 a 36, più il presidente della Regione (statuto non entrato in
vigore).
Nelle altre 4 Regioni non risulta un testo approvato con doppia lettura che
modifichi il numero dei Consiglieri regionali (quindi i seggi dovrebbero restare
immodificati: Basilicata 30, Campania 60, Lombardia 80, Veneto 60).
Dall’elenco sopra riportato emerge come il numero dei Consiglieri regionali
(salva l’applicazione della formula elettorale che prevede i c.d. “seggi
aggiuntivi”: cfr. infra) dovrebbe aumentare in Lazio, Calabria, Puglia e Toscana,
le stesse Regioni che hanno adottato una propria legge elettorale.
Un dubbio applicativo sul numero dei Consiglieri regionali potrebbe sorgere
a proposito della possibilità di seggi aggiuntivi, prevista dalla legge statale cui
rinviano alcune leggi regionali (Calabria, Lazio e Puglia).
In altri termini la questione si porrebbe se si ritenesse che la previsione
statutaria di un numero di consiglieri non variabile osti all’applicabilità della
norma elettorale statale che prevede la possibilità di conferire seggi aggiuntivi
per garantire le maggioranza “minime” previste dalla legge: poiché – come si
vedrà oltre descrivendo quel sistema – l’aumento dei seggi è una fase ulteriore
ed eventuale, potrebbe ipotizzarsi una sua non applicazione, dove la normativa
regionale non lo prevede.
Diversamente si potrebbe tuttavia ritenere, tra l’altro, che una corretta
applicazione della legge statale non sia separabile da un momento di
considerazione dei voti conseguiti dalla lista regionale e dei relativi effetti sui
seggi conseguiti (o da conseguire), momento che – appunto – avviene al
momento del conferimento dei seggi aggiuntivi.
Nel precedente sistema la questione non si poneva, essendo equiordinate –
entrambe leggi dello Stato – le fonti regolatrici del numero dei consiglieri (legge
108/1968) e della possibilità di seggi aggiuntivi (legge n. 43 del 1995)
13
La normativa della Calabria affronta espressamente – e risolve positivamente
– il problema, sia nella legge elettorale che nello Statuto (nel testo novellato:
cfr.)
I seggi sono poi ripartiti tra le circoscrizioni elettorali, che sono le province
(art.1 l. 108/1968). L’assegnazione dei seggi viene fatta in modo proporzionale
alla popolazione, dividendo il numero dei seggi complessivi del consiglio per la
popolazione risultante dal censimento in ciascuna provincia (con il metodo dei
quozienti interi e dei più alti resti).
L’istituzione delle nuove circoscrizioni elettorali nelle province neo-istituite
porta ad una riduzione dei consiglieri spettanti nelle province preesistenti, a
parità di consiglieri regionali da eleggere. Così, ad esempio, nei decreti prefettizi
di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni regionali in Lombardia, alla
nuova Provincia di Monza e Brianza sono assegnati 5 seggi, mentre la
circoscrizione di Milano – ad esempio – eleggerà 21 consiglieri e non 24 come nel
2000.
1.5.3. Liste dei candidati e collegamenti: “gruppi” di liste e coalizioni.
E’ la legge 43/1995 che disciplina la presentazione della lista regionale (c.d.
“listino”: art. 1, co. 3), mentre è la legge 108/1968 che regola la presentazione
delle liste provinciali (art. 9). Per il numero dei sottoscrittori della lista regionale,
la legge 43/1995 (art. 1) rinvia alla legge elettorale del Senato (D. L.vo 533/1993,
art. 9, co.6)
Una lista regionale (“listino”) deve essere collegata ad almeno un gruppo di
liste provinciali (e viceversa) che abbia presentato candidature in almeno metà
delle circoscrizioni provinciali; più liste provinciali possono collegarsi ad una
sola lista regionale (art. 1 l. 43/1995). La nozione di “gruppo di liste” (e “gruppi
di liste”) rileva anche nell’assegnazione dei seggi. Si tratta (art. 15, co.9, l.
108/1968) delle liste che hanno lo stesso contrassegno.
Più gruppi di liste collegate ad una stessa lista regionale (e ad uno stesso
candidato Presidente) costituiscono – in sostanza – una coalizione.
1.5.4. Voto, scheda e preferenze
Si prevedono due voti espressi sull’unica scheda valida sia per le liste
provinciali che per quelle regionali (art. 2 legge 43/1995). Se l’elettore esprime
un unico voto per la lista provinciale, esso si estende anche alla lista regionale
(art. 2 cit.)
E’ possibile votare anche una lista regionale non collegata alla lista provinciale
(voto “disgiunto”: art. 2 cit.). Si può esprimere un solo voto di preferenza (art. 2
14
cit.; art. 13 l. 108/1968) per uno dei candidati della sola lista provinciale
proporzionale.
Sul cd. “listino” (la lista maggioritaria regionale) non è possibile esprimere
preferenze e l’ordine dei candidati resta dunque quello della presentazione: ciò ha
rilievo perché se il risultato delle liste provinciali ha già assicurato la
maggioranza dei seggi totali del Consiglio, viene eletta solo la prima metà dei
candidati, nell’ordine in cui compaiono.
1.5.5. La assegnazione dei seggi
L’assegnazione dei seggi avviene attraverso un complesso procedimento
finalizzato dalla normativa ad assicurare una maggioranza congrua (e variabile)
allo schieramento o alla lista vincente. Questo procedimento avviene in più fasi.
1.5.5.1. La assegnazione dei 2 seggi del Presidente e del “capo
dell’opposizione”.
Come già detto in precedenza, in virtù della riforma costituzionale del 1999, in
primo luogo è eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha
conseguito più voti in ambito regionale: in quanto tale entra far parte del
Consiglio regionale. Anche il candidato alla stessa carica che ha conseguito un
numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del neoletto diventa
Consigliere regionale: a tal fine l’art. 5 della legge cost. 1/1999 prevede un
meccanismo di riserva di un seggio, finanche aggiuntivo.
1.5.5.2. La assegnazione dei 4/5 dei seggi alle liste provinciali.
I 4/5 (pari all’80% dei consiglieri) sono – come detto – eletti con sistema
proporzionale sulla base delle liste elettorali provinciali.
L’assegnazione dei seggi “proporzionali” è effettuata con quello stesso metodo
che, fin dalle prime elezioni dei Consigli della Regioni a statuto ordinario, ha
disciplinato l’assegnazione di tutti i seggi.
1.5.5.2.1. segue: la clausola di sbarramento.
In primo luogo non vanno “ammesse all’assegnazione dei seggi” (art. 7 l.
43/1995) i gruppi di liste provinciali che nel loro complesso abbiano ottenuto
meno del 3% dei voti su base regionale; esse sono tuttavia ammesse – quale che
sia la percentuale di voti ottenuti – se sono collegate ad una lista regionale
(“listino”) che ha ottenuto più del 5% dei voti.
Per far ciò ciascun ufficio circoscrizionale determina la somma dei voti validi
ottenuti (cifre elettorali) dalle liste sia provinciali che regionali e le comunica all’ufficio
15
centrale regionale; questo verifica quali liste provinciali possono essere ammesse
all’assegnazione dei seggi, avendo superato la “clausola di sbarramento”, affinché gli
uffici circoscrizionali proseguano le operazioni.
1.5.5.2.2. segue: applicazione del metodo proporzionale in sede provinciale.
Nella prima fase l’ufficio circoscrizionale assegna i seggi alle liste a livello
provinciale sulla base dei quozienti interi. I quozienti (provinciali) sono dati dalle cifre
elettorali di ciascuna lista (in ogni provincia) diviso il numero dei seggi assegnati più
uno: sono attribuiti così ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente è contenuto
nella cifra elettorale di ogni lista.
Segue una tabella esemplificativa relativa ad una provincia “DATA” alla quale sono
stati assegnati 7 seggi e che ha espresso 165.000 voti validi. La tabella evidenzia come –
in questa fase – la provincia DATA assegna 5 dei 7 seggi che ha a disposizione.
Restano da assegnare – nella fase successiva che si svolge a livello regionale – i
restanti 2 seggi sulla base dei voti residui di cui alla colonna (D)
(A) (B) (C) (D)
lista
Cifra
elettorale
Quoziente
elettorale circ.
165.000 / (7+1)
Quozienti
interi (A/B)
resti di (C)
che vanno attribuiti in
sede regionale
lista Aulo: 75.000 20.625 3 -13.125
lista Caio: 40.000 20.625 1 -19.375
lista Nevio: 35.000 20.625 1 -14.375
lista
Sempronio:
10.000 20.625 -10.000
lista Tizio: 5.000 20.625 -5.000
totale 165.000
5
(seggi assegnati)
2
(seggi da assegnare)
1.5.5.2.3. segue: applicazione del metodo proporzionale in sede regionale.
Tutti gli uffici circoscrizionali comunicano all’Ufficio regionale i voti residuati
(colonna D, nell’esempio; la legge dà un’ampia definizione di “voti residuati”: art. 15,
comma 5, l. 108/1968) ed il numero di seggi da assegnare (nell’esempio: 2, pari a 7
seggi spettanti – 5 seggi già assegnati). Con un calcolo analogo a quello rappresentato in
tabella l’ufficio regionale somma tutti i resti di tutte le liste con lo stesso contrassegno
(gruppo di liste) e divide tale somma per il numero dei seggi non attribuito nella prima
fase, ottenendo così il quoziente elettorale regionale; divide poi i voti residuati di
ciascun gruppo di liste per questo quoziente: la parte intera del risultato rappresenta i
seggi da attribuire a ciascun gruppo; vengono utilizzati, questa volta, anche i maggiori
resti per assegnare eventuali seggi non assegnati sulla base dei quozienti interi.
Una volta stabilito – a livello regionale – a quali liste vengono assegnati i seggi, resta
da stabilire a quali circoscrizioni. A tal fine si utilizza una graduatoria decrescente di
16
risultati elettorali “ponderati” di ciascuna lista in ciascuna provincia: ipotizzato che un
seggio residuo assegnato in sede di ufficio regionale spetti alla lista Caio, si osserva che
la lista Caio ottiene nella provincia “DATA”, 19.375/20.625 = 95%. Con questo
quoziente concorrerà con i corrispondenti valori ottenuti dalla stessa lista Caio nelle
altre circoscrizioni. Se il valore di 95% risulterà il maggiore, il seggio spettante alla lista
Caio sarà assegnato alla provincia “DATA”. In sostanza il seggio si assegna alla
provincia dove la lista assegnataria ha ottenuto il miglior risultato (ponderato, non
assoluto).
I seggi assegnati alle liste, nelle circoscrizioni, vanno poi assegnati ai candidati che
hanno ottenuto più preferenze (cifra individuale).
A questo punto in ogni provincia si sono attribuiti alle liste i seggi assegnati,
per un totale dei 4/5 dei seggi. Resta da attribuire il restante 1/5, attraverso i
risultati delle liste regionali (art. 15, c.9, l.108/1968).
1.5.5.3. La assegnazione del “listino”: 1/5 dei seggi su base regionale.
Si procede dunque all’assegnazione del 1/5 dei seggi (pari al 20%, che non è
mai definito dalla legge “premio di maggioranza”).
Sono previste due ipotesi.
Per procedere si determinano innanzitutto la cifra elettorale regionale di
ciascuna lista ed il totale dei seggi assegnati alle liste provinciali collegate a
ciascuna lista regionale (“listino”).
1.5.5.3.1.: “metà del listino” allo schieramento già maggioritario.
Risulterà lista regionale vincitrice, quella che ha conseguito la maggiore cifra
elettorale regionale. Il suo capolista è Presidente della Giunta regionale.
I seggi assegnati alle liste provinciali collegate alla lista regionale vincitrice
costituiranno più o meno del 50% dei seggi totali (vale a dire dei 5/5 dei seggi
assegnati al Consiglio).
In altre parole, il risultato elettorale – calcolato sui 4/5 – potrebbe dare o meno
la maggioranza in Consiglio alla lista vincitrice, già attraverso il solo risultato
delle liste ad essa collegate.
Conseguire la maggioranza (>50%) dei seggi in Consiglio, essendo in palio
solo i 4/5 del totale, presuppone un eccellente risultato in voti, pari a ben oltre il
50%. In scenari elettorali di forze equidistribuite, specie in presenza di più di due
schieramenti concorrenti, si può considerare un evento relativamente non
17
frequente (come si vedrà nella tabella dopo il par. 1.4.5.4., ciò è accaduto 4 volte
su 31).
Se la lista regionale vincente dunque ha già la maggioranza grazie alle liste
provinciali collegate (che hanno ottenuto almeno il 50% dei seggi) ad essa è
attribuito solo il 10% dei seggi (la metà della cd. quota maggioritaria).
Il restante 10% (la metà di quelli in quota cd. maggioritaria) è attribuito
proporzionalmente alle altre liste, utilizzando il quoziente derivante dalle cifre
elettorali fratto il numero dei seggi (l. 108/1968, art. 15, comma 13, numero 3).
Tutti i seggi sono sempre attribuiti ai candidati nell’ordine della lista che non è
alterabile. Questa previsione rileva soprattutto nel caso di attribuzione del
“listino” per metà.
1.5.5.3.2.: “tutto il listino” allo schieramento vincente ma non già
maggioritario.
Se la lista regionale vincente non ha già la maggioranza, perché le liste
provinciali collegate non hanno ottenuto il 50% dei seggi, ad essa è attribuito
tutto il 20% dei seggi (l’intera “quota maggioritaria”).
Alle altre liste non è attribuito nulla.
1.5.5.4.: la garanzia del 55% o del 60% dei seggi al “listino vincente”.
Dopo la sopra descritta fase del procedimento i 5/5 dei seggi risultano
attribuiti: ciò non necessariamente garantisce una maggioranza in Consiglio alla
lista vincitrice.
Può essere infatti che, se la lista ha ottenuto meno del 30% dei seggi, neppure
l’attribuzione dell’intero listino – pari al 20% – consenta di raggiungere una
maggioranza.
La legge chiede – a questo punto – di verificare se la lista regionale vincitrice
abbia conseguito o meno il 40% dei voti (di tutte le liste regionali: art. 15,
comma 13, numero 8) e, nelle due ipotesi possibili, se disponga o meno,
rispettivamente del 60% e del 55% dei seggi.
Si prevedono dunque quattro ipotesi.
1. Se la lista regionale vincitrice ha almeno il 40% dei voti di tutte le liste
regionali, va verificato se essa dispone di almeno il 60% dei seggi. Se
dispone di tale maggioranza non vi sono ulteriori operazioni.
2. Se non dispone di tale maggioranza del 60%, le viene attribuita una quota
aggiuntiva di seggi tale da portarla appunto al 60%.
3. Se la lista regionale vincitrice ha meno del 40% dei voti di tutte le liste
regionali, va verificato se essa dispone di almeno il 55% dei seggi. Se
dispone di tale maggioranza non vi sono ulteriori operazioni.
18
4. Se non dispone di tale maggioranza del 55% dei seggi, le viene attribuita
una quota aggiuntiva di seggi tale da portarla al 55%.
In altre parole, alla lista vincitrice valutata meno rappresentativa (perché non
ha ottenuto il 40% dei voti) viene garantito il 55% dei seggi, se non dispone di
tale maggioranza. Alla lista vincitrice valutata ampiamente rappresentativa
(perché ha ottenuto il 40% dei voti ed oltre) viene garantito il 60% dei seggi.
19
TABELLA:
“IL PREMIO DI MAGGIORANZA”, REGIONE PER REGIONE
1. Attribuzione del 20% dei seggi alla lista regionale vincente:
1.1.Metà listino (la coalizione vincente ha già almeno il 50% dei seggi)
in 5 casi alla lista regionale vincente è attribuito il 10% dei seggi (la metà di
quelli in palio), avendo ottenuto le liste provinciali collegate almeno il 50% dei
seggi totali. Il restante 10% è attribuito proporzionalmente alle altre liste.
Umbria 1995; Basilicata 1995 e 2000;Lombardia 2000; Molise 2001; in tutte
queste Regioni la lista vincente raggiunge – con l’attribuzione della metà del
listino- il 60% dei seggi, per cui non scatta l’ipotesi (2) dei seggi aggiuntivi).
1.2. Tutto il listino (la coalizione vincente non ha già almeno il 50% dei seggi)
in 26 casi alla lista regionale vincente è attribuito tutto il 20% dei seggi in palio,
non avendo ottenuto le liste provinciali collegate il 50% dei seggi totali. Alle
altre liste non è attribuito nulla.
Tutte le Regioni diverse da quelle sopra specificate. In 18 casi la lista vincente
supera – dopo l’attribuzione dell’intero listino – il 60%, dei seggi, per cui non
scatta l’ipotesi, qui di seguito esaminata, dei seggi aggiuntivi.
2. Seggi aggiuntivi:
L’ipotesi scatta solo in 8 casi:
2.1. in 7 casi la lista regionale viene portata al 60% dei seggi, avendo conseguito
una percentuale inferiore, ma almeno il 40% dei voti di tutte le liste regionali.
Lombardia 1995; Liguria 1995; Lazio 1995; Puglia 1995; Calabria 1995 e
2000; Abruzzi 2000;
2.2. in 1 caso la lista regionale viene portata al 55% dei seggi, avendo
conseguito una percentuale inferiore, ma meno del 40% dei voti di tutte le liste
regionali.
Veneto 1995;
20
Legenda
Il totale di 31 elezioni (15 regioni per due tornate elettorali + Molise 2001) si
distribuisce dunque come segue.
In quasi tutti i casi (26 su 31) la lista vincente non raggiunge il 50% dei seggi
dopo il calcolo proporzionale e perciò si vede assegnato l’intero 20% dei seggi
sul “listino”. Nei 5 casi in cui la lista vincente ha già conseguito la maggioranza,
e quindi il 20% dei seggi relativo al “listino” si ripartisce a metà, essa consegue
comunque il 60%.
A seguito dell’attribuzione della quota del 20% (intera o ripartita per metà) in
23 casi su 31 lo schieramento vincente ottiene la maggioranza di seggi prevista
dalla legge (60% dei seggi, se ha oltre il 40% dei voti; altrimenti il 55% dei
seggi). Non si rende dunque necessario attribuirgli seggi aggiuntivi.
Solo in 8 casi si rende necessaria l’attribuzione di seggi aggiuntivi per
garantire la maggioranza del 60% (in 7 casi) o del 55% (in un caso).
Risultato elettorale
dello schieramento vincente
Frequenza
ed esito
A)
Attribuzione del 20% dei seggi
maggioritari, dopo l’attribuzione
dell’80% dei seggi “proporzionali”
1
Ha già la maggioranza in Consiglio, quindi
ottiene solo il 10% del “maggioritario
5 casi (in cui, raggiungendosi così
almeno il 60% dei seggi non si
passa alla fase (B))
2
Non ha la maggioranza in Consiglio, quindi
ottiene il 20% del “maggioritario
26 casi, che si dividono in 18, 7 ed
1, secondo quanto segue in (B)
B)
Attribuzione dei seggi aggiuntivi dopo
l’attribuzione del 20% dei seggi
“maggioritari”
1
Ha almeno il 60% dei seggi, e non ci sono
quindi seggi aggiuntivi
18 casi tra quelli di cui ad (A2),
oltre ai 5 di cui ad (A1). In tutto 23
casi.
2
Ha meno del 60% dei seggi, pur avendo più
del 40% dei voti
7 casi tra quelli di cui ad (A2): si
danno seggi aggiuntivi fino al 60%
3
Ha almeno il 55% dei seggi, avendo meno
del 40% dei voti
Nessun caso
4
Ha meno del 55% dei seggi, avendo meno
del 40% dei voti
1 caso tra quelli di cui ad (A2): si
danno seggi aggiuntivi fino al 55%
21
2. STATUTI E LEGGI ELETTORALI, REGIONE PER REGIONE
2.1. ABRUZZO
Statuto
Lo statuto abruzzese è stato approvato in seconda lettura il 21 settembre 2004
e pubblicato per notizia l’8 ottobre; impugnato dal Governo il 4 novembre 2004,
al 31 gennaio 2005 risulta ancora pendente presso la Corte Costituzionale.
Il Consiglio regionale ha approvato lo Statuto in un testo modificato negli
articoli impugnati davanti alla Corte Costituzionale, in prima lettura, il 9
novembre 2004, con deliberazione n. 149/3: il contenuto del nuovo testo appare
riferibile alle osservazioni contenute nella delibera di impugnazione del
Consiglio dei Ministri.
In particolare, il governo ha evidenziato illegittimità costituzionali riferite agli
articoli:
– articolo 2, comma 3, ultimo periodo (partecipazione della regione
all’attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali dello Stato);
– articolo 45, comma 3 (potere del consiglio regionale di sfiduciare uno o più
assessori, con conseguente obbligo, per il Presidente della Giunta, di sostituire
questi ultimi);
– articolo 46, comma 2 (la mancata approvazione del programma di governo
da parte del Consiglio produce i medesimi effetti dell’approvazione di una
mozione di sfiducia);
– articolo 47, comma 2 (l’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti
del Presidente della Giunta comporta la decadenza della Giunta e lo
scioglimento del Consiglio);
– articolo 79, comma 2 (il Consiglio regionale può deliberare in senso
contrario ai pareri e alle valutazioni del Collegio regionale per le garanzia
statutarie con motivata decisione);
– articolo 86, comma 3 (nella parte in cui prevede che l’impugnativa dinanzi
alla Corte Costituzionale sospende la pubblicazione dello Statuto nel
Bollettino Ufficiale della Regione).
Lo Statuto dispone che la partecipazione elettorale sia assicurata ai cittadini
maggiorenni, iscritti nelle liste elettorali dei comuni, anche se vivono all’estero
(articolo 11): la regione adotta iniziative atte a garantire e promuovere la
presenza equilibrata di donne e uomini nella rappresentanza politica.
Il Consiglio è composto da 50 membri (contro i precedenti 40): sono eletti
consiglieri il Presidente della Giunta e il candidato alla carica di Presidente la cui
lista o coalizione di liste ha conseguito un numero di voti validi immediatamente
inferiori a quello della lista o della coalizione che hanno ottenuto la maggioranza
dei voti validi.
22
La Giunta è composta dal Presidente e da 12 Assessori, tra cui il
vicepresidente. Il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale e diretto
al momento delle elezioni del Consiglio: nomina gli assessori – che possono
anche essere esterni, purché siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di
compatibilità alla carica di consigliere e che abbiano comprovate competenze: il
numero degli assessori esterni non può essere superiore al 25% dei componenti la
Giunta -, il vicepresidente e li revoca. La rimozione, l’impedimento permanente,
la morte o le dimissioni volontarie del Presidente comportano le dimissioni della
Giunta e lo scioglimento del Consiglio. Analoghe conseguenze ha l’approvazione
della mozione di sfiducia, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e
approvata per appello nominale a maggioranza assoluta: la mozione è discussa
non prima di tre e non oltre dieci giorni dalla presentazione. Il Presidente della
giunta indice le elezioni regionali (articolo 43), tranne nel caso di annullamento
delle stesse, per cui è competente una Commissione nominata dal Collegio per le
garanzie statutarie (articolo 85).
Legge elettorale
In Abruzzo, ai sensi della legge regionale n. 9 del 12 febbraio 2005, si voterà
con il sistema statale, con limitate modifiche relative alla presentazione delle
candidature.
La mancata entrata in vigore del nuovo Statuto ha comportato importanti
conseguenze sulla nuova normativa regionale in tema di sistema elettorale.
Il Consiglio regionale abruzzese aveva infatti varato una nuova normativa
elettorale con la L.R. 13 dicembre 2004, n. 42, ‘Integrazioni alla legge regionale
19 marzo 2002, n. 1, recante disposizioni in materia di elezioni regionali’.
La legge n. 42 del 2004, è stata tuttavia impugnata dal Governo il 28 gennaio
21005 (unitamente alla legge elettorale della Regione Marche) perché,
disciplinando in maniera organica il sistema elettorale regionale e prevedendo in
particolare l’abolizione del cd. ‘listino’, non si sarebbe limitata ad incidere su
aspetti di dettaglio, gli unici per i quali la Consulta ha ammesso l’esercizio della
potestà legislativa prima dell’entrata in vigore dei nuovi Statuti regionali.
Successivamente, la legge n. 42 del 2004 è stata abrogata dalla legge 12
febbraio 2005, n. 9, eccezion fatta per l’art. 1, comma 1, relativo alle c.d. “pari
opportunità elettorali” che prevede – nel testo contestualmente novellato – che
nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore al 70% nelle
liste provinciali e regionali.
Secondo la legge n. 9 del 2005, nelle elezioni regionali del 2005 si applicherà
la disciplina statale, salvo la modifica alle “quote rosa” ora illustrata.
23
Conseguentemente il Governo, lo scorso 18 febbraio, ha rinunciato al ricorso.
La legge n. 42, che integrava la legge n. 1 del 200215 recante disposizioni in
materia di elezioni regionali, prevedeva – tra l’altro – l’elezione del Presidente
della Giunta a suffragio universale e diretto contestualmente al Consiglio
regionale, che due seggi consiliari fossero assegnati, rispettivamente, al
Presidente della Giunta regionale eletto ed al candidato alla carica di Presidente
che abbia conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore; che il
20% dei seggi venga assegnato con un premio di maggioranza che sostituiva la
lista regionale.
E’ stata approvata anche la LR n. 51 del 30 dicembre 2004 “Disposizioni in
materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere
regionale”. Questa legge prevede – tra l’altro – il divieto di “doppio mandato” del
Presidente nonché l’ineleggibilità a presidente della giunta o a consigliere
regionale dei sindaci dei comuni della regione con popolazione superiore a 5
mila abitanti, nonché dei presidenti e degli assessori delle province. L’articolo 4-
bis prevedeva che le cause di ineleggibilità potessero essere rimosse entro venti
giorni dall’entrata in vigore della legge in oggetto (termine che dovrebbe essere
scaduto). Nella seduta del 11 febbraio 2005 il Governo ha ritenuto di non
ricorrere alla Corte costituzionale sulla legge. In materia di rinvia anche a quanto
riportato al par. 1.2. circa l’interpellanza parlamentare discussa il 3 febbraio 2005.
Della legge n. 1 del 2002 è rimasta in vigore la norma che affida al Presidente
della Regione – e non al prefetto – non già l’indizione delle elezioni, ma la sola
assegnazione dei seggi alle circoscrizioni.
Come anche in altre leggi regionali, la disposizione di cui all’art. 2 della L.R.
n.1 del 2002 rimette al Presidente della Regione anche “la determinazione dei
seggi del Consiglio regionale”, una competenza che aveva un senso nel
precedente sistema che prevedeva un numero variabile di seggi a seconda della
popolazione (il prefetto doveva dunque determinare i seggi in base alla
popolazione), ma che nel nuovo sistema potrebbe apparire come un’atipica
deregolamentazione della fonte legittimata alla determinazione della fonte
legittimata alla determinazione del numero dei seggi del Consiglio (determinato
dallo Statuto, una fonte “rafforzata” per disposizione costituzionale).
15 Si ricorda che, con la già citata sentenza n. 196 del 2003, la Corte costituzionale aveva dichiarato
l’illegittimità costituzionale proprio dell’art. 3 della legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1
(Disposizioni sulla durata degli Organi e sull’indizione delle elezioni regionali), nella parte in cui
introduceva, sostituendo il testo dell’art. 3 n. 108 del 1968, diverse disposizioni, nonché dell’art. 4 (in
materia di rimborso delle spese elettorali).
24
2.2. BASILICATA
Statuto
La Commissione Riforme ha terminato i suoi lavori il 22 dicembre 2003
approvando la proposta di legge statutaria “Statuto della Regione Basilicata”,
attualmente all’esame del Consiglio Regionale.
La bozza disponibile sul sito della Regione16 non precisa il numero dei
componenti.
Il Presidente è eletto contestualmente al rinnovo del Consiglio e fra le sue
prerogative rientra l’indizione delle elezioni (articolo 34). L’approvazione di una
mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta, nonché la
rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello
stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. I
medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei
componenti del Consiglio (articolo 36).
La Giunta regionale – nominata dal Presidente – è composta dal Presidente e
da un numero di assessori non inferiore a sei e non superiore ad otto, tra cui il
Vice Presidente. Gli assessori possono essere nominati in numero non superiore a
due, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, tra i cittadini in possesso dei
requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale e la
carica di assessore è compatibile con quella di consigliere regionale.
Legge elettorale
Risultano presente proposte di legge (così la n. prot. 6684/C), che non hanno
concluso l’iter.
16 http://www.regione.basilicata.it/Consiglio/riforma_statuto/.
25
2.3. CALABRIA
Statuto
La Calabria è stata la prima Regione ad approvare in doppia lettura lo Statuto,
secondo il nuovo procedimento disciplinato dal novellato art. 123 Cost., con
deliberazioni del 13 maggio 2003 e del 31 luglio 2003. Il testo è stato però
cassato in alcuni punti dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 2/200417, per
cui quello Statuto non è potuto entrare in vigore..
Pertanto si è reso necessario l’adeguamento del testo alle osservazioni della
Corte, in particolare relativamente alla forma di governo della Regione. Il nuovo
Statuto è stato quindi approvato in prima lettura dal Consiglio regionale nella
seduta del 6 maggio 2004 ed in seconda lettura il 6 luglio 2004 ed è stato
promulgato e pubblicato come legge regionale n. 25 del 19 ottobre 2004.
Il Consiglio è composto da 50 membri (precedentemente 40)18. Il Presidente è
eletto a suffragio universale diretto: nomina e revoca il vice presidente e i
componenti della Giunta. L’approvazione di una mozione di sfiducia e il voto
negativo sulla questione di fiducia (articolo 37) comportano le dimissioni del
Presidente e lo scioglimento del Consiglio regionale. Analogo effetto consegue
alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio: si
procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente in caso di
rimozione, impedimento permanente, morte, incompatibilità sopravvenuta e
dimissioni volontarie del Presidente.
La Giunta è composta da Presidente, Vice presidente e da un numero di
assessori compreso fra otto e dieci: i membri della giunta possono essere
nominati anche al di fuori dei consiglieri regionali, fra i cittadini che non si
trovino nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di
consigliere. Il numero di assessori esterni non può essere superiore a due.
Il Consiglio può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente con
mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri, posta in
votazione non prima di tre giorni e non oltre quindici dalla presentazione e
approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. Il
Presidente può anche porre la questione di fiducia sull’attuazione del programma
di governo, sui suoi aggiornamenti, sulla legge finanziaria, sulla legge di bilancio
e sulle leggi relative alla fissazione di tributi e imposte, nonché su questioni
particolarmente rilevanti per la collettività regionale: la questione di fiducia si
intende respinta se esprime voto contrario la maggioranza assoluta dei
17 Al proposito, cfr. Senato della Repubblica, Servizio Studi, Forme di governo regionale e clausola
“simul stabunt simul cadent”, gennaio 2004 (dossier n. 497).
18 Sul supplemento ordinario n. 1 del 14 gennaio 2005 del BUR n. 24 del 31 dicembre 2004 è stata
pubblicata a fini notiziali la Deliberazione Legislativa “Integrazione della Legge regionale 19 ottobre
2004, n. 25, recante ‘Statuto della regione Calabria’”: inserendo il comma 5-bis all’articolo 59 (Norme
transitorie e finali) dello Statuto viene previsto che il numero dei membri del Consiglio regionale
possa essere aumentato ai sensi dell’articolo 15, comma 13, nn. 6,7 e 8 della legge 17 febbraio 1968,
n. 108 e dell’articolo 5, comma 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
26
componenti del Consiglio (articolo 37). Il consiglio può anche esprimere, a
maggioranza assoluta, la censura nei confronti di un singolo assessore.
L’articolo 38 prevede un rimando alla legge elettorale per definire il sistema e i
casi di ineleggibilità e incompatibilità, le modalità di indizione delle elezioni, le
modalità di proclamazione degli eletti, la rappresentanza nel consiglio di ogni
provincia e la promozione della parità di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
Legge elettorale
La legge elettorale della Regione Calabria (L.R. 7 febbraio 2005, n. 1, ‘Norme
per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale’) è
stata votata dal Consiglio regionale lo scorso 31 gennaio e pubblicata sul
Bollettino Ufficiale Regionale il 9 febbraio.
A parte le previsioni che confermano – o che richiamano espressamente (come
nel caso della previsione relativa ai seggi aggiuntivi) – la normativa statale,
l’articolo unico della legge n.1 /2005 non apporta sostanziali modifiche alla
normativa statale, se non per l’introduzione al comma 3 di uno sbarramento
diverso da quello previgente.
La clausola prevede che non siano ammessi al riparto le liste non abbiano
ottenuto almeno il 4% dei voti a livello regionale, senza che sostanzialmente
rilevi la percentuale ottenuta dalla lista regionale (e quindi dal candidato
Presidente) cui sono collegate.
La norma statale prevede il 3% (e non il 4%) ma elimina la clausola se la lista
regionale (e quindi il candidato Presidente) cui è collegata la lista ha ottenuto
almeno il 5% dei voti.
Il comma 4 esonera – in via permanente, al contrario delle altre normative
regionali – dalla sottoscrizione per le candidature le liste espressione di partiti
rappresentati nel Parlamento.
Il comma 5 tutela l’identità dei contrassegni e dei relativi simboli.
Il comma 6 prevede che le liste elettorali devono comprendere, a pena di
inammissibilità, candidati di entrambi i sessi, e quindi almeno un candidato di
uno dei due sessi.
Il comma 7 si rimette per quanto non previsto alle norme della legislazione
statale. Ergo, le elezioni dovrebbero essere indette dal Rappresentante del
Governo nazionale.
Il 18 febbraio 2005 il Governo ha ritenuto di non procedere all’impugnativa
del descritto provvedimento legislativo.
27
2.4. CAMPANIA
Statuto
L’approvazione in prima lettura del testo dello Statuto è giunta con
deliberazione del Consiglio regionale n. 8/L del 18 settembre 2004.
Lo statuto in discussione prevede un Consiglio regionale composto da ottanta
consiglieri, eletti contestualmente all’elezione diretta del Presidente della Giunta.
Il Presidente della Giunta nei dieci giorni successivi alla sua elezione nomina, nel
pieno rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne ed uomini, i
componenti la Giunta, tra i quali un vice-Presidente, e ne dà comunicazione al
Consiglio regionale. La Giunta regionale è composta dal Presidente, dal vice-
Presidente e da un numero di assessori non inferiore ad un decimo e non
superiore ad un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione. I componenti la
Giunta regionale possono essere nominati anche al di fuori dei componenti il
Consiglio fra cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità
alla carica di consigliere regionale.
Generalmente, il voto del Consiglio regionale contrario ad una proposta della
Giunta non comporta obbligo di dimissioni, ma il Presidente della Giunta,
trascorsi sessanta giorni dall’apertura della discussione in aula di una proposta di
deliberazione, può chiedere il voto per l’approvazione. La richiesta del
Presidente della Giunta non è ammissibile sulle proposte di modificazione dello
Statuto e del regolamento consiliare; sulle proposte di apertura di inchieste
consiliari; sulle proposte per le quali il regolamento consiliare prescrive il voto
segreto; sulle proposte che riguardano il funzionamento interno del Consiglio;
sulle proposte che riguardano le persone. Sulla richiesta del Presidente della
Giunta si vota per appello nominale con voto palese non prima di dodici ore: il
voto contrario della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio
comporta il ritiro del provvedimento. Il Presidente della Giunta, entro venti
giorni dal voto, può riproporre il provvedimento modificato. La ripresentazione
del provvedimento equivale a porre la questione di fiducia. Il Consiglio deve
porre immediatamente all’ordine del giorno il provvedimento e deve approvarlo
entro sessanta giorni dall’apertura della discussione. La mancata approvazione
entro tale termine o la reiezione del provvedimento da parte della maggioranza
assoluta dei componenti del Consiglio equivale a sfiducia del Presidente e
comporta le dimissioni dello stesso, la decadenza della Giunta e lo scioglimento
del Consiglio.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente
della Giunta mediante mozione motivata sottoscritta da un quinto dei suoi
componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni
e non oltre venti dalla presentazione ed è approvata per appello nominale con
voto palese a maggioranza assoluta dei suoi componenti. L’approvazione della
28
mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta comporta la
decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. E’ ammessa la sfiducia
individuale nei confronti di un assessore mediante mozione motivata, sottoscritta
da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale con
voto palese a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Inoltre, il Consiglio
regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può esprimere, a seguito
di apposita discussione, la censura nei confronti di un assessore.
Legge elettorale
Progetti di legge elettorale in materia risultano all’esame presso la competente
Commissione consiliare.
29
2.5. EMILIA ROMAGNA
Statuto
Il Consiglio regionale dell’Emilia Romagna ha approvato in seconda lettura
nella seduta pomeridiana del 14 settembre 2004 la deliberazione legislativa
recante il nuovo statuto della regione, pubblicata sul BUR del 16 settembre 2004.
Il Governo ha successivamente impugnato gli articoli:
– 2, comma 1, lettera f) (relativa al diritto di voto agli immigrati);
– 13, comma 1 (possibilità, per la regione, di provvedere direttamente
all’esecuzione degli accordi internazionali stipulati dallo Stato);
– 15, comma 1, lettera a) (estensione del diritto di voto a tutti coloro che
risiedono in un comune del territorio regionale);
– 17 (che prevede la possibilità di una istruttoria in forma di contraddittorio
pubblico per la formazione di atti normativi);
– 19 (diritto di partecipazione al procedimento legislativo per tutte le
associazioni che ne facciano richiesta);
– 24 comma 4 (possibilità, per la Regione, di disciplinare le modalità di
conferimento di funzioni agli enti locali);
– 26, comma 3 (l’assemblea legislativa individua le funzioni della Città
metropolitane dell’area di Bologna);
– 28, comma 2 (il quale prevede che l’assemblea discute ed approva il
programma di governo predisposto dal Presidente della Giunta);
– 45, comma 2 (nella parte in cui stabilisce l’incompatibilità della carica di
assessore con quella di consigliere regionale);
– 49, comma 2 (previsione per la Giunta di disciplinare l’esecuzione di
regolamenti comunitari nei limiti stabiliti dalla legge regionale);
– 62, comma 3 (disciplina regionale del rapporto di lavoro del personale
regionale).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 379, depositata il 6 dicembre 2004,
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del solo articolo 45, comma 2, terzo
periodo, relativa all’incompatibilità della carica di assessore con quella di
consigliere regionale.
In data 18 gennaio 2005, il Consiglio ha votato la presa d’atto della
dichiarazione di illegittimità del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 45 del
nuovo Statuto regionale ritenendo che tale dichiarazione di parziale illegittimità
costituzionale, presentandosi come coordinamento meramente formale (semplice
soppressione del periodo) non richieda da parte dell’Assemblea regionale alcun
intervento sul testo.
Richiesto dal Presidente della Giunta, il Consiglio di Stato ha emesso, in data
12 gennaio 2005, un parere in merito alla decorrenza dei termini per la
promulgazione dello Statuto. Il Consiglio di Stato, pur sottolineando il carattere
non vincolante del suo parere, analogamente a quanto espresso nel parere
richiesto dalla Regione Umbria, ha sottolineato che il procedimento di
30
formazione delle leggi regionali statutarie ha “carattere unitario in ogni caso, nel
senso che il testo normativo deve conservare la propria identità dalla prima
deliberazione consiliare alla promulgazione che ha per oggetto il testo approvato
dal Consiglio regionale ‘con due deliberazioni successive adottate ad intervallo
non minore di due mesi su un identico testo'”.
Il testo dello Statuto prevede che l’assemblea legislativa sia eletta a suffragio
universale e diretto, con voto personale ed uguale, libero e segreto. Il Consiglio è
composto da sessantacinque membri (contro i 50 in carica), cui si aggiungono il
Presidente della Regione e il candidato alla carica di Presidente che, nella relativa
elezione, ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello
ottenuto dal presidente eletto (articolo 29). L’Assemblea può esprimere la
sfiducia nei confronti del presidente, mediante mozione motivata sottoscritta da
almeno un quinto dei suoi componenti ed approvata, per appello nominale, a
maggioranza assoluta. La mozione non può essere messa in discussione prima di
tre giorni dalla presentazione. L’approvazione della mozione di sfiducia comporta
lo scioglimento dell’Assemblea e la decadenza della Giunta: i medesimi effetti
conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti
l’Assemblea, all’annullamento dell’elezione dell’Assemblea o del Presidente della
Regione, nonché in caso di rimozione, impedimento permanente, morte o
dimissioni volontarie del Presidente (articolo 32). Nei casi di annullamento
dell’elezione del Consiglio o di scioglimento dello stesso per dimissioni
contestuali della maggioranza dei suoi componenti, la Giunta provvede
all’ordinaria amministrazione.
Il voto contrario dell’Assemblea su una proposta della Giunta non comporta
obbligo di dimissioni del Presidente: tale proposta non può però essere
ripresentata prima di sessanta giorni, salvo modifiche.
Il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale e diretto,
contestualmente all’elezione del Consiglio: nomina – entro sette giorni
dall’insediamento dell’Assemblea – e revoca gli assessori e il vicepresidente,
tendendo conto dei principi di pari opportunità di accesso agli uffici pubblici e
alle cariche elettive (articolo 43). Il numero degli assessori non può essere
inferiore a otto e superiore a dodici: sono scelti tra cittadini eleggibili a
consigliere regionale. In considerazione della sentenza della Corte
Costituzionale, è decaduta l’incompatibilità tra la carica di assessore e quella di
consigliere (articolo 45).
Legge elettorale
Il 1° luglio 2004 il Consiglio regionale ha approvato un ordine del giorno in
previsione dell’elaborazione di una legge elettorale, la cui bozza informale è stata
presentata in Commissione Statuto il 23 novembre 2004.
31
2.6. LAZIO
Statuto
Nella regione Lazio è entrato in vigore la legge statutaria 11 novembre 2004,
n. 1: nei confronti della deliberazione statutaria del Consiglio il Governo non ha
promosso questione di legittimità costituzionale, né è avanzata alcuna richiesta di
referendum.
Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto: ne fanno parte
settanta consiglieri (precedentemente sessanta) e il Presidente della Regione,
anch’ esso eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo
del Consiglio. Il sistema elettorale è definito con legge regionale, approvata con
la maggioranza dei componenti del Consiglio, che dovrà garantire la
rappresentanza ad ogni provincia del Lazio e promuovere la parità di accesso tra
uomini e donne alle cariche elettive.
Il Consiglio può essere sciolto per le dimissioni contestuali della maggioranza
dei componenti (articolo 19), a seguito dell’approvazione di una mozione di
sfiducia nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata,
sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello
nominale a maggioranza dei componenti stessi, messa in votazione non prima di
tre giorni e non oltre venti dalla sua presentazione (articolo 43), o per dimissioni
volontarie, rimozione, decadenza, impedimento permanente e morte del
Presidente della Regione (articolo 44).
Il presidente, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti
della Giunta, tra i quali un vicepresidente, scegliendoli anche al di fuori del
Consiglio: essi debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di
compatibilità alla carica di consigliere regionale.
La Giunta è composta da non oltre sedici assessori, di cui non più di undici
possono appartenere allo stesso sesso (articolo 45).
Legge elettorale
Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato la nuova legge elettorale (L.R.
13 gennaio 2005, n. 2, ‘Disposizioni in materia di elezione del Presidente della
Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità
dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale’) lo scorso 11 gennaio.
Il provvedimento, che si compone di 11 articoli, ricalca in gran parte il sistema
elettorale statale vigente. La legge recepisce (art. 1) i contenuti delle norme
32
statali vigenti (L. 108/68 e L. 45/95), apportando talune modifiche ed
integrazioni, anche con la tecnica della “novella”19.
Dando attuazione a quanto previsto dal nuovo Statuto regionale (art. 2), la
legge conferma che “il Presidente della Regione, ai sensi dell’articolo 40 dello
Statuto, è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo
del Consiglio regionale”. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista
delle liste regionali: viene proclamato eletto Presidente il candidato che consegue
il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente diviene anche
membro del Consiglio regionale, così come il candidato alla Presidenza che
consegue un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del
candidato proclamato eletto.
La legge (art. 3) conferma l’incremento del numero dei consiglieri regionali,
che da 60 passano a 71, compresi il Presidente della regione ed il secondo
miglior candidato a tale carica. Il ‘listino’ viene mantenuto ed è pari a 14 seggi
(una percentuale leggermente superiore al 20%, calcolando anche il Presidente
(14+1) / 71 ). Le questioni relative al numero dei seggi rilevano per la nozione di
“seggi assegnati al Consiglio”, parametro che serve determinare per assegnare il
20% o il solo il 10% dei seggi al “listino” vincente: non è del tutto agevole
chiarire univocamente se questo parametro – nel Consiglio regionale del Lazio –
sia 70 o 71 (l’art. 19 dello Statuto sembra deporre nel senso che ne facciano parte
71 componenti).
Il ‘listino’ deve essere composto da almeno un residente in ciascuna provincia
e con una composizione equiripartita tra i due sessi (50% e 50%), e ciò a pena di
inammissibilità. Dovrebbe essere applicabile la norma statale che prevede che
l’ordine del “listino” non è modificabile dall’elettore.
L’effettiva elezione di candidati residenti nelle province e di candidati di
entrambi i sessi dovrebbe dipendere dunque dall’ordine di presentazione, in caso
di assegnazione del “listino” alla coalizione vincente solo per metà.
19 La Corte costituzionale, nella sentenza 196 del 2003, ha ritenuto di non poter “omettere di notare la
improprietà di una tecnica legislativa che, operando il “recepimento” e poi la parziale sostituzione
delle disposizioni della legge statale (fra l’altro, a quanto sembra, della sola legge n. 108 del 1968,
con le modifiche apportate successivamente al suo testo, in particolare da vari articoli della legge n.
43 del 1995, e non delle autonome disposizioni dettate successivamente dalla stessa legge n. 43 del
1995), dà vita ad una singolare legge regionale, dal testo corrispondente a quello della legge statale,
i cui contenuti, peraltro, non risultano sempre legittimamente assumibili dalla legge regionale, in
quanto estranei alla sua competenza…. Non è però condivisibile la censura di carattere generale
mossa dal ricorrente agli artt. 2, 3 e 4 della legge della Regione (,nella specie Abruzzo), che
sarebbero in contrasto con il limite territoriale della legge regionale e con l’art. 117, secondo e
quarto comma, della Costituzione, in quanto la legge regionale non potrebbe sostituire disposizioni di
una legge statale, facendo venir meno l’applicabilità delle disposizioni sostituite in tutto il territorio
nazionale. In realtà la legge statale continua a spiegare l’efficacia che le è propria; la legge regionale
non fa che introdurre una disciplina materialmente identica, in cui le disposizioni che vengono dettate
in “sostituzione” di quelle corrispondenti della legge dello Stato esplicano tale effetto sostitutivo solo
con riguardo alla sfera di efficacia della legge regionale di “recepimento”, senza intaccare la diversa
sfera di efficacia della legge statale”.
33
In ogni gruppo di liste nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato in
misura superiore ai due terzi dei candidati (art. 3, comma 3). La sanzione per il
mancato rispetto di questa proporzione – come nel caso della legge della Regione
Puglia – non è l’inammissibilità ma un evento economico (restituzione del
rimborso elettorale “alla Giunta regionale”, in misura proporzionale rispetto allo
scostamento rispetto alle quota massima di 2/3.
L’art. 4 rimette al Presidente della Regione – e non più al Commissario del
Governo, come nella normativa statale – l’assegnazione dei seggi alle
circoscrizioni elettorali (province).
Tuttavia rimette a questo – come anche in altre leggi elettorali regionali –
anche “la determinazione dei seggi del Consiglio regionale”, una competenza
che aveva un senso nel precedente sistema che prevedeva un numero variabile di
seggi a seconda della popolazione (il prefetto doveva dunque determinare i seggi
in base alla popolazione), ma che nel nuovo sistema potrebbe apparire come
un’atipica deregolamentazione della fonte legittimata alla determinazione del
numero dei seggi del Consiglio (determinato dall’art. 19 dello Statuto, una fonte
“rafforzata” per disposizione costituzionale).
L’ articolo 5 assegna al Presidente della Regione – e non al Commissario del
Governo – l’indizione delle elezioni ed abroga la norma (art. 3, comma 2, legge
108/1968) che prevede la cessazione delle funzioni del Consiglio 45 giorni prima
delle elezioni20.
Dei 70 consiglieri regionali, 56 saranno eletti sulla base delle liste
circoscrizionali concorrenti e 14 con sistema maggioritario, sulla base di liste
regionali (“listino”), contestualmente al Presidente della Regione: in questo senso
si pongono le novelle apportate dall’art. 6 alla legge 108/1968, art. 15, comma 13.
L’art. 7 introduce l’ineleggibilità a Presidente della Regione e a consigliere
regionale per i Presidenti delle Province e per i Sindaci dei comuni capoluogo di
provincia della regione (attualmente cinque).
Come nella legge elettorale della Puglia, solo per le prossime elezioni la legge
regionale prevede (art. 9) un favor nelle formalità documentali per le candidature
verso i partiti già rappresentati con riferimento al livello regionale ed europeo,
nell’ambito della Circoscrizione Italia centrale, ma non nazionale.
Ben più analitiche – rispetto alla corrispondente disciplina statale – risultano
alcune disposizioni di novella della legge statale del 1968 relative alla tutela dei
contrassegni elettorali (art. 8).
La legge (art. 9) incrementa, infine, il limite di spesa per la campagna
elettorale da 31.000 circa a 50.000 euro per ciascun candidato, cui si aggiungono
20 Norma interpretata elasticamente dalla Corte costituzionale, in omaggio al principio di continuità
funzionale in virtù del quale i Consigli sono comunque provvisti di “poteri attenuati confacenti alla
loro situazione di organi in scadenza” (sentenze n. 468/1991 e 515/1995).
34
0,03 centesimi di euro (a fronte della quota precedentemente prevista: 0,01) per
ogni elettore del collegio.
35
2.7. LIGURIA
Statuto
Approvato in seconda lettura il 28 settembre 2004 e pubblicato per notizia il 6
ottobre, lo Statuto della regione Liguria è stato impugnato dal Governo presso la
Corte Costituzionale con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre
2004 ed è attualmente pendente presso la Corte.
A seguito dell’impugnazione, il Consiglio regionale ha peraltro approvato in
prima lettura un nuovo testo modificato il 23 novembre 2004, confermato in
seconda lettura il 28 gennaio 2005 e pubblicato per notizia sul BUR del 2
febbraio.
L’impugnativa del Consiglio dei Ministri è relativa agli articoli:
– 4, comma 2 (la regione concorre alle decisioni dirette alla formazione degli
atti normativi comunitari e provvede alla loro attuazione);
– 14, comma 2, secondo periodo (il quale dispone che la legge elettorale
regionale assicura la rappresentanza in Consiglio di tutti i territori provinciali
proporzionalmente alla popolazione residente e le apri opportunità per uomini
e donne nell’accesso alle cariche elettive);
– 20, comma 2, lettera b) (che prevede che il Presidente del Consiglio accerti il
verificarsi dei presupposti di scioglimento del Consiglio nei casi indicati
dall’articolo 126, c. 3 Cost. e dallo Statuto e promuova il conseguente decreto
del Presidente della Repubblica);
– 39, comma 3 (la mancata approvazione del programma a maggioranza
assoluta dei consiglieri comporta la decadenza del Presidente della Giunta e lo
scioglimento del Consiglio);
– 41, comma 2 (il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o
di impedimento);
– 43, comma 2 (la mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un
quarto dei componenti del Consiglio);
– 50, comma 3 e il correlato 76, comma 1, lettera b) (approvazione da parte
della Giunta di regolamenti di delegificazione sulla base della legge regionale
di autorizzazione).
Per quanto concerne il testo statutario nuovamente approvato dopo il ricorso
del Governo, due riguardano il sistema di elezione e il potere del Consiglio di
votare la sfiducia al “governatore”. Il comma 2 dell’articolo 14 è stato riscritto
eliminando la parte che vincolava la futura legge elettorale all’obbligo di
assicurare “la rappresentanza in Consiglio di tutti i territori provinciali,
proporzionalmente alla popolazione residente, e le pari opportunità per uomini e
donne nell’accesso alla cariche elettive”. Il nuovo Statuto ligure, inoltre, elimina
o modifica le parti relative al voto di sfiducia. L’articolo 39 non afferma più che
la mancata approvazione del programma della giunta comporta la decadenza del
Presidente e della stessa giunta. A meno che non vengano presentati ricorsi o
36
richieste di referendum, il nuovo Statuto entrerà in vigore definitivamente dopo
tre mesi a decorrere dalla pubblicazione sul BUR della deliberazione statutaria.
Il Presidente della Giunta e i consiglieri sono eletti a suffragio universale
diretto e contestuale; la legge elettorale regionale è approvata con la maggioranza
dei due terzi dei consiglieri (articolo 14). Il Consiglio è composto da non più di
cinquanta consiglieri (precedentemente quaranta), oltre al Presidente della Giunta
(articolo 15).
Il Presidente della Giunta assume le funzioni all’atto della proclamazione e
presta giuramento di fedeltà alla Costituzione della Repubblica e allo Statuto
(articolo 38). Entro dieci giorni dal giuramento, il presidente presenta al
Consiglio regionale il programma di governo (articolo 39); i disegni di legge
relativi all’attuazione del programma possono essere esaminati con procedure
abbreviate (articolo 40).
La Giunta è composta da non oltre 12 assessori, tra cui il vicepresidente, il
quale ha il compito di sostituire il Presidente in caso di impedimento temporaneo.
Gli assessori possono essere scelti anche fuori dei componenti del Consiglio; in
tal caso debbono possedere i requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica
di consigliere regionale (articolo 41).
Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non comporta
l’obbligo di dimissioni del suo presidente; il consiglio può esprimere la sfiducia
nei confronti del Presidente con mozione motivata, sottoscritta da almeno un
quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza
assoluta dei consiglieri. L’approvazione della mozione comporta le dimissioni
della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio può inoltre esprimere, a
maggioranza assoluta, motivata censura nei confronti di un singolo assessore
(articolo 43).
La questione di fiducia può essere posta dal Presidente solo sulla legge di
bilancio annuale e pluriennale, sugli atti ad essa collegati e sulle leggi relative
alla istituzione di tributi e imposte regionali, nonché sull’approvazione o
reiezione di emendamenti ad articoli dei relativi progetti di legge: la mancata
approvazione della fiducia a maggioranza assoluta dei consiglieri comporta la
decadenza del presidente e lo scioglimento del Consiglio (articolo 44).
Fra le funzioni del Presidente della Giunta di cui all’articolo 37 si rileva anche
quella di indire le elezioni.
Legge elettorale
La Commissione consiliare competente per materia ha licenziato un progetto
di legge elettorale il 17 settembre 2004.
37
2.8. LOMBARDIA
Statuto
La Commissione speciale per le Riforme si è insediata il 22 novembre 2000,
con una durata prevista di 24 mesi: i suoi lavori sono stati prorogati per due
volte, con un termine previsto per il 21 novembre 2004.
Allo stato attuale risultano presentate una bozza elaborata dal Collegio degli
esperti, ma non esaminata, e una proposta di legge di revisione dello statuto
vigente.
Legge elettorale
Non risulta che alcuna proposta di legge abbia concluso l’iter di approvazione.
38
2.9. MARCHE
Statuto
Approvato in seconda lettura il 4 dicembre 2004 e pubblicato per notizia sul
BUR del 6 dicembre, lo Statuto della regione Marche è stato esaminato dal
Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004 e ritenuto legittimo in tutte le sue
parti. Entrerà pienamente in vigore trascorsi i tre mesi dalla pubblicazione,
termine previsto dall’articolo 123 Cost. per promuovere eventuale referendum
confermativo.
Il Consiglio regionale, eletto a suffragio universale e diretto, è composto da 42
consiglieri (contro i precedenti 40) ed è eletto in concomitanza con l’elezione del
Presidente della Giunta. Nella prima seduta, il Presidente illustra il programma di
governo e presenta gli assessori, tra cui nomina il vicepresidente: gli assessori
possono essere scelti anche al di fuori dei componenti del Consiglio, garantendo
la rappresentanza di entrambi i sessi (articolo 7). Il Presidente della Giunta può
sostituire il vicepresidente e gli assessori, previa comunicazione al Consiglio,
sulla quale viene svolto un dibattito. La Giunta è composta dal Presidente e da
non più di dieci assessori, compreso il vicepresidente (articolo 27).
Il Consiglio può presentare mozione di sfiducia verso uno o più assessori
mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri e
approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti: la
mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua
presentazione. A seguito della sua approvazione il Presidente riferisce al
Consiglio sulle decisioni di sua competenza (articolo 9). Analoga mozione può
essere presentata dal Consiglio per esprimere la sfiducia nei confronti del
Presidente: all’approvazione della mozione conseguono le dimissioni del
Presidente e della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. Analoghi
effetti si hanno in caso di impedimento permanente, morte, dimissioni volontarie
del Presidente della Giunta e dimissioni contestuali della maggioranza dei
consiglieri regionali. La rimozione del Presidente della Giunta ai sensi
dell’articolo 126, comma 1 Cost. comporta altresì le dimissioni della giunta e lo
scioglimento del Consiglio. Nei casi di approvazione di una mozione di sfiducia,
di impedimento permanente, morte e dimissioni volontarie del Presidente le
relative funzioni sono esercitate dal vicepresidente.
Legge elettorale
Il Consiglio regionale delle Marche ha varato la nuova legge elettorale nel
dicembre 2004 (L.R. 16 dicembre 2004, n. 27, ‘Norme per l’elezione del
Consiglio e del Presidente della Giunta regionale’).
39
Tale legge, unitamente alla nuova legge elettorale della Regione Abruzzo, è
stata impugnata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 28 gennaio, per motivazioni
non dissimili da quelle relative alla legge della Regione Abruzzo, ed attinenti
all’insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 196/2003, cit.) sui (limitati)
poteri della Regione in materia elettorale prima dell’entrata in vigore dello
Statuto.
E’ così stata approvata la L.R. 1 febbraio 2005, n. 5 (B.U. 2 febbraio 2005, n.
12) “Norme relative alle elezioni regionali dell’anno 2005 – Modifica della legge
regionale 16 dicembre 2004, n.27 “Norme per l’elezione del consiglio e del
presidente della Giunta regionale”.
Con questa legge le disposizioni di cui alla legge n. 27 si applicheranno dopo
l’entrata in vigore del nuovo Statuto regionale e non alle elezioni regionali
dell’anno 2005 che restano disciplinate dalle disposizioni della legislazione
statale vigente e da talune altre che prevedono l’indizione da parte del Presidente
della Giunta regionale con l’indicazione del numero dei seggi attribuiti alle
circoscrizioni elettorali (Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro
Urbino), nonché di altre relative alle sottoscrizioni delle candidature. Si prevede
infine che in ogni lista provinciale e regionale debbano essere rappresentati, a
pena di inammissibilità, candidati di entrambi i generi.
Le Marche dunque eleggeranno 40 e non 42 consiglieri.
La nuova disciplina elettorale, che appare differita dunque alle elezioni
successive alle prossime, prevede l’elezione diretta del Presidente della Giunta
regionale (la cui elezione deve avvenire contestualmente a quella del Consiglio
regionale) e l’aumento del numero dei consiglieri regionali, che da 40 passano a
43 (42 consiglieri eletti nelle circoscrizioni provinciali, più il Presidente della
Giunta regionale). Si prevede, inoltre, l’aumento del numero delle circoscrizioni
elettorali, che passano da quattro a cinque, in ragione dell’inclusione della nuova
Provincia di Fermo, la cui costituzione era stata decretata in primavera.
La ripartizione dei seggi si ottiene dividendo il numero degli abitanti della
regione per il numero dei seggi, che vengono assegnati in proporzione alla
popolazione di ciascuna circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti
resti. Non sono ammesse al riparto le coalizioni che abbiano ottenuto meno del
5% del totale dei voti validi riportati dalle coalizioni regionali, a meno che siano
composte da almeno un gruppo di liste che abbia ottenuto più del 3% del totale
dei voti validi espressi a favore delle liste.
40
2.10. MOLISE
Statuto
La Commissione per l’autoriforma del Molise ha licenziato una bozza di
Statuto il 30 ottobre 2003 all’esclusivo fine della sua sottoposizione alle
osservazioni delle Autonomie locali e funzionali, delle forze sociali ed
economiche e degli altri soggetti esterni in sede di audizioni, orientative per la
redazione definitiva della proposta.
Le disposizioni che riguardano la definizione della forma di governo sono
state formulate in tre versioni alternative.
Legge elettorale
Non risulta che alcuna proposta di legge abbia concluso l’iter di approvazione.
41
2.11. PIEMONTE
Statuto
Lo Statuto della regione Piemonte è stato approvato in seconda deliberazione
definitivamente il 19 novembre e pubblicato per notizia il 25 novembre 2004:
non è stato impugnato dal Governo, ma non risulta ancora (al 24 febbraio)
entrato in vigore, in attesa della decorrenza dei tre mesi per promuovere
eventuale referendum.
Il Piemonte è l’unica regione, fra quelle che hanno approvato un nuovo
Statuto, ad aver mantenuto stabile il numero dei consiglieri (sessanta). Il
Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto: la legge elettorale – approvata
con la maggioranza dei tre quinti dei consiglieri – determina le norme sulla
composizione, l’elezione, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di
decadenza dei consiglieri (articolo 17).
Il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale e diretto,
contestualmente all’elezione del Consiglio, di cui è componente. Il Presidente
eletto nomina, entro dieci giorni dalla proclamazione, i componenti della Giunta,
tra cui il vicepresidente ed illustra al Consiglio il programma di governo. Può far
parte della Giunta anche chi non è stato eletto consigliere regionale, purché in
possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere
(articolo 50). Fra le attribuzioni del Presidente della Giunta vi è anche quella di
indire le elezioni regionali e i referendum previsti dallo Statuto (articolo 51).
La Giunta è composta dal Presidente e dagli assessori, in numero non
superiore a quattordici, di cui uno assume la carica di vicepresidente, che
sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento (articolo 55).
Il Consiglio esprime la sfiducia nei confronti del presidente mediante mozione
motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per
appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti: la mozione non può
essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. Dopo
l’approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente e la Giunta regionale
restano in carica solo per l’ordinaria amministrazione (articolo 52).
L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, nonché
la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello
stesso, comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio
regionale: i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della
maggioranza dei componenti il Consiglio (articolo 53).
Legge elettorale
42
Un progetto di legge elettorale (Proposta di Legge Regionale n. 547, ‘Elezione
del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale’) è stato licenziato dalla
competente Commissione consiliare il 29 luglio 2004, ma non è stato
definitivamente approvato. Si applica, pertanto, la legge statale.
43
2.12. PUGLIA
Statuto
Con l’emanazione della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7, la Puglia è stata
la prima Regione a vedere entrare in vigore il proprio Statuto.
Il Consiglio è composto da 70 membri (contro i precedenti 60), eletti a
suffragio universale dai cittadini, donne e uomini, iscritti nelle liste elettorali dei
comuni della Puglia, con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto: la legge
elettorale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali, ne
determina il sistema di elezione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità. Le
dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio ne
determinano lo scioglimento (articolo 24), così come l’approvazione della
sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta, mediante mozione motivata,
sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti, approvata per appello
nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica e messa in discussione
non prima di tre giorni dalla sua presentazione (articolo 22, comma 3), nonché la
rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello
stesso Presidente (articolo 22, comma 4).
Il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale dei cittadini, con voto
diretto, personale, eguale, libero e segreto, contestualmente all’elezione del
Consiglio ed è componente dello stesso. Il Presidente, entro dieci giorni dalla
proclamazione, nomina i componenti della Giunta, tra cui il vicepresidente: il
numero dei membri della Giunta, compreso il vicepresidente, non può essere
superiore a un quinto dei consiglieri regionali (cioè 14). Possono essere nominati
componenti della Giunta i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di
compatibilità per la carica di consigliere regionale.
Il Presidente rimane in carica, per l’ordinaria amministrazione, dopo la
scadenza del consiglio o lo scioglimento dello stesso nei casi di sfiducia o
dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri, mentre in caso di
dimissioni volontarie, rimozione, impedimento permanente o morte, le sue
funzioni sono esercitate dal vicepresidente.
Legge elettorale
La legge elettorale della Regione Puglia (L.R. del 28 gennaio 2005, n. 2,
‘Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta
regionale’), approvata a larga maggioranza con un’astensione, è entrata in vigore
lo scorso 31 gennaio.
44
La legge recepisce i contenuti delle norme statali vigenti (L. 108/68 e L.
45/95), apportando talune modifiche ed integrazioni, anche con la tecnica della
“novella”21.
Il Consiglio regionale sarà composto – non più da 60, ma – da 70 membri: il
Presidente eletto, 56 eletti (pari all’80%) sulla base di liste circoscrizionali
concorrenti, e 13 tra i gruppi di liste collegate al candidato Presidente eletto
(essendo eletto anche il Presidente, la quota totale dei consiglieri non eletti nella
prima fase è pari al 20% = (13+1)/70).
In ogni gruppo di liste nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato in
misura superiore ai due terzi dei candidati (art. 3, comma 3). La sanzione è di
carattere economico (restituzione del rimborso elettorale “alla Giunta regionale”,
in misura proporzionale rispetto allo scostamento rispetto alle quota massima di
2/3.
La legge – per la verità – rapporta la riduzione del rimborso delle spese
elettorali ai “candidati in più rispetto al minimo consentito”, formula il cui
significato non appare agevolmente definibile.
L’art. 4 rimette al Presidente della Regione – e non al Commissario del
Governo – l’assegnazione dei seggi alle circoscrizioni elettorali (province).
Tuttavia rimette a questo anche “la determinazione dei seggi del Consiglio
regionale”, una competenza che aveva un senso nel precedente sistema che
prevedeva un numero variabile di seggi a seconda della popolazione (il prefetto
doveva dunque determinare i seggi in base alla popolazione), ma che nel nuovo
sistema potrebbe apparire come un’atipica deregolamentazione della fonte
legittimata alla determinazione del numero dei seggi del Consiglio (determinato
dall’art. 19 dello Statuto, una fonte “rafforzata” per disposizione costituzionale).
L’ articolo 5 assegna al Presidente della Regione – e non al Commissario del
Governo – l’indizione delle elezioni ed abroga la norma (art. 3, comma 2, legge
21 La Corte costituzionale, nella sentenza 196 del 2003, ha ritenuto di non poter “omettere di notare la
improprietà di una tecnica legislativa che, operando il “recepimento” e poi la parziale sostituzione
delle disposizioni della legge statale (fra l’altro, a quanto sembra, della sola legge n. 108 del 1968,
con le modifiche apportate successivamente al suo testo, in particolare da vari articoli della legge n.
43 del 1995, e non delle autonome disposizioni dettate successivamente dalla stessa legge n. 43 del
1995), dà vita ad una singolare legge regionale, dal testo corrispondente a quello della legge statale,
i cui contenuti, peraltro, non risultano sempre legittimamente assumibili dalla legge regionale, in
quanto estranei alla sua competenza…. Non è però condivisibile la censura di carattere generale
mossa dal ricorrente agli artt. 2, 3 e 4 della legge della Regione (,nella specie Abruzzo), che
sarebbero in contrasto con il limite territoriale della legge regionale e con l’art. 117, secondo e
quarto comma, della Costituzione, in quanto la legge regionale non potrebbe sostituire disposizioni di
una legge statale, facendo venir meno l’applicabilità delle disposizioni sostituite in tutto il territorio
nazionale. In realtà la legge statale continua a spiegare l’efficacia che le è propria; la legge regionale
non fa che introdurre una disciplina materialmente identica, in cui le disposizioni che vengono dettate
in “sostituzione” di quelle corrispondenti della legge dello Stato esplicano tale effetto sostitutivo solo
con riguardo alla sfera di efficacia della legge regionale di “recepimento”, senza intaccare la diversa
sfera di efficacia della legge statale”.
45
108/1968) che prevede la cessazione delle funzioni del Consiglio 45 giorni prima
delle elezioni22.
L’art. 6 dichiara ineleggibili i sindaci ed i presidenti di Provincia della
Regione, che possono tuttavia tornare eleggibili dimettendosi in tempo utile.
La normativa contiene (art. 7) una serie di disposizioni piuttosto analitiche che
sembrano finalizzate ad attribuire il voto espresso dall’elettore in una serie di casi
particolari (così, ad esempio, nel caso di disgiunzione tra voto di preferenza e
voto di lista, il voto viene attribuita alla lista di cui fa parte il candidato il cui
nominativo è stato indicato).
Come nella disciplina nazionale, gli elettori potranno esprimere un’unica
preferenza, ed è ammesso il voto disgiunto (art. 7, comma 2) tra indicazione del
candidato presidente e voto di lista.
Solo per le prossime elezioni la legge regionale prevede un favor nelle
formalità documentali per le candidature verso i partiti già rappresentati a livello
regionale o nazionale.
Ben più analitiche – rispetto alla corrispondente disciplina statale – risultano
alcune disposizioni di novella della legge statale del 1968 relative alla tutela dei
contrassegni elettorali (art. 8).
I punti di differenziazione nella formula elettorale consistono in primo luogo
nella mancanza della lista regionale (“listino”) all’interno della “formula
elettorale” di cui alla legge 108/1968, art. 15.
E’ l’art. 9 della legge regionale che disciplina l’attribuzione dei 13 seggi non
assegnati nella prima fase. Essi sono distribuiti ai candidati delle liste provinciali
“vincenti” (perché collegati con il Presidente eletto), che abbiano tuttavia
conseguito almeno un seggio dei 56 in palio nella prima fase. La formula prevede
la determinazione di un quoziente pari alla somma dei voti delle liste vincenti
diviso tredici, e l’attribuzione dei seggi in base ai quozienti interi ed ai maggiori
resti.
Tuttavia non è agevole interpretare in modo assolutamente univoco la
coesistenza della disciplina dell’attribuzione dei seggi del “listino” (posto che
l’art. 15, comma tredicesimo, della legge statale 108/1968 resta in vigore,
essendo espressamente – ma parzialmente – novellato dall’art. 10 della legge
regionale) e la particolare disciplina regionale (art. 9) dell’attribuzione dei 13
seggi (per così dire) “premio di maggioranza”: ciò rileva per l’attivazione – o
meno – della clausola dell’attribuzione per la sola metà di tale premio, in caso di
successo già cospicuo dello schieramento vincente.
22 Norma intepretata elasticamente dalla Corte costituzionale in omaggio al principio di continuità
funzionale in virtù del quale i Consigli sono comunque provvisti di «poteri attenuati confacenti alla
loro situazione di organi in scadenza» (sentenze n. 468/1991 e 515/ 1995 ).
46
In secondo luogo diverge, da quella prevista a livello statale, la “clausola di
sbarramento”: per essere ammessa all’assegnazione dei seggi una lista
(provinciale, non esiste lista regionale) deve ottenere nella regione, da sola
almeno il 5% dei voti validi, oppure anche meno del 5% individualmente, ma
almeno il 5% insieme alle liste con cui è collegata.
A livello statale si prevede il 5% come minimo per la “coalizione” (il
riferimento è alla lista regionale), ed il 3% alla singola lista.
A partire dalle elezioni successive (IX legislatura) alle prossime, entra in
vigore un minimo del 4% che ciascuna lista deve ottenere – indipendentemente
dai collegamenti – per partecipare all’assegnazione dei seggi. Sembrerebbe
dunque che – da una parte – la clausola di sbarramento si faccia meno severa per
ciascuna lista (4% e non 5%), ma – dall’altra – che il risultato elettorale (superiore
alla clausola) della “coalizione” non aiuti la lista che, facendone parte, non ha
raggiunto il 4%.
47
2.13. TOSCANA
Statuto
Approvata in seconda lettura ed impugnata dal Governo, la deliberazione
statutaria della Regione Toscana ha passato positivamente il vaglio della Corte
Costituzionale, che si è pronunciata con la sentenza n. 372/2004. In data 7
gennaio 2005 è stata depositata richiesta di referendum (BUR, 19 gennaio 2005),
per il cui svolgimento non è però stato raggiunto il numero minimo di firme
occorrenti (60.672, pari ad un cinquantesimo degli iscritti nelle liste elettorali
accertato nell’ultima revisione).
Lo Statuto è stato promulgato e pubblicato sul BUR dell’11 febbraio 2005 ed è
attualmente vigente.
Nel ricorso alla Corte Costituzionale, il Governo aveva impugnato le disposizioni contenute
negli articoli:
? 3, comma 6 (la Regione promuove, nel rispetto dei principi costituzionali, l’estensione del
diritto di voto agli immigrati);
? 4, comma 1. lettera h) (la Regione persegue, tra le finalità prioritarie, il riconoscimento
delle diverse forme di convivenza);
? 4, comma 1, lettere l) e m) (tra le finalità prioritarie della Regione ci sono il rispetto
dell’equilibrio ecologico, la tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale, la
conservazione della biodiversità, la promozione della cultura del rispetto degli animali,
nonché la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico, artistico e paesaggistico);
? 4, comma 1, lettere n), o) e p) (tra le finalità prioritarie sono incluse la promozione dello
sviluppo economico e di un contesto favorevole alla competitività delle imprese, la
valorizzazione della libertà di iniziativa economica pubblica e privata, la promozione
della cooperazione come strumento di democrazia economica e di sviluppo sociale);
? 32, comma 2 (il programma di governo è approvato entro dieci giorni dalla sua
illustrazione);
? 54, comma 1 e 3 (nelle parti in cui dispone che tutti hanno diritto ad accedere senza
obbligo di motivazione ai documenti amministrativi);
? 63, comma 2 (la legge può disciplinare l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni
conferite per assicurare requisiti essenziali di uniformità);
? 64, comma 2 (la legge disciplina i tributi propri degli enti locali, salva la potestà degli enti
di istituirli);
? 70, comma 1 (gli organi di governo e il consiglio partecipano alle decisioni dirette alla
formazione e attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza regionale);
? 75, comma 1 (la proposta di abrogazione soggetta a referendum è approvata se partecipa
alla votazione la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni regionali e se ottiene la
maggioranza dei voti validamente espressi).
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3,
comma 6; 4, comma 1, lettere h), l), m), n), o) e p) e non fondate le questioni di legittimità
relativamente agli articolo 32, comma 2; 54, commi 1 e 3; 63, comma 2; 64, comma 2; 70,
comma 1 e 75, comma 4.
48
Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto da
sessantacinque consiglieri (precedentemente 50).
Il Presidente della Giunta e la Giunta sono gli organi di governo della Regione
(articolo 29). Il Presidente è eletto contestualmente al consiglio, fa parte del
consiglio ed entra in carica al momento della proclamazione, ma non prende
parte alla votazione per l’elezione del presidente del consiglio e dell’ufficio di
presidenza (articolo 31). Nella prima seduta di consiglio illustra il programma di
governo, presenta il vicepresidente e gli assessori, che però sono nominati dopo
l’approvazione del programma da parte del consiglio (approvazione che avviene
entro dieci giorni dalla sua illustrazione) (articolo 32).
Il Presidente dura in carica l’intera legislatura ed esercita le sue funzioni fino
alla proclamazione del nuovo presidente. La sfiducia è espressa mediante
mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti e approvata
per appello nominale con il voto della maggioranza dei componenti il consiglio.
La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua
presentazione e non oltre venti. Le dimissioni del Presidente, presentate al
consiglio, sono discusse in apposita seduta e diventano efficaci dopo venti giorni
dalla presentazione. La cessazione anticipata del Presidente comporta le
dimissioni della giunta e, nei casi previsti dalla Costituzione, lo scioglimento del
consiglio, con l’indizione entro tre mesi di nuove elezioni. Il Consiglio e la
Giunta, presieduta dal vicepresidente esercitano le funzioni per il periodo
successivo alla cessazione anticipata del Presidente fino alla prima seduta del
nuovo Consiglio e fino alla proclamazione del nuovo Presidente (articolo 33).
La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di componenti non
inferiore a otto e non superiore a quattordici, nominati dal Presidente. La nomina
ad assessore comporta la sospensione di diritto dall’incarico di consigliere
regionale e la sostituzione con un supplente, secondo le modalità previste dalla
legge elettorale regionale (articolo 35).
E’ prevista la figura della sfiducia individuale, a seguito di una mozione
motivata sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri, messa in discussione
non prima di tre giorni e non oltre venti dalla sua presentazione. In caso di
approvazione, il Presidente comunica al Consiglio le sue decisioni in merito,
entro venti giorni (articolo 36).
Legge elettorale
La Toscana ha approvato più leggi elettorali nel 2004: oltre ad una normativa
sulle elezioni ‘primarie’ (L.R. 17 dicembre 2004, n. 7023, sono entrate in vigore
la legge regionale 13 maggio 2004, n. 2524 e la legge regionale 23 dicembre
2004, n. 74, “Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il
23 Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla
carica di Presidente della Giunta regionale’
24 Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale’
49
Consiglio regionale e per l’elezione del Presidente della Giunta regionale della
Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25″.
La legge n. 74 contiene norme sul procedimento elettorale, ivi inclusa la
disciplina dell’indizione delle elezioni (attribuita al Presidente della Giunta), della
presentazione delle liste e dei candidati, dei compiti e delle operazioni degli
uffici elettorali, delle modalità di espressione del voto, dei limiti di spesa per la
campagna elettorale, nonché la “disattivazione” della norma statale che fa cessare
l’attività del Consiglio 45 giorni prima delle elezioni.
La legge n. 25 disciplina – tra l’altro – la formula elettorale e prevede l’elezione
diretta e contestuale del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale,
l’abolizione del voto di preferenza e l’aumento del numero dei consiglieri
regionali, che passano da 50 a 65 (numero comprensivo del Presidente della
Giunta, nonché del candidato alla Presidenza che abbia ottenuto un numero di
voti validi immediatamente inferiore a quello conseguito dal candidato eletto).
La nuova normativa elettorale della Regione Toscana – conformemente allo
Statuto – mantiene l’elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale, eletto
contestualmente al Consiglio regionale (art. 125).
Il Consiglio regionale consta di 65 consiglieri: è infatti composto da 63
membri, ma ne fanno parte anche il Presidente della Giunta regionale e il
candidato che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore (art.
2). Anche la legge toscana assegna il potere di indizione delle elezioni e di
assegnare i seggi alle circoscrizioni elettorali al Presidente della Giunta (art. 4).
Le norme sull’elettorato attivo (art. 5) e passivo (art. 6), nonché sulla divisione
del territorio regionale in circoscrizioni corrispondenti alle province (art. 7) non
si discostano da quelle statali.
Gli articoli da 8 a 14 disciplinano le candidature e l’espressione del voto: si
segnalano – tra le altre – la disposizione che vieta (art. 12, ultimo comma) di
essere candidato alla carica di Presidente a chi ha già ricoperto quella carica per
due mandati consecutivi, nonché quella che prevede la possibilità del voto
disgiunto (art. 14, comma 1); non è invece previsto il voto di preferenza (art. 14).
Non è prevista una lista regionale (“listino”), almeno come quella prevista
dalla legge statale, ma “candidati regionali” che precedono nelle liste i candidati
provinciali. Le liste provinciali sono formate da uno o due candidati regionali e,
distintamente indicati, dai candidati circoscrizionali, elencati in ordine
progressivo (art. 8, comma 3). In ciascuna lista provinciale non possono essere
presentati più di due terzi di candidati circoscrizionali dello stesso genere (art. 8,
comma 4).
Si prevedono anche (art. 10) le modalità per la presentazione delle
candidatura: i candidati alla Presidenza della Giunta non possono essere
presentati come candidati regionali o circoscrizionali; la candidatura per liste
25 Legge n. 25/2004, e così intendasi anche infra, se non diversamente specificato.
50
contrassegnate dallo stesso simbolo può essere presentata al massimo in tre
circoscrizioni; nelle candidature regionali con liste indicanti due candidati, corre
l’obbligo di rappresentanza dei due generi.
L’articolo 13 disciplina la scheda elettorale, l’art. 14 l’espressione del voto,
confermando – tra l’altro – la possibilità previgente del voto disgiunto (su questi
ed altri argomenti incide anche la già citata legge 74 sul procedimento).
Gli articoli da 15 a 22 configurano la formula elettorale, piuttosto complessa e
suddivisibile in più fasi. Come per gli altri aspetti regolamentati del sistema e del
procedimento elettorale, la scelta della Toscana non è stata – come in altre
Regioni – di novellare il testo della legge statale, ma di dettare organicamente una
nuova disciplina ampiamente sostitutiva e per moltissimi versi autonoma.
La formula prescelta prevede l’attribuzione dei 63 seggi su base proporzionale,
ma con alcuni importanti correttivi nel caso in cui l’assegnazione proporzionale
non garantisca determinati obietti prefissati dalla legge. Anche nel caso della
Regione Toscana “gruppo di liste” sono le liste con lo stesso contrassegno
candidate in più province, “coalizione” sono i gruppi di liste collegate con il
medesimo candidato Presidente; anche un “gruppo di liste” – in pratica una sola
lista – può collegarsi con un candidato Presidente, non solo una coalizione.
Logicamente precedente ad ogni altra fase è l’elezione del Presidente della
Regione e del candidato che lo segue nella graduatoria delle cifre elettorali.
Entrambi fanno anche parte del Consiglio regionale. Sono tuttavia eletti anche i
candidati Presidenti collegati a liste assegnatarie di seggi, “a carico” dei candidati
(regionali e provinciali) della lista stessa (art. 20).
Per eleggere gli altri 63 componenti si verifica poi quali liste abbiano superato
la soglia di sbarramento che è piuttosto bassa (1,5% a livello regionale) per le
liste collegate ad un Presidente che abbia ottenuto almeno il 5% dei voti, ma si
alza al 4% in caso contrario (art. 18).
Segue poi la fase dell’attribuzione dei seggi, fatta assegnando in primo luogo
un seggio ad ogni gruppo di liste che abbia superato lo sbarramento. Così, se 8
liste hanno superato lo sbarramento, restano da assegnare, essendo già assegnati i
due seggi a Presidente eletto e “capo dell’opposizione”, (63 – 8 =) 45 seggi.
Questi sono assegnati con il metodo valido per il Senato, cioè il metodo
D’Hondt26 (art. 19), a livello regionale.
A questo punto si verifica il rispetto delle condizioni per il “premio di
maggioranza” (così espressamente qualificato) e la “garanzia per le minoranze”,
26 Si divide il totale regionale dei voti validi di ciascun gruppo di liste successivamente per 1, 2, 3, 4,
fino a quando necessario; i seggi sono assegnati a partire dai quozienti più alti così ottenuti.
51
poste dall’art. 17, in riferimento non ai seggi del Consiglio (65), ma in
riferimento ai seggi in palio tra le liste (63), al netto dei seggi dei due contendenti
più votati.
Sostanzialmente, la coalizione (o il gruppo) vincente deve avere almeno 38
seggi su 63 (il 60% dei seggi) se il Presidente ha avuto almeno il 45% dei voti),
oppure 35 (il 55%), se il Presidente non ha raggiunto il 45% dei voti. Tutte le
altre coalizioni (o gli altri gruppi) “non vincenti” devono avere complessivamente
almeno 23 seggi (il 35%).
Da ciò dovrebbe conseguire che allo schieramento di maggioranza non può
essere attribuito meno del 55% e più del 65% dei seggi.
Un’altra condizione è posta dall’art. 22: almeno un seggio deve essere
assegnato a ciascuna provincia (circoscrizione provinciale). Ma questa
condizione va verificata più tardi nel procedimento.
Per il rispetto delle condizioni relative alla percentuale massima e minima di
seggi, l’assegnazione su base proporzionale accertata con il metodo D’Hondt in
sede regionale, viene “forzata”, e l’assegnazione dei restanti seggi ricalcolata
dunque di conseguenza, sulla base di quella stessa graduatoria di quozienti.
I seggi necessari ad assicurare il concorso delle condizioni prefissate dalla
legge vengono assicurati ” a danno” delle altre coalizioni (o gruppi) nel caso
della quota di maggioranza e minoranza minima. Non sono previsti, vale a dire,
seggi aggiuntivi.
Per l’assegnazione dei seggi – così attribuiti – ai candidati nelle liste si prevede
l’assegnazione ai candidati Presidente diversi dai due contendenti più votati, se le
liste di appoggio hanno conseguito almeno un seggio, dopo i calcoli che
garantiscono maggioranza e minoranza minima (ma prima, sembrerebbe) dei
calcoli che garantiscono almeno un seggio a provincia. Poi vengono attribuiti i
seggi prima ai candidati regionali (che sono uno o due in ogni regione per
ciascuna lista) e quindi ai candidati provinciali.
Per distribuire i seggi spettanti ad una lista nelle 10 province toscane, si
ponderano i risultati quella lista in ogni provincia, attraverso un quoziente
calcolato sulla base del numero di seggi da attribuire tra i candidati provinciali, e
poi si utilizzano i risultati per attribuire i seggi tra le regioni con il metodo dei
quozienti interi e dei più alti resti.
A questo punto si verifica la condizione posta dall’art. 22: almeno un seggio
deve essere assegnato a ciascuna provincia (circoscrizione provinciale). In questo
caso l’assegnazione del seggio alla provincia che ne sarebbe – altrimenti – priva
va “a vantaggio” della lista che in quella provincia non rappresentata ha il
maggior numero di voti, ed “a danno” della stessa lista nella provincia dove si è
vista assegnare l’ultimo seggio, sulla base della graduatoria predetta. In altre
parole, l’attribuzione di seggi a tutte le province altera il risultato tra territori, non
tra liste (come l’attribuzione delle quote minime di maggioranza e minoranza).
52
2.14. UMBRIA
Statuto
Approvata dal Consiglio in seconda lettura, la deliberazione statutaria è stata
pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 1 al BUR dell’11 agosto 2004 e
successivamente impugnata dal Governo, che ha sollevato questione di
legittimità costituzionale relativamente agli articoli:
– 9, comma 2, nella parte in cui dispone che la Regione tutela diverse forme di
convivenza;
– 39, comma 2 (la Giunta regionale può adottare regolamenti di
delegificazione, previa autorizzazione da parte di apposita legge regionale);
– 40 (la Giunta può presentare al Consiglio progetti di testo unico di
disposizioni legislative, soggetti alla sola approvazione finale da parte del
Consiglio);
– 66, commi 1 e 2, nella parte in cui stabilisce l’incompatibilità della carica di
componente della Giunta con quella di consigliere regionale;
– 82, che attribuisce alla Commissione di garanzia la funzione di esprimere
pareri sulla conformità allo statuto di leggi e regolamenti.
Il 6 dicembre 2004 la Corte Costituzionale con sentenza n. 378/2004 ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale del solo articolo 66, commi 1, 2 e 3. Il 10
dicembre 2004, con Deliberazione n. 43027, il Consiglio regionale ha invitato la
Presidente della Giunta a promulgare lo Statuto nei tempi più rapidi possibili, una
volta esaurita la fase della possibile richiesta di referendum. Richiesto dalla
Regione, il Consiglio di Stato ha emesso un parere in base al quale essendo stato
lo Statuto parzialmente modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale, le
operazioni referendarie avviate, secondo quanto previsto dalla legge regionale n.
16 del 2004, perderebbero di efficacia. Il Consiglio di Stato aggiunge inoltre che
“spetta soltanto al Consiglio regionale stabilire quali siano le iniziative
necessarie, o anche solamente opportune, da assumersi a seguito di qualunque
annullamento – totale o parziale – della legge statutaria” e la decisione di parziale
mutamento della legge statutaria introduce – secondo il Consiglio di Stato – un
chiaro mutamento, sia formale, sia sostanziale nell’oggetto del possibile
referendum confermativo. La scelta, quindi, di applicare alla fattispecie in esame
la disciplina dell’art. 3, comma 3 della legge regionale n. 16/2004, con
conseguente possibilità di riprendere sia il calcolo dei termini, che il
procedimento già intrapreso, finirebbe con il sottoporre a referendum un testo
dello statuto regionale diverso – in quanto modificato dalla Corte costituzionale
con la sentenza di annullamento parziale – da quello a suo tempo pubblicato.
27 BUR del 29 dicembre 2004, n. 56, p. 3000.
53
Il Consiglio regionale è composto da trentasei membri (precedentemente erano
30), oltre al Presidente della Giunta. La definizione del sistema di elezione del
consiglio, e dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri sono
demandati alla legge elettorale regionale, che deve anche prevedere incentivi e
forme di sostegno a favore del sesso sottorappresentato (articolo 42).
Il Presidente della Giunta è eletto contestualmente al consiglio, con voto
espresso a favore di una lista o di un candidato alla presidenza o congiuntamente
di una lista e del candidato alla presidenza ad esso collegato. Nella prima seduta
del Consiglio successiva all’elezione dell’Ufficio di presidenza, il Presidente
illustra il programma di governo e presenta i componenti della Giunta regionale,
indicando fra questi il vicepresidente. Il Presidente può revocare in qualsiasi
momento uno o più componenti della Giunta, dandone immediata comunicazione
al Presidente del Consiglio regionale. Il Presidente della Giunta può essere
rieletto solo per un altro mandato consecutivo (articolo 63).
In caso di rimozione, impedimento permanente, morte o dimissioni volontarie
del Presidente, subentra nella carica, fino alla elezione del nuovo presidente, il
vicepresidente. Nel caso di dimissioni volontarie non determinate da ragioni
personali, il Presidente ha l’obbligo di motivarle di fronte al Consiglio che, a
maggioranza assoluta dei componenti, può invitarlo a recedere: entro quindici
giorni il Presidente comunica al Consiglio la sua decisione (articolo 64).
Spetta al Presidente indire le elezioni e i referendum regionali (articolo 65).
La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di assessori non
superiore a nove, scelti anche al di fuori del Consiglio regionale, purché in
possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere:
nella giunta deve essere garantita una presenza equilibrata di donne e uomini
(articolo 67).
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente
mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi
componenti ed approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei
componenti. L’approvazione della mozione comporta le dimissioni del
Presidente, lo scioglimento del Consiglio e l’indizione di nuove elezioni
congiunte di Consiglio e Presidente. Il Consiglio può anche esprimere una
censura nei confronti di un singolo assessore, mediante mozione motivata e
approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti, ma il
Presidente non è tenuto a revocare l’assessore, nel qual caso deve motivare la sua
scelta in aula (articolo 71).
Legge elettorale
Non risulta che alcuna proposta di legge abbia concluso l’iter di approvazione.
54
2.15. VENETO
Statuto
La Commissione Statuto ha licenziato un testo il 7 agosto 2004,
trasmettendolo al Consiglio Regionale per l’esame. Il Consiglio ha poi rinviato il
testo in Commissione (8 ottobre 2004), che ne continua l’esame.
Legge elettorale
Non risulta che alcuna proposta di legge abbia concluso l’iter di approvazione.