Regione Campania. Art. 28 della finanziaria regionale
L’art.28 della nuova finanziaria regionale (L. R.n. 1 del 19/01/2009) pubbicata sul BURC n.5 del 26 gennaio 2009 ha previsto che la mancata approvazione, entro il termine di centottanta giorni, del disegno di legge per la riorganizzazione dei Consorzi di bonifica comporta lo scioglimento dei Consorzi ed il rasferimento delle competenze, delle funzioni e del personale di ruolo alla Giunta regionale.
LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 19 GENNAIO 2009
“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE
DELLA REGIONE CAMPANIA – LEGGE FINANZIARIA ANNO 2009 –“
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                                         IL CONSIGLIO REGIONALE
                                                  Ha approvato
                        IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                                                   PROMULGA
La seguente legge:
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“omissisâ€
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Art. 28
Scioglimento dell’EFI e riorganizzazione delle Agenzie regionali
1. La Società per azioni denominata Ente funzionale per l’innovazione e lo sviluppo regionale Spa
(EFI), il cui capitale sociale è interamente detenuto dalla Regione Campania, è sciolta. La Giunta
regionale adotta tutti gli atti consequenziali.
2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, approva un disegno di legge per la riorganizzazione dell’Agenzia della Campania per il
lavoro (ARLAV), dell’Agenzia regionale sanitaria (ARSAN), dell’Agenzia campana per la mobilitÃ
sostenibile (ACAM) e dei Consorzi di bonifica.
3. La mancata approvazione del piano di riorganizzazione di cui al comma 2 comporta lo
scioglimento delle Agenzie regionali e dei Consorzi di bonifica ed il trasferimento delle
competenze, delle funzioni e del personale di ruolo alla Giunta regionale.
4. La denominazione dell’Agenzia regionale per il lavoro di cui alla legge regionale 13 agosto 1998,
n.14, è modificata in “Agenzia regionale della Campania per il lavoro e la scuolaâ€.