ASSOCIAZIONE CITTÀ DI POMPEI

SEDE: VIA MONS.LUIGI DI LIEGRO N°9 – 80045 POMPEI  (NA) - cell. 335-5277302

 

I vari comitati nati spontaneamente per la lotta agli sprechi e disservizi dei consorzi di bonifica si uniscono in un unico comitato realizzando una sinergia trasversale politica e sociale ai fini di uno sviluppo ambientale e civile più sostenibile.

Enzo Rosario Magaldi

(Rassegna Stampa Comitato)

> sottoscrivete l'appello sull' "Utilità e ruolo dei Consorzi di bonifica nella regione Campania"

 

Autori Antichi

Il fiume Sarno

Il problema Sarno


RELAZIONE SULLA “TASSA” DI BONIFICA

1. 0 Premessa

Il Consorzio di Bonifica Integrale del Comprensorio Sarno, con sede in Nocera Inferiore, alla Via Atzori, Centrale Ortofrutticola, afferente i Bacini del Fiume Sarno, dei Torrenti Vesuviani e del Fiume Irno, Ente Pubblico Economico, costituito con D.P.R. del 1° dicembre 1952, registrato presso la Corte dei Conti il 22/01/1953, esplica la propria competenza funzionale in materia di bonifica integrale in riferimento al territorio di numerosi e rilevanti Comuni delle Province di Napoli, Avellino e Salerno; l’amministrazione e gestione del Consorzio, attualmente, è affidata al dott. Gino Marotta, nella qualità di Commissario Straordinario, che la esercita in base alla disciplina di legge in materia, nonché attraverso le disposizioni dello Statuto dell’Ente. In particolare, da mesi, il Consorzio ha avviato procedimento di esazione dei canoni di bonifica nei confronti di tutti i cittadini, residenti nei Comuni facenti parte de! Comprensorio di propria competenza; ciò, affidando la fase specifica della esazione del canone a soggetto giuridico di diritto privato, la cui composizione di capitale è parimenti di titolarità di enti e soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione, quali la Gest Line s.p.a., con sede in Napoli, alla Via R. Bracco 20.

AI sopraggiungere delle cartelle esattoriali, quali soggetti titolari della parte passiva del rapporto giuridico di diritto pubblico, avente ad oggetto l'imposizione del canone, i cittadini interessati hanno dato luogo ad un fervente movimento di contestazione, il quale ha provocato l'attenzione di numerosi Difensori Civici dei territori di riferimento, i quali hanno avviato formali procedimenti di informazione ed inchiesta amministrativa, in ordine alle attività ed alle posizioni, cui, in materia, le singole Amministrazioni Comunali avessero dato luogo.

Numerosi Sindaci dei territorio di riferimento hanno formalizzato per iscritto la propria contestazione, motivata sulla base di precise circostanze di fatto o di diritto, in ordine alla fondatezza della legittimazione di imporre il canone nel modo indiscriminato e generale, in cui la stessa viene attuata da parte del Consorzio, oltre che sulla legittimità della stessa procedura di esazione adottata.

Gli stessi cittadini, dal canto proprio, hanno formalizzato, ciascuno in ordine alla propria posizione, la propria formale contestazione, parimenti dotata di precisi riferimenti cittadini.

Sia i cittadini che i Sindaci dei Comuni interessati hanno domandato, purtroppo ancora senza esito, la sospensione della procedura, nonché l'annullamento degli avvisi già inviati; tanto che da parte di alcuni è stato già dato corso alle vie legali giudiziarie di contestazione, attraverso la impugnazione degli atti notificati innanzi le competenti Commissioni Tributarie, che, sin d'ora, si anticipa, cominciano a ritenere fondate le doglianze in merito, accogliendo i ricorsi proposti, per il momento compensando le spese di giudizio.

Pertanto, vista la estrema delicatezza della questione rappresentata, afferente sia l'importanza della funzione istituzionale della imposizione dei tributi, sia la necessità di evitare il sorgere di contenziosi in materia, potenzialmente implicanti la generazione di danno erariale, nel momento, in cui il macroscopico contenzioso, originato dal perdurare della pozione del Consorzio, dovesse condurre il competente Giudice ad irrogare la sanzione delle spese giudiziali; tanto, alla luce delle circostanze tutte di seguito esplicitate in punto di diritto in ordine alla legittimazione del consorzio alla imposizione del canone di bonifica.

 

1.1 Evoluzione della normativa sui Consorzi di Bonifica

I consorzi sono nati con la legge n. 2248 del 20/03/1865 (legge amministrativa sull'unità d'Italia) con lo scopo di effettuare la manutenzione delle opere idrauliche realizzate per il contenimento dei fiumi. Successivamente con il Regio Decreto n. 368 del 1904 tali Enti si trasformarono in "Consorzi di Bonifica" per la manutenzione delle opere realizzate per la bonifica dei territori paludosi. Chiaramente l'intento del legislatore era quello di far si che a fronte di tale manutenzione il consorziato pagasse un tributo appunto di "bonifica" ed infatti successivamente con il Regio Decreto n. 215 deI 1933 (titolo II capo II) fu stabilito che: (art. 10) "Nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del Comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza. " .

L'art. 11 dello stesso decreto regio recita inoltre: "La ripartizione della quota di spesa tra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi, a sé stanti, di esse; e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile...I criteri di ripartizione sono fissati negli statuti dei consorzi o con successiva deliberazione, da approvarsi dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste. Non esistendo consorzi, sono stabiliti direttamente dal Ministero. ".

Successivamente lo Stato ha delegato alle Regioni la gestione dei Consorzi di Bonifica con il DPR 616/77 e in tal senso la Regione Campania ha promulgato una legge (la legge n. 23 deI 11/04/85) con la quale sono state dettate le norme per il funzionamento di tali Enti. In virtù di tale legge la ripartizione del tributo fra i contribuenti, prevista dall'art. 11 del R.D. 215/33, deve avvenire a seguito dell'adozione da parte dell'Ente di Bonifica di un Piano di Classifica da sottoporre all’approvazione della Regione. Da ultimo la Regione Campania ha approvato la nuova legge di riordino dei Consorzi di Bonifica (Legge n. 4 del 23 gennaio 2003) che, senza modificare i criteri di computo del contributo consortile stabiliti con il regio decreto 215/33, ha ulteriormente definito i limiti delle pretese tributarie degli Enti Consortili: in particolare ha ribadito che i consorziati contribuiscono alle sole spese di manutenzione ed esercizio in base ad un piano di classifica che individui e quantifichi "benefici tratti dagli immobili" (cfr. art12); inoltre "gli utenti tenuti all’'obbligo di pagamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, ai sensi della legge n. 36/94, articolo 14, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica connesso ai servizi di raccolta, collettamento, scolo ed allontanamento delle acque meteoriche fermo restando gli altri obblighi contributivi ove dovuti per bonifica integrale. " ; tali oneri sono posti a carico dei soggetti gestori del servizio idrico integrato (i Comuni) sempre ".. in proporzione al beneficio diretto ottenuto...". (cfr. art. 13).

Successivamente il legislatore regionale, resosi forse conto della duplicazione del tributo e del permanere dello stesso a carico dei cittadini che già pagano il servizio idrico integrato, ha messo mano al citato art. 13 comma 3° della L.R. 4/2003 che è stato sostituito dall’art.11, comma 1° della L.R. 29/12/2005 n° 24, nei termini che seguono “Non hanno l’obbligo del pagamento del contributo di cui al comma 2 i proprietari di immobili assoggettati alla tariffa del servizio idrico integrato, ai sensi dell’art.14 della legge 5 gennaio 1994 n° 36, comprensiva della quota per il servizio di pubblica fognatura”.

Anche il Codice dell’Ambiente approvato D.L.vo 162/2006 all’art. 155, comma 3°, prescrive che “gli utenti tenuti al versamento della tariffa idrica integrata sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo da altri enti pubblici”.

 

1.2 Natura del tributo consortile

La natura del tributo consortile, come acutamente osservato dai noti giuristi, è diversa da quella degli altri tributi: infatti, a differenza delle "imposte" come l'Irpef o l’ICI pagate in proporzione ai redditi o beni posseduti ma senza alcuna relazione specifica con l'attività realizzata dall' ente impositore, il tributo consortile si configura come un "contributo"; si tratta in sostanza di somma pagata dal consorziato a fronte di un beneficio diretto e specifico (come richiesto dalla Cassazione nella sent. 8960 del 23/05/1996) ricavato dall'attività di manutenzione svolta del consorzio. Tale impostazione è evidente in maniera inequivocabile in tutte le norme che regolano l'attività del consorzio, dal Regio Decreto n. 215 del 1933 fino alla Legge Regionale n. 4 del 2003.

 

1.3 Piano di classifica

Il meccanismo con il quale il Consorzio di Bonifica attua questa relazione fra contributo e beneficio, anch'esso introdotto dal Regio Decreto 215/33 agli art. 10 e seguenti e poi disciplinato dalle successive leggi regionali, si chiama "piano di classifica", uno strumento previsionale di natura tecnico-economica per la distribuzione dei contributi a carico dei consorziati.

In particolare il piano di classifica che a noi interessa, è quello attualmente in vigore adottato nel 1997 dal Consorzio di Bonifica dell'Agro Nocerino Sarnese (ora Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno Bacini del Sarno etc., in virtù della nuova delimitazione voluta dalla legge regionale n. 4 del 2003). Va preliminarmente osservato che la Regione aveva dettato alcune direttive ai consorzi per la redazione del Piano di Classifica con le delibere della Giunta Regionale n. 942 del 23/02/95 e n. 8267 del 19/12/95 con le quali invitata gli enti" . . alla revisione del piano di classifica del territorio con l'esclusione dai ruoli di contribuenza consortile di tutti gli immobili ricadenti in aree classificate urbane incluse nel perimetro consortile come confermato anche con nota di chiarimento del Responsabile del Dipartimento Affari dell'Economia dr. Giuseppe Catenacci datata 14/05/1996.

Orbene tali indicazioni non sono state affatto seguite nella predisposizione del Piano di Classifica, redatto del resto dagli stessi tecnici del Consorzio, che hanno incluso nella tassazione tutti gli immobili così come censiti al Catasto senza nessuna distinzione. Infatti nella relazione del Piano (cfr, paragrafo 6 - Criteri di riparto) non vi è presente alcun riferimento alle delibere sopra richiamate ne è stata operata la suddivisione degli immobili in urbani ed extra-urbani così come richiesto dalla Regione. Inoltre, cosa ancora più grave, gli stessi amministratori regionali con la deliberazione n. 0403/AC del 18/03/1997, pur richiamando in premessa le direttive citate, hanno approvato senza alcuna osservazione il piano di classifica proposto dal Consorzio ritenendolo pienamente conforme alle stesse.

La stessa procedura, seguita dal Consorzio, nella redazione ed approvazione del Piano con delibera interna (n. 386 del 10/12/1996) dimostra come un elaborato tecnico, ampiamente insufficiente, sia passato attraverso tutte le fasi di esame previste dalla normativa (cfr. la Legge Regionale n. 23/85) fino all'approvazione finale senza che nessuno abbia potuto formulare il benché minimo parere: infatti la consulta di controllo non ha mai raggiunto il numero legale per il suo insediamento; la conseguenza è che un elaborato tecnico è diventato legge e strumento di tassazione dei beni immobili senza che alcuno abbia potuto verificarne il contenuto.

Nello specifico il Piano di Classifica adottato dal consorzio utilizza un criterio per il riparto dei ruoli che non ha alcuna relazione con la superficie coperta o urbanizzata: eppure, come affermato dallo stesso consorzio, le linee di Bonifica “….hanno il compito di recapitare-rifasare-laminare-assorbire le acque piovane ruscellanti …..” ed è in relazione agli oneri di tale smaltimento che andrebbe corrisposto il contributo.

La formula finale, infatti, è la seguente:

Contributo Base = Consistenza Catastale (in mq.) x Ind. Economico x Ind. Tecnico x Ind. di Valore

Consistenza catastale = Unica vera variabile della formula ottenuta dai dati catastali (ad es. per i fabbricati di categoria A si ottiene moltiplicando per 16 i vani catastali).

Indice Economico = Valore fisso tabellare funzione della categoria catastale dell'immobile.

 Indice Tecnico = Valore fisso scelto da una terna in funzione dell'ubicazione dell'immobile.

Indice di Valore = Valore fisso utilizzato dal 1997 ad oggi pari ad euro 0,85.

E' subito evidente che con questa formula il tributo di bonifica costituisce una semplice percentuale della rendita catastale degli immobili: questo, di fatto, trasforma il "contributo di bonifica" in una "imposta" di tipo erariale come l'IRPEF o l'ICI, illegittima perché contraria alla legge (R.D. 215/33) ed ingiusta perché senza alcun rapporto con i benefici arrecati (art. 12  L.R. n.4/2003).

L'Indice di valore in questa formula dovrebbe rappresentare la quota unitaria da ripartire sui consorziati; tale indice dovrebbe scaturire ogni anno da un apposito "Programma annuale di attività", in pratica un bilancio nel quale si evidenzi l'onere complessivo (la sola manutenzione ordinaria) a carico di tutti i consorziati (vedi all. n. 4 stralcio pag 40); in realtà esso è rimasto lo stesso negli ultimi dieci anni (*) assolutamente indifferente alle variazioni di bilancio dell'Ente divenendo così una vera e propria "tariffa" al pari di una aliquota lCI.

Ciò si è reso possibile, come riportato anche sulle pagine del sito internet del Consorzio di Bonifica, grazie all'aumento esponenziale degli immobili soggetti a tassazione (negli ultimi 10 anni le unità immobiliari censite al Catasto sono passate da 100.000 a 300.000, quasi tutte nuovi fabbricati) che permette al Consorzio, a parità di tariffa, di richiedere ai cittadini-consorziati entrate enormemente superiori ed, aggiungo, non proporzionate ai benefici arrecati.

Questo spiega anche la tassazione a "macchia di leopardo" lamentata da alcuni ricorrenti: in pratica il Consorzio con tale criterio di riparto ha la possibilità di modificare il gettito necessario semplicemente aumentando o diminuendo la base imponibile (gli immobili soggetti al contributo).

La Regione Campania, attraverso numerose interrogazioni da parte dei Consiglieri di diverse appartenenze politiche, ha evidenziato l’illegittimità compiuta del Consorzio di Bonifica chiedendo agli organi preposti (Presidente della Giunta ed Assessore competente) “per quale ragione ed in base a quale supporto normativo i Consorzi di Bonifica ancora oggi tentano di giustificare la richiesta del contributo consortile in ragione di una non identificata e non identificabile generica bonifica integrale”; tanto da spingere alcuni Consiglieri Regionali a presentare una proposta di legge che prevede, nel rispetto del principio dell’autonomia degli Enti Locali, “la possibilità di recessione dei Comuni dai Consorzi di Bonifica”.

La stessa Amministrazione della Città di Pompei, con nota Sindacale del 23/09/2006 prot.n. 4276, per le motivazioni sopra esposte, ha diffidato il Consorzio di Bonifica dal procedere all’approvazione dei ruoli di contribuenza annualità 2003-2004-2005 e conguaglio 2002, chiedendo alla Regione Campania un parere giuridico chiarificatore alla luce delle iniziative intraprese dall’Assemblea dei Sindaci del Comprensorio.

 *) Nota: E’ da precisare per completezza cha dal 2002 l'indice di valore utilizzato per i fabbricati è 0,4675 euro pari al 55% dell’indice di valore originario 0,85 , per effetto della decurtazione prevista dalla legge n. 4 del 2003 art. 13.

Pompei  02 maggio 2007

Il Responsabile

ing. Giuseppe Sabini


AL PRESIDENTE della SETTIMA COMMISSIONE REGIONALE DELLA CAMPANIA

     (Ambiente, Energia, Protezione Civile)

     On. Michele RAGOSTA

     Centro Direzionale Isola F13

               NAPOLI

 

OGGETTO:Richiesta urgente per convocazione della VII° Commissione Regionale, per le problematiche ambientali del fiume Sarno.

 

Il sottoscritto ing. Giuseppe SABINI rappresentante dell’Associazione Comunale dei Verdi di Pompei (NA), unitamente alla sig.ra Santa CASCONE presidente dell’Associazione “TERRITORIO LIBERO”,

PREMESSO

-         che dal mese di ottobre 2006 il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, per tramite della società concessionaria del servizio di riscossione (GEST LINE spa), ha chiesto, notificando onerose cartelle esattoriali, il pagamento del contributo consortile per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e conguaglio 2002 a tutti quei cittadini, e a volte non solo a quelli, i cui immobili ricadrebbero nel perimetro del comprensorio consortile;

-         che tali richieste di pagamento appaiono alla luce del dato normativo regionale e nazionale vigente illegittime per le considerazioni di seguito riportate;

-         che i cittadini a cui sono state inoltrate le cartelle di pagamento del contributo consortile pagano già da anni e precisamente dal 1997 la tariffa del servizio idrico integrato così come istituita dalla legge Galli n° 36/94 che comprende la quota per il servizio della fognatura;

-         che il territorio di competenza del Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno è interessato dai lavori di disinquinamento e sistemazione idraulica del Fiume Sarno e dei canali di scolo; 

CONSIDERATO

-         che il comma 3 dell’art. 13 della Legge regionale n. 4/2003 prevede che “Gli utenti tenuti all’obbligo di pagamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, ai sensi della legge n. 36/94, articolo 14, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica connesso ai servizi di raccolta, collettamento, scolo ed allontanamento delle acque meteoriche fermo restando gli altri obblighi contributivi ove dovuti per bonifica integrale”;

-         che successivamente il legislatore regionale, resosi forse conto della duplicazione del tributo e del permanere dello stesso a carico dei cittadini che già pagano il servizio idrico integrato, ha messo mano al citato art. 13 comma 3° della L.R. 4/2003 che è stato sostituito dall’art.11, comma 1° della L.R. 29/12/2005 n° 24, nei termini che seguono “Non hanno l’obbligo del pagamento del contributo di cui al comma 2 i proprietari di immobili assoggettati alla tariffa del servizio idrico integrato, ai sensi dell’art.14 della legge 5 gennaio 1994 n° 36, comprensiva della quota per il servizio di pubblica fognatura;

-         che tale esenzione dal pagamento del contributo consortile ai sensi del comma 8° dell’art. 13 della L.R. 4/2003 “decorre dal 1° gennaio 2002”;

TENUTO CONTO

-         che, alla luce di quanto detto, intenzione del legislatore è stata quella di voler eliminare l’obbligo per i cittadini al pagamento del contributo consortile non trovando lo stesso più alcuna giustificazione, neanche qualora fosse richiesto in ragione di una presunta e non specificata bonifica integrale;

-         che, sulla base delle precedenti considerazioni, migliaia di cittadini del comprensorio di Bonifica si sono opposti al pagamento del contributo consortile mediante istanza alle Commissioni Tributarie competente le quali, in molti casi, si sono pronunziatate in prima istanza con la sospensione delle cartelle esattoriali;

-         che i contenzioni in essere sono onerosi per i cittadini e certamente gravosi e deleterei per la pubblica amministrazione, costretta a farsi carico di oneri finanziari non indifferenti per la gestione di tale contenzioso;

-         che i lavori in corso per il disinquinamento e sistemazione idraulica del Fiume Sarno e dei canali di scolo risultano da lungo tempo sospesi e la estesa area di cantiere, completamente abbandonata, è diventata una discarica abusiva di ogni tipo di rifiuto;

-         che il perdurare di tale situazione, non solo arreca danni enormi alla collettività, ma rende praticamente impossibile la vita ai numerosi cittadini residenti lungo le strade ed i canali interessate dai lavori.

PERTANTO IN VIRTÙ DI QUANTO ESPOSTO E CONSIDERATO

CHIEDONO

al PRESIDENTE della Settima Commissione Consiliare Regionale della Campania, on. Michele RAGOSTA, in virtù della sua particolare sensibilità alle tematiche ambientali, una convocazione urgente della Commissione stessa al fine di adottare i provvedimenti di competenza finalizzati alla salvaguardia delle migliaia di cittadini che stanno subendo una vera e propria vessazione che li costringe a ricorrere ogni anno presso le Commissioni Tributarie, e precisamente:

1)     sospendere immediatamente l’esazione dei ruoli di contribuenza consortile dall’annualità 2002, 2003, 2004, 2005 e conguaglio 2002 fino ad ora notificate ai cittadini di immobili e terreni ricompresi nel perimetro consortile applicando il principio dell’autotutela;

2)     procedere ad una indagine su tutto il territorio di competenza del Consorzio per verificare lo stato della rete scolante esistente e le effettive opere di manutenzione eseguite dal Consorzio;

3)     non approvare il Piano di Classifica proposta dello stesso Consorzio di Bonifica;

4)     di procedere alla verifica delle opere in corso di esecuzione per il disinquinamento e sistemazione idraulica del Fiume Sarno e dei canali di scolo e promuovere una Commissione di Alta Vigilanza che consenta un maggiore e continuo monitoraggio sull’andamento dei lavori .

In attesa di Vs. sollecito riscontro, si inviano distinti saluti.

Pompei lì 02 maggio 2007