Riflessioni a voce alta su intervista al Presidente Giovanni Amoroso
Arduo è il cammino verso la salvezza, al pari di camminare sul filo di un rasoio
W.Somerset Maugham, 1944
LE IMPROVVIDE ESTERNAZIONI DEL PRESIDENTE
DELLA CONSULTA
Come arcinoto la Corte costituzionale, alloggiata nel Palazzo del
Tribunale vaticano della Sacra Consulta, è con il Capo dello Stato il
supremo organo di garanzia degli assetti costituzionali e della forma
di governo del parlamentarismo razionalizzato, la forma prescelta
in Assemblea costituente. Essa è un sistema di regole costituzionali
e giuridiche pensato per regolare in modo chiaro e puntuali i
rapporti tra Governo e Parlamento, onde evitare l’instabilità politica
e le crisi di governo troppo frequenti (concetto teorizzato dal giurista
Boris Mirkine-Guetzévitch nel secolo scorso, a cavallo tra gli anni
venti-trenta). Siffatta Istituzione trova la disciplina negli artt. 134-137
Cost., ricompresi nella sezione prima del Titolo V, II parte della
Carta fondamentale, per l’appunto intitolato “Garanzie
costituzionali”, e dal collegato disposto della Legge cost. n. 1/53 e
della legge ordinaria n. 87/53, recante la normativa sulla
costituzione e funzionamento della Corte, in attuazione riserva di
legge ex art. 135, co.V,Cost..
La funzione cardine della Corte – cui si connettono le varie
attribuzioni: dal controllo di legittimità costituzionale di leggi ed atti
aventi forza di legge, al sindacato sui conflitti di attribuzione; dalla
giurisdizione penale sulle accuse promosse contro il Presidente per
alto tradimento o attentato alla Carta, al sindacato sull’ammissibilità
del referendum abrogativo a termini dell’art. 75 Cost. – è quella di
garantire la “tenuta costituzionale” del sistema, ponendo in atto
l’operazione ermeneutica per antonomasia demandata al giurista
(l’Interpretazione: Rectsauslegung), del dettato della Magna Charta
in linea con le tendenze evolutive della società e della cultura intesa
in senso lato. Il fatto che non sia prevista alcuna impugnazione
contro le decisioni della Consulta evidenzia proprio il ruolo di
Guardiano di ultima istanza.
Orbene l’attuale Presidente Giovanni Amoroso – classe 1949,
proveniente dalle fila della Magistratura ordinaria – eletto giudice
dalla Cassazione nel 2017 ed insediatosi in scranno di Presidente
nel gennaio 25, succedendo al Prof. Augusto Barbera –
esattamente all’indomani dell’approvazione della riforma elettorale
per il rinnovo delle Camere e senza nemmeno aspettare i tempi di
promulgazione da parte del Presidente della Repubblica della
legge, non ha lesinato il rilascio di ampia e articolata intervista a
tutta pagina al principale quotidiano nazionale (cfr. pg. 6 Corsera
del 9.10.26).
Il varo definitivo della vexata lex cd. Stabilicum aut melonellum era
avvenuto da poche ore, con 227 voti favorevoli e 164 contrari, in
clima tesa e con le vibranti proteste, nelle aule e fuori, delle forze
d’opposizione al governo Meloni, che hanno stigmatizzato il
provvedimento come “legge truffa” ed invocato il pronto ricorso al
Giudice delle leggi, che il Presidente Amoroso, in imminente
scadenza (13.11.26 cessazione incarico, ma già non parteciperà
più ad alcuna camera di consiglio) dalla prestigiosa carica, con
singolare tempismo ha reso esternazioni a tutto campo, specie
sull’oggetto della riforma in itinere.
Interpellato dal giornalista se “una eventuale pronuncia sulla
costituzionalità della legge elettorale arrivasse in tempo”, prima
dello svolgimento prossima tornata elettorale, ha risposto:
“Dipende; se si volta alla scadenza naturale della legislatura sì (…)
nell’ipotesi del voto in primavera si rischierebbe di arrivare sul filo”,
non si è trattenuto dallo specificare che “la Corte potrà decidere di
dimezzare i tempi, è l’unico strumento di cui dispone per
accelerare” .
Ora assodato che tale pensiero non costituisce anticipazione di un
giudizio sul merito ma solo un’opzione regolamentare, è indubbio
che costituisca singolare esternazione, dal punto di vista politico.
Cosa succederà, ad esempio se il successore a guida del Collegio
costituzionale fosse di diverso avviso? Ci si stracceranno le vesti,
tacciandolo di collateralismo all’attuale maggioranza, quando lo
stesso Amoroso ha ricordato il precedente della declaratoria di
incostituzionalità di norma del Rosatellum, sopravvenuta alla sua
applicazione.
E’ pacifico che il Presidente Amoroso verosimilmente non solo non
deciderà, ma nemmeno potrà calendarizzare o dare istruzioni
regolamentari su eventuali questioni di costituzionalità della legge
elettorale, ma la sua opinione su “una corsia preferenziale”
rappresenta una manifestazione improvvida, nel dato contesto di
acceso dibattito politico.
Il Giudice delle Leggi, conosce oltre l’art. 111 Cost. la
giurisprudenza della Corte di Strasburgo (diritto vivente CEDU), per
cui ogni giudice di qualsiasi ordine e grado, non deve esser
soggetto terzo ed imparziale, ma anche apparire tale extra omnes;
ovvio che nessun intende privare il Presidente della Consulta del
possibile esercizio del diritto di critica, quale estrinsecazione della
fondamentale libertà di manifestazione del pensiero spettante ad
ogni cittadino ex art,21 Cost., a prescinder dal fatto che rivesta
carica pubblica preminente, né di predisporsi – una volta cessato
dall’incarico ricoperto per 9 anni –qualche forma di “partecipazione
attiva” al dibattito politico.
Ma nelle more dei promulgazione della legge di riforma elettorale e
nel medesimo giorno in cui (venerdi pom.) le sale della Consulta
ospitavano il Presidente Sergio Mattarella, intervenuto alla
presentazione dell’ultimo libro di Giovanni Pitruzzella, altro giudice
costituzionale e docente universitario, Amoroso avrebbe potuto
soprasseder dal richiamare l’attenzione della stampa sul suo
convincimento, se non altro per ragioni di mera opportunità.
Il prestigio di cui una Suprema magistratura deve godere, per
svolgere il ruolo di strenuo difensore di valori, regole e principi
sanciti nella Carta del 1948, non è dato esclusivamente
dall’autorevolezza dei pronunciamenti, ma anche
dall’appropriatezza dei comportamenti serbati dai suoi membri, in
primis il Presidente,
E’ vero che l’imperversare dell’infocrazia e dell’era mediatica – di
cui son segni i comunicati stampa diramati prima del deposito delle
motivazioni della sentenza, appena conclusa la camera di consiglio
– inevitabilmente comporta, con l’accessibilità più generalizzata,
anche la dequotazione del prestigio dell’attività del giudice
costituzionale, cosicchè degli analisti parlano di “processo
mediatico al contrario”; tuttavia segno preoccupante è il
considerevole calo della fiducia dell’opinione pubblica nella
Consulta: nel 2016 al 72%, nel 2024 sol al 51% secondo i più
accreditati sondaggi demoscopici.
Il tutto senza considerare le critiche al mancato uso del self
restraint, in pronunce – specie di monito al Parlamento – percepite
quali atti di “reindirizzo politico”: quelle dello stop alla riforma
sull’autonomia differenziata, pure per mancata individuazione LEP,
quelle sul fine vita e legalizzazione eutanasia , sul salario minimo,
nonché -last but not least – glòi eclatanti revirement nellarco di 18
mesi sul carcere ostativo e la preclusione alla liberazione
condizionata per i condannati di mafia non collaboranti (sent. n.
32/20 e ordd. Nn.97/21 e 122/22).
In sintesi, molte delle considerazioni palesate nell’intervista a
carattere generale il Presidente ben avrebbe potuto differirle a
discorso in sede di commiato, mentre per quelle di più impattante
pregnanza politica sui profili di criticità della riforma e degli eventuali rimedi
la sede usata non sembra appropriata.
Roma, 10 ottobre 26, SDC
Avv Jacopo S. Francesco Bartolomei