Ambiente

Prima Conferenza Internazionale “Napoli l’Ambiente al centro del Mediterraneo al centro dell’Europa PDF Stampa E-mail
Scritto da Enzo Magaldi   
Il 30 ed il 31 maggio 2006 si è tenuta a Napoli la Prima Conferenza Internazionale “Napoli l’Ambiente al centro del Mediterraneo al centro dell’Europa” con la partecipazione dell’Earth Council Alliance e con il patrocinio della Camera di Commercio e dell’Artigianato di Napoli, evento al quale ho avuto il privilegio di essere invitato,ponendo in rete l’ampio programma.

Enzo Magaldi.

Leggi tutto…

 

Il carro di Mirabella Eclano. Articolo tratto dal quotidiano Buongiorno Irpinia del 16/10/2010 PDF Stampa E-mail
Scritto da administrator   
La festa del carro di Mirabella Eclano (AV) offre all’arch. Franco Cassano lo spunto per una riflessione sulla realtà urbanistica ed architettonica dei luoghi dell’alta Irpinia. Enzo Magaldi

 

 

 

 

Il carro e la mediocrità dello spazio urbano

Assistere oggi alla “grande tirata” del Carro di Mirabella Eclano, festa rituale con cadenza annuale, nel sabato che precede la terza domenica di settembre, credo che meriti un approfondimento che vada al di là della semplice cronaca della spettacolare festa di popolo, della straordinaria macchina da festa: un monumentale obelisco di paglia e legno costruito su di un carro trainato da buoi, che rimanda immediatamente, nelle forme e nei rapporti, all’obelisco dell’Immacolatella, in marmo bianco e bardiglio, realizzato nel settecento in Napoli, nella piazza del Gesù.
Insomma una vera e propria opera d’arte, progettata intorno al 1600 e successivamente perfezionata nella II metà dell’ottocento da Stanislao e Generoso Martino. La stessa è miracolosamente sopravvissuta fino ai nostri giorni grazie al paziente lavoro di eccellenti artisti artigiani ancora attivi nei territori dell’Irpinia.
Nata come rito di ringraziamento, la cui eco va rintracciata nelle antiche feste pagane, proponeva  simbolicamente l’abbraccio tra due mondi, due culture, quella contadina e quella urbana, materializzato in un percorso, immutato da sempre, di circa due chilometri, fortemente antropizzato e disordinatamente urbanizzato soltanto da alcuni decenni.

Leggi tutto…

 

Anche Mirabella Eclano ha il suo ecomostro PDF Stampa E-mail
Scritto da Enzo Magaldi   
Sempre attenti all’Ambiente ed a ciò che con esso impatta ,poniamo in rete, condividendone totalmente i contenuti, l’artricolo scritto dall’architetto Franco Cassano e pubblicato sul quotidiano Buomgiorno Campania del 16 settembre 2009.    Enzo Rosario Magaldi

 

«E adesso anche Mirabella ha il suo Ecomostro»

Dall’architetto Franco Cassano, Consigliere dell’Ordine degli Architetti di Napoli, Funzionario del Settore Urbanistica della Regione Campania, Responsabile dell’Ufficio Antiabusivismo della Regione Campania, riceviamo e volentieri pubblichiamo: «L’ultimazione dei lavori del parcheggio multipiano sul bordo a sud del Centro Storico di Mirabella Eclano, ritengo che richieda, a mio avviso, una necessaria, sia pure tardiva, rigorosa discussione.

Leggi tutto…

 

Ancora su solare termodinamico PDF Stampa E-mail
Scritto da Enzo Magaldi   
Segnalo ancora che domani a Monaco di Baviera si riuniscono i rappresentanti di 20 grandi aziende tedesche per un progetto straordinario di 400 miliardi di Euro  per realizzare  nel deserto una rete di centrali a concetrazione termica dal Marocco all’Algeria e ceninaia di impianti  hi.tech di medie dimensioni.
Mi sembra veramente la strada giusta che compendia interessi  ambientali socialmente sotenibili.Invito a leggere l’articolo di Maurizio Ricci su Repubblica  “La domenica di Repubblica”.
Enzo Magaldi

 

Solare Termodinamico PDF Stampa E-mail
Scritto da Enzo Magaldi   
Bisogna puntare sulla evoluzione del solare termodinamico.Mi pare tra  le priorità che il mondo ambientalista debba sostenere. A tal proposito riportiamo l’accordo  sottoscritto il 15//6/09 con le autorità egiziane. (tratto dal sito rinnovabili.it)

 

 

Roma, 15 giugno 09
Gli accordi “rinnovabili”
Enea in Egitto per il solare termodinamico

Luigi Paganetto, Presidente dell’Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente ha firmato un accordo con l’Accademia scientifica egiziana per la realizzazione di una centrale solare termodinamica

(Rinnovabili.it) – Tecnologia Enea, suolo egiziano e un accordo internazionale: questo alla base della nuova centrale solare termodinamica che sorgerà nel paese africano.
 
Una chiave per dire NO all’omertà PDF Stampa E-mail
Scritto da Enzo Magaldi   

COMUNICATO STAMPA

Le Associazioni del territorio continuano nella lotta contro la gestione commissariale del Consorzio di Bonifica dell’Agro-Sarnese-Nocerino, ed organizzano il pellegrinaggio della speranza.

L’appuntamento per domenica 22 marzo 2009 alle ore 8.00 in Piazza Bartolo Longo in Pompei dove saranno raccolte simbolicamente le chiavi delle nostre case.

Leggi tutto…

 

A proposito di nucleare PDF Stampa E-mail
Scritto da Enzo Magaldi   
Molto significativo che anche da Cernobbio si levino voci autorevoli in netto contrasto con la necessità    economica e di sviluppo del Paese di una svolta  nucleare per ciò che concerne la produzione di energia. L’economista Lovins ha portato proprio a Cernobbio al centro del dibattito importanti dati che vanno   in netta controtendenza con i propositi italiani ed di una parte dei nostri parteners europei sulla svolta nucleare.Inaspettatamente   ,infatti, si evince dall’articolo pubblicato   sulla “Stampa” di sabato 6 settembre come la microgenerazione elettrica fatta di sole di vento batte il nucleare..
Leggi tutto…

 

Salviamo la Cecchignola PDF Stampa E-mail
Scritto da Enzo Magaldi   
Scorcio dell’area che da almeno 10 anni  si tenta di salvare dalla speculazione cementizia (un’area di 168 ettari dentro il tessuto urbano della città a sud della Capitale).Questa immagine ci ricorda che la presenza riformista nel territorio è fondamentale per tutelare il nostro patrimonio ambientale e storico.  Enzo Rosario Magaldi

 

Parigi rimunicipalizza l’acqua della città PDF Stampa E-mail
Scritto da Enzo Magaldi   
Interviste ad Anne Le Strat (Assessore alla ripubblicizzazione della Municipalità di Parigi) e al Sindaco Bertrand Delanoe. Tratto da www.paris.fr

Dopo 25 anni di gestione privata, Parigi rimunicipalizza l’acqua della città.

La decisione è arrivata nella riunione del consiglio di ieri, e a giorni si attende un decreto che autorizzerà il ritorno in mani pubbliche  del servizio idrico integrato.Dopo venticinque anni di gestione privata dell’acqua della città, il consiglio comunale alla Maire di Parigi ha deciso per una repentina inversione di rotta.

 
Leggi tutto…

 

Entro il 2050 ci serve un altro pianeta PDF Stampa E-mail
Scritto da Enzo Magaldi   
Una nuova battaglia di sensibilizzazione per i Verdi Italiani ed Europei. Federazione Verdi Scalea (Cs)

Entro il 2050 ci serve un altro pianeta. Tratto da www.periodicoilfaro.it

Esaurite le risorse se continua l’attuale ritmo di consumo di acqua, suolo fertile e foreste. Emirati Arabi e Usa i Paesi “peggiori”La presenza dell’uomo sulla Terra è sempre più ingombrante e la sua «impronta» sta lasciando un segno che rischia di essere indelebile. Un pianeta non basta: nel 2050 ce ne vorranno «due», se continua l’attuale ritmo di consumo di acqua, suolo fertile, risorse forestali, specie animali tra cui le risorse ittiche: gli ecosistemi naturali si stanno degradando ad un ritmo impressionate, senza precedenti nella storia della specie umana.
Leggi tutto…

 

Gassificazione      
Scritto da Enzo Magaldi   
LINKS

Articolo di Angela Amato pubblicato su “Il Denaro” sul progetto di un Gassificatore a basso costo di Ettore del Giudice

Enciclopedia WIKIPEDIA

ENEA

Fonte:Federazione dei Verdi di Salerno

AMBIENTE

DISSOCIAZIONE MOLECOLARE (GASSIFICAZIONE) DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Il processo di dissociazione molecolare (c.d. gassificazione) è una tecnologia nota da tempo e grazie al ridotto impatto ambientale potrà  costituire una importante alternativa alla termovalorizzazione. La raccolta differenziata rimane comunque al centro delle nostre attenzioni: essa può e deve essere sviluppata anche in Campania. L’emergenza non può essere l’alibi per giustificare i ritardi.

Il principio della dissociazione molecolare si basa sul fatto che tutti i materiali a base di carbonio, dal legno ai rifiuti di plastica o carta, possono essere gassificati, cioè trasformati, in un prodotto gassoso o gas di sintesi, che può essere utilizzato come gas combustibile nelle centrali elettriche, negli impianti di teleriscaldamento, ecc. A fronte di un monitoraggio della compatibilità  ambientale del trattamento e di un’attenta analisi dei costi e dei benefici, la dissociazione molecolare può costituire un’alternativa alla tradizionale termovalorizzazione per combustione, rispetto alla quale presenta diversi vantaggi.

Una prerogativa indiscutibile è costituita dalla possibilità  di valorizzare le frazioni di rifiuto residuale successive alle operazioni di raccolta differenziata. Il rifiuto residuale, che per motivi tecnici ed economici non può essere inviato alle filiere del riciclo, contiene infatti ancora una grande quantità  di energia che può essere recuperata attraverso il. sistema della dissociazione molecolare, producendo un minor volume di gas, pari a circa un terzo di quello emesso da un impianto di combustione tradizionale e residui (ceneri) di post-combustione non pericolosi. Nel processo di dissociazione molecolare i rifiuti sono riscaldati a temperature inferiori ai 400 °C in presenza di quantità  estremamente limitate di aria. In tale processo il materiale gassifica, viene cioè distillata la frazione organica dando origine ad un gas che, non essendo ancora stato ossidato, possiede un potere calorifico piuttosto elevato. La dissociazione molecolare può essere definita come il processo di conversione termochimica di un liquido o un solido a matrice carboniosa in un gas combustibile, in presenza di un agente gassificante.

La conversione termochimica è una trasformazione chimica di una sostanza caratterizzata o dal consumo di energia o dalla produzione di energia sotto forma di calore.

Per matrice carboniosa si intende una sostanza la cui struttura chimica è basata su lunghe catene, più o meno ramificate, di atomi di carbonio, il che coincide praticamente con tutte le sostanze di origine organica. Infine, l’agente gassificante è un composto gassoso in grado di intervenire sulle caratteristiche del mas prodotto, sia modificando gli equilibri in fase gassosa, sia favorendo la decomposizione della matrice solida.

Il principale motivo di interesse dell’applicazione dei processi di pirolisi e massificazione ai rifiuti solidi e urbani e prodotti derivati è legato alla possibilità  di trasformare materiali a base organica, disomogenei e difficili da stoccare, in prodotti con buone proprietà  combustibili, caratteristiche qualitative costanti e maggior flessibilità  di utilizzo.

Principali differenze fra i sistemi:

EFFICIENZA DISSOCIATORE MOLECOLARE (400 °C)

(dimensionamento modulare)

Totale : 70%

Elettrica : 20%

Termica : 50%

EFFICIENZA INCENERITORE (1300 °C)

(dimensionamento fisso)

Totale : 60%

Elettrica : 10%

Termica : 50%

Dall’esame delle quantità  di polveri ed altri inquinanti prodotti si desume che è necessario oggi utilizzare tecnologie più moderne e, del resto, è questo l’indirizzo dato dall’attuale Governo con il Decreto legge 9 ottobre 2006, n. 263 Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dei, rifiuti nella regione Campania.), all’art. 3 (Affidamento del sevizio di smaltimento dei rifiuti sulla base delle migliori tecnologie disponibili). Sono disponibili, infatti, Termodistruttori che con. processi di pirolisi. e gassificazione consentono di abbattere, in maniera drastica sia i gas che le polveri. La pirolisi e gassificazione sono processi che per mezzo della decomposizione termica, spezzano le molecole delle sostanze organiche senza bisogno di agenti ossidanti. La gassificazione è una parziale ossidazione, non catalitica di una sostanza solida, liquida o gassosa che ha l’obiettivo finale di produrre un combustibile gassoso, formato principalmente da ossido di carbonio, idrogeno e secondariamente, da circa. 2-3% di idrocarburi leggeri come il metano. Agenti ossidanti in questo caso possono essere l’acqua e l’anidride carbonica. L’ottenimento di questi risultati e possibile con l’utilizzo di un reattore termico nel quale siano state create le condizioni per far avvenire queste reazioni con i massimi rendimenti e in piena sicurezza.

Con la pirolisi si possono ottenere i seguenti risultati:

– gassificazione dei rifiuti solidi, liquidi e /o fangosi di qualsiasi natura;

– produzione di gas contenenti idrogeno, ossido di carbonio e idrocarburi;

– drastica riduzione degli inquinanti, come i composti dello zolfo, gli ossidi di azoto e il monossido di carbonio;

– riduzione delle dimensioni dell’impianto;

– grande flessibilità  nella scelta tra produzione di energia elettrica e termica.

In ogni caso, si ritiene opportuno:

– Dimensionare il progetto alla reale necessità  considerando prioritaria e privilegiando la raccolta differenziata con riciclaggio;

– L’uso di moderne tecnologie che garantiscono un impianto maggiormente ecocompatibile con minor impatto sulla salute dei cittadini che utilizzi il processo di pirolisi e gassificazione.

L’impianto di gassificazione ed elettrodissociazione del syngas risolve la fase terminale del ciclo integrato di gestione dei rifiuti con il recupero di energia e di materia stabile, immediatamente utilizzabile. Si tratta di una tecnologia che utilizza processi industriali consolidati in una integrazione innovativa. Allo stato esistono impianti industriali funzionanti di gassificazione-dissociazione.

La tecnologia è composta fondamentalmente dai seguenti sistemi integrati:

*

Reattore di gassificazione;
*

Camera di dissociazione molecolare.

Il syngas in uscita dal reattore passa in una camera di dissociazione costituita da un reattore, ove il syngas rimane per il tempo sufficiente per rompere i legami organici complessi. Successivamente il syngas viene trattato per alimentare un motore a gas. L’acqua viene recuperata e riciclata nel processo. In alternativa all’utilizzo del syngas in motori, è da avviare la sperimentazione della produzione di combustibile liquido, più facilmente fruibile e trasportabile (il gas di sintesi può essere combinato con acqua per produrre idrogeno (gas reforming), che a sua volta alimentando celle a combustibile “fuel cells” produce energia elettrica con efficienze elevatissime).

L’energia per la gassificazione è data dall’aria calda immessa nel reattore, ottenuta da una frazione del syngas prodotto, e dall’energia dai rifiuti, mentre la dissociazione è ottenuta con arco voltaico alimentato con energia elettrica.

Sintesi della tecnologia:

*

Non è una combustione, ma gassificazione e dissociazione molecolare;
*

Tecnologia semplice e robusta;
*

Recupera energia dai rifiuti e dal syngas producendo energia elettrica e calore;
*

Lunga durata dei refrattari;
*

Impianti di dimensioni ridotte.

La dissociazione molecolare/gassificazione controllata, raggiunge quindi l’obiettivo di ottenere dalla massa caricata la massima quantità  possibile di un combustibile nobile: il gas sintetico. Il processo prevede che il sistema funzioni in difetto di ossigeno e senza che il materiale caricato bruci, in modo da spingerlo verso la produzione più alta possibile di gas di sintesi (oltre il 95%), un combustibile nobile, nella cui ossidazione termica si ha un impatto inquinante sui fumi che è di diversi ordini di grandezza inferiore rispetto a quelli prodotti dalla combustione di materia organica solida.

Masse a base organica: biomasse; Rifiuti organici; Rifiuti solidi urbani anche non selezionati; Rifiuti industriali; Rifiuti speciali; Copertoni.

I vantaggi legati a questa tecnologia, ormai ampiamente utilizzata sia negli USA che nel Nord Europa, sono da ricercarsi in ragioni di ordine ecologico ed economico.

Dal punto di vista ecologico l’utilizzo di questa tecnologia è evidenziato da un processo che riduce in cenere inerte i materiali a base organica senza fondere i metalli ed il vetro grazie alle basse temperature utilizzate (400 °C).

Dal punto di vista economico lo sfruttamento dell’impianto per la produzione di energia elettrica e di calore partendo dall’utilizzo di biomasse o da rifiuti consente di generare interessanti ricavi economici.

Caratteristiche di un Impianto da 2000 Kg/h di RSU (35.000 abitanti)

Ingombro in pianta:

*

Un edificio di circa 500 mq alto 6 m è sufficiente a contenere sia la gassificazione che la generazione di energia ed impianti accessori.

Elementi dell’impianto:

*

L’impianto è costituito da 4 unità  di gassificazione da 60 mc (12 Ton);
*

Un sistema di generazione elettrica basato su turbina a vapore;
*

Un sistema di trattamento fumi.

Combustibile:

*

L’impianto è in grado di gestire 2000 Kg/h di materiale a base organica equivalenti a: 48 Ton/giorno o 16.000 Ton/anno;
*

Il potere calorico inferiore del combustibile è fissato in 3,25 KWh/Kg (media del Rifiuto Solido Urbano).

Energia Prodotta:

*

Elettrica: 1,2 MW equivalente a 9.600 MWh / anno;
*

Termica: 2,5 MW ad una temperatura > 90 °C equivalente a 20.000 MWh / anno.

BUDGET dei RICAVI

VALORI DI RIFERIMENTO DEI RICAVI

Vendita di energia elettrica (MWh):  ‚¬ 60 (GRTN)

Vendita della potenza termica (MWh):  ‚¬ 50

Certificati Verdi (per 12 anni) (MWh):  ‚¬ 110

Conferimento dei rifiuti (Ton):      ‚¬   70

Energia Elettrica Prodotta (MW): 1,2

Energia Termica Prodotta (MW): 2,5

Ore di funzionamento impianto (h/anno): 8.000

RICAVI per un impianto da 2.000 Kg/h (16.000 T/anno)

Vendita di energia elettrica (MWh):  ‚¬ 576.000

Vendita della potenza termica (MWh):  ‚¬ 1.000.000

Certificati Verdi (per 12 anni) (MWh):  ‚¬ 1.056.000

Conferimento dei rifiuti (Ton):  ‚¬ 1.120.000

Totale Ricavi :  ‚¬ 3.752.000

La politica sui ricavi dipende fortemente dal gestore del sistema. In particolare i ricavi provenienti dalla fonte termica potrebbero voler essere completamente devoluti a favore di incrementi occupazionali legati all’insediamento di serre agricole da sviluppare in prossimità  dell’impianto piuttosto che devoluti a pubblica utilità  per il riscaldamento di edifici pubblici come scuole o piscine.

BUDGET dei COSTI

COSTI per un impianto da 2.000 Kg/h (16.000 T/anno)

Investimento:  ‚¬ 10.000.000

Si ipotizza che l’investimento sia interamente finanziato da un mutuo da rimborsare con 12 rate annuali costanti ad un tasso di interesse fisso pari al 5%

Valore rata mutuo (Capitale + Interessi):  ‚¬ 1.128.254

Contratto di manutenzione ordinaria (3% dell’investimento):  ‚¬ 300.000

Costi per il personale dell’impianto ( 1+ 4)  ‚¬ 150.000

Costi generali (5% dei ricavi): ,  ‚¬ 187.600

Costi di smaltimento ceneri:  ‚¬ 56.000

Imposta di fabbricazione dell’energia elettrica:  ‚¬ 86.400

Totale Costi:  ‚¬ 1.908.254

Risultato Lordo:  ‚¬. 1.843.746

 

Raccolta differenziata      
Scritto da Enzo Magaldi   
call center ‘PARTECIPA ANCHE TU’: 081-2444081

dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 20 per segnalare rifiuti non raccolti.

RACCOLTA DIFFERENZIATA (R.D.)

(aggiornato al 21/09/2008)

a cura di Bruno Isaia

Secondi i dati comunicati da ASIA, la raccolta Porta a Porta, nella prima settimana di settembre 2008, nel quartiere dei Colli Aminei del comune di Napoli ha raggiunto i risultati di grandi città come Torino ove la raccolta differenziata porta a porta in alcuni quartieri ha superato la soglia del 60% nel maggio 2007.

Per sapere le percentuali di raccolta differenziata a Napoli e provincia visitate il sito del Sistema Informativo Rifiuti del consorzio CONAI (incompleto per mancanza di dati esatti ufficiali!).

L’andamento della RD in Italia si può evincere dai rapporti di Legambiente sui ‘Comuni ricicloni’ del 2005 (pdf di 4,83 MB), del 2006 (pdf di 5,07 MB), del 2007 (pdf di 2,79 MB) e del 2008 (pdf di 6,39 MB).

Nel mese di febbraio 2008 il comune di Napoli e l’ASIA hanno distribuito l’opuscolo ‘ECOVADEMECUM’ (versione 1, versione 3) che ‘spiega’ tutti i modi di fare la ‘differenziata’!

Dal 28 aprile 2008 è partito il progetto “Cartaviva” per sistematizzare in tutti gli uffici pubblici della Campania un efficiente sistema di raccolta differenziata.

Nel mese di Luglio 2008 è iniziata nel quartiere dei Colli Aminei del comune di Napoli la raccolta Porta a Porta. (progetto, manuale istruzioni, dizionario rifiuti).

Con l’art. 11 del  DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 90 si è ‘spinta’ la RACCOLTA DIFFERENZIATA con varie soluzioni tra cui la  maggiorazione della tariffa di smaltimento rifiuti per chi non raggiunge gli obiettivi …

Inoltre segnaliamo alcune guide distribuite in altre città:

Torino (società  A.M.I.A.T.): ecovadecum, guida per la raccolta differenziata porta a porta, guida  per la raccolta stradale.

Pelago, Pontassieve, Rufina … (a Est di Firenze – società A.E.R.): Video didattico sulla R.D. porta a porta, Dizionario dei Rifiuti.

RIFIUTI INGOMBRANTI (vecchi mobili, poltrone, sedie, materassi, elettrodomestici usati, computer in disuso o altri materiali ingombranti):

 

Per i PRIVATI, la società ASIA NAPOLI preleva GRATUITAMENTE a DOMICILIO i Vs. rifiuti ingombranti. Basta chiamare il

numero verde 800.16.10.10

dalle 08.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì e dalle 09.00 alle 13.00 il sabato. Le operatrici del Call Center ti indicheranno quando portare in strada, all’ingresso del tuo palazzo o vicino al contenitore dei rifiuti, i materiali di cui vuoi liberarti.

Scuole ed Università coinvolte nel progetto Educambiente per favorire la R.D.: (1) Elenco Scuole – (2) Elenco Università .

Cosa mettere nei contenitori della raccolta differenziata:

Contenitore SI NO
 
  • Giornali  e riviste;
  • Libri e Quaderni;
  • Fotocopie e fogli vari (togliendo le parti adesive in plastica o in metallo);
  • Carta da pacchi;
  • Cartoni piegati;
  • Sacchetti di carta;
  • Scatole per alimenti;
  • Cartoni per bevande (Latte, succhi di frutta … in Tetrapack)
  • Scatole e imballaggi di cartone.

N.B. Conferire i materiali puliti e piegati.

  • Cartoni  per pizza unti
  • Tovaglioli di carta usati;
  • Fazzoletti di carta usati;
  • Carta oleata;
  • Carta carbone;
  • Pergamena;
  • Cellophane;
  • Copertine plastificate.
Contenitore SI NO
 
  • Bottiglie e flaconi in plastica;
  • Buste, vaschette e pellicole in plastica;
  • Vaschette e fogli in alluminio;
  • Lattine per bevande;
  • Bombolette spray;
  • Scatolette e contenitori metallici (Barattoli delle pelate, scatolette del tonno … ).

N.B. Svuotare con cura tutti i contenitori. Schiacciare le bottiglie, i flaconi e gli altri contenitori di plastica.

  • Piatti monouso;
  • Bicchieri monouso;
  • Posate monouso;
  • Contenitori di sostanze tossiche o infiammabili.
Contenitore SI NO
 
  • Bottiglie di vetro;
  • Barattoli di vetro;
  • Contenitori di vetro.

N.B. Svuotare con cura e risciacquare i contenitori in vetro.

* I contenitori di plastica, vetro, alluminio etc.. vanno risciacquati per evitare cattivi odori.

  • Contenitori di grandi dimensioni;
  • Lampade al neon;
  • Lampade alogene.
Contenitore SI NO
 
  • Pile esaurite;
  • Farmaci scaduti.
  •  

N.B. Trovi i contenitori per le pile presso i tabaccai e i rivenditori di materiale elettrico.

Trovi i contenitori per i farmaci presso le farmacie.

  • Non buttare pile e farmaci nei cassonetti o negli altri contenitori della raccolta differenziata.
ECOPIAZZOLE SI NO
 
  • Vecchi indumenti, stracci, scarpe ..
  • Piccoli elettrodomestici
  • Vetro …
  • Plastica, Lattine ..
  • Carta, …

Indirizzi delle ecopiazzole aggiornato

 
ALTRI MATERIALI SI NO
 

chiamare il numero verde

800.16.10.10

 

  • Le lastre o i grandi contenitori di vetro;
  •  i rottami metallici, le batterie per auto, gli olii minerali e vegetali;
  • i materiali edili di risulta da piccoli lavori di manutenzione domestica
  • i contenitori per i solventi, le vernici, ecc. (etichettati T/F)
 
Contenitore SI NO
 
  • avanzi di cucina cotti e crudi, piatti e bicchieri monouso,  pannolini,tovaglioli e fazzoletti di carta, carta assorbente, ecc., fiori recisi e piante, piatti, tazze, vasi in ceramica e porcellane varie, carta plastificata e oleata, rasoi usa e getta, accendini, giocattoli, videocassette e musicassette, ecc.
  • Non buttare rifiuti ingombranti, cartoni, vetro, prodotti pericolosi, materiale edile di risulta e tutto ciò che ti e’ stato indicato precedentemente.

 

 

GRIGIO:

Â

Cambia la raccolta

Scarti 2005

Sintesi Normativa

 

Documenti ufficiali sui rifiuti      
Scritto da Enzo Magaldi   
AGGIORNATO al 15/10/2008

a cura di Bruno Isaia

DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 90: Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile. (GU n. 120 del 23-5-2008 )

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

sito COMMISSIONE 1997-98

sito COMMISSIONE 1997-2001

sito COMMISSIONE XIV legislatura

sito COMMISSIONE XV legislatura

RELAZIONE del 23/12/2007

SEDUTA del 19/12/2007

RELAZIONE del 13/06/2007

bozza del 27/02/2008 della Relazione finale (pag. 371 – PDF 4,8 MB)

Relazione finale (pag. 304 – PDF 3,42 MB) del 27/02/2008

Sito del sottosegretario Bertolaso per l’emergenza rifiuti in Campania

COMMISSARIATO di GOVERNO EMERGENZA RIFIUTI CAMPANIA

Sito realizzato dall’Uff. Informatico del Commissariato di Governo Emergenza Rifiuti (O.P.C.M. 3653/08 – prefetto Goffredo Sottile): www.cgrcampania.com.

Sito del prefetto De Gennaro e del Gen. Giannini (O.P.C.M. 3639/08): http://www.cgrcampania.it/home.html.

(dal sito www.cgrcampania.it i file inerenti lo Studio di Impatto Ambientale della Discarica di Savignano)

Adeguamento Piano Regionale Rifiuti – Marzo 2006

 

28 Dicembre 2007

 

COMUNE di NAPOLI

Piano per la R.D. del Comune di Napoli (febbraio 2008)

Estratto dal PIANO REGIONALE RIFIUTI URBANI DELLA REGIONE CAMPANIA – 08/10/2007

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

2.1 NORMATIVA COMUNITARIA

Strategia sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti

Comunicazione della Commissione, del 21 dicembre 2005, intitolata: “Portare avanti l’utilizzo sostenibile delle risorse – Una strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti” [COM (2005) 666].

La strategia sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti è una delle sette strategie tematiche previste dal Sesto programma d’azione per l’ambiente adottato nel 2002.

Essa stabilisce gli orientamenti dell’azione dell’Unione europea e descrive i mezzi che permettono di migliorare la gestione dei rifiuti.

La strategia è volta alla riduzione degli impatti ambientali negativi generati dai rifiuti lungo il corso della loro esistenza, dalla produzione fino allo smaltimento, passando per il riciclaggio.

Tale approccio permette di considerare i rifiuti non solo come una fonte d’inquinamento da ridurre ma anche come una potenziale risorsa da sfruttare.

Restano validi gli obiettivi della normativa comunitaria già  fissati prima dell’adozione della strategia:

*

limitazione dei rifiuti;
*

promozione del loro riutilizzo, del loro riciclaggio e del loro recupero.

Tali obiettivi sono parte integrante dell’approccio basato sull’impatto ambientale e sul ciclo di vita delle risorse.

Questa strategia vuole creare nuove possibilità  di gestione dei rifiuti tese a diminuire le quantità  smaltite nelle discariche, a recuperare una maggiore quantità  di compost ed energia dai rifiuti e a migliorare quantitativamente e qualitativamente il riciclaggio. I principali benefici previsti, data l’importanza che tale strategia riserva all’impatto ambientale, sono una maggiore efficacia e un migliore rapporto costo-efficacia, una diminuzione dei costi e degli ostacoli alle attività  di riciclaggio e una riduzione dell’inquinamento provocato dai rifiuti, in particolare le emissioni di gas a effetto serra.

Miglioramento del quadro legislativo generale

La strategia prevede la semplificazione della legislazione in vigore. Ciò avviene in particolare attraverso la fusione della direttiva quadro sui rifiuti con la direttiva sui rifiuti pericolosi e quella sugli oli usati, attraverso l’eliminazione delle sovrapposizioni tra la direttiva quadro sui rifiuti e la direttiva IPPC (per quanto riguarda, ad esempio, il rilascio delle autorizzazioni), nonchà© attraverso il consolidamento delle tre direttive sui rifiuti provenienti dall’industria del biossido di titanio.

Prevenzione dell’impatto negativo dei rifiuti

La strategia prevede di limitare la produzione di rifiuti, ma non fissa obiettivi globali quantificati in materia poichà© questi ultimi non comportano necessariamente un miglioramento a livello ambientale. Infatti, alcune tecniche che permettono un’importante riduzione del volume di rifiuti si rivelano più inquinanti rispetto ad altre.

La strategia che mira a prevenire la produzione di rifiuti verte principalmente sulla riduzione dell’impatto ambientale dei rifiuti e dei prodotti destinati a diventare rifiuti. Per essere efficace, tale diminuzione d’impatto deve essere applicata all’intero ciclo di vita delle risorse. Un fattore importante per la riuscita di tale strategia è quindi l’applicazione degli strumenti istituiti nel quadro della normativa comunitaria in vigore, come la diffusione delle migliori tecniche disponibili o l’ecoprogettazione dei prodotti.

La strategia offre inoltre un quadro coordinato per la realizzazione di azioni nazionali specifiche. La nuova proposta di direttiva quadro sui rifiuti prevede infatti l’obbligo, per gli Stati membri, di elaborare programmi volti a prevenire la produzione di rifiuti che comprendano obiettivi specifici di prevenzione da attuare al livello più appropriato e che siano accessibili al pubblico.

Tale approccio basato sul ciclo di vita dei prodotti e dei rifiuti implica che si migliorino le conoscenze sull’impatto che l’utilizzo delle risorse provoca in termini di produzione e gestione dei rifiuti, e che si utilizzino in modo più sistematico le proiezioni e i modelli.

Tale approccio è complementare rispetto a quello contenuto nella direttiva IPPC sulla politica integrata dei prodotti e alla strategia per l’uso delle risorse naturali . Un approccio di questo tipo permette di ridurre le pressioni ambientali (esaurimento ed inquinamento) in ogni fase del ciclo di vita delle risorse, che comprende la produzione o la raccolta, l’utilizzo e lo smaltimento.

Promozione del riciclaggio dei rifiuti

La strategia prevede di incoraggiare il settore del riciclaggio al fine di reintrodurre i rifiuti nel ciclo economico sotto forma di prodotti di qualità  minimizzando, nel contempo, l’impatto ambientale negativo di tale reintroduzione.

Potrebbero inoltre essere stabiliti, ai livelli appropriati, degli obiettivi quantificati che tengano conto delle caratteristiche e delle possibilità  concrete di riciclaggio di ogni materiale.

La strategia prevede ulteriori misure, come lo scambio di informazioni sulle tasse nazionali di smaltimento in discarica o, in seguito, misure basate sulla natura del materiale e, eventualmente, misure volte ad integrare i meccanismi di mercato qualora questi non riescano a garantire lo sviluppo del riciclaggio.

La strategia attribuisce un’importanza particolare ai rifiuti biodegradabili, per i due terzi dei quali la direttiva 1999/31/CE prevede modi di trattamento diversi rispetto allo smaltimento in discarica. La strategia prevede, in particolare, l’adozione di linee guida da parte della Commissione, l’adozione di strategie di gestione da parte degli Stati membri e l’integrazione di tale aspetto nella revisione della direttiva IPPC e della direttiva sull’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Risoluzione del Consiglio del 24 febbraio 1997 sulla strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti

Il Consiglio dell’Unione europea, in relazione ai contenuti del Quinto programma di azione per l’ambiente del 1992 e della normativa in vigore ritiene che, nella prospettiva dello sviluppo sostenibile, la politica comunitaria in materia di gestione dei rifiuti dovrebbe:

*

essere guidata dalla necessità  di un livello elevato di protezione ambientale;
*

tenere conto dei vantaggi potenziali e dei costi dell’azione o dell’inazione.

Il Consiglio sottolinea la necessità  di promuovere il recupero dei rifiuti al fine di ridurre il quantitativo dei rifiuti destinati allo smaltimento e risparmiare risorse naturali, in particolare mediante reimpiego, riciclo, compostaggio e recupero dell’energia dai rifiuti.

Sul versante della riduzione della produzione di rifiuti, il Consiglio ribadisce la propria convinzione che la prevenzione dei rifiuti debba figurare come priorità  assoluta in qualsiasi politica razionale sui rifiuti. A tal fine si dovrebbe tenere conto delle ricadute sulla gestione dei rifiuti che derivano dalla fase di progettazione di un prodotto. Per tale ragione sollecita la Commissione di promuovere lo sviluppo e l’applicazione di analisi dei cicli di vita e di ecobilanci.

Il Consiglio chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere sistemi di restituzione, raccolta e recupero e di intraprendere azioni concrete onde promuovere mercati per i prodotti riciclati che siano conformi ai requisiti comunitari.

Il Consiglio auspica il ricorso ad un’ampia serie di strumenti, compresi quelli economici, al fine di conseguire gli obiettivi in materia di politica sui rifiuti nel modo più coerente possibile.

Per ciò che concerne la gestione e la pianificazione dei rifiuti, riconosce la necessità  di stabilire un’opportuna rete integrata di impianti di smaltimento, come previsto dalla direttiva 91/156/CEE e sottolinea l’importanza di un’adeguata pianificazione della gestione dei rifiuti a tutti i competenti livelli, inclusi quello locale e regionale.

Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti

Il 21 dicembre 2005 è stata presentata una proposta di Direttiva relativa ai rifiuti attraverso la quale si vuole ottimizzare nel complesso le disposizioni della direttiva 75/442/CEE.

Tale Direttiva intende procedere alla revisione della direttiva quadro sui rifiuti e abrogare la direttiva 91/689/CEE, integrandone le disposizioni nella nuova direttiva quadro, e la direttiva 75/439/CEE, incorporando nel contempo l’obbligo specifico di raccolta degli oli usati.

Questi gli obiettivi prioritari della proposta di Direttiva:

*

concentrare l’attenzione sugli impatti ambientali derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti, tenendo conto del ciclo di vita delle risorse;
*

favorire la semplificazione della legislazione, delle procedure amministrative applicabili alle pubbliche autorità  (comunitarie o nazionali) e delle procedure amministrative che interessano i privati.

Le principali modifiche apportate alla direttiva quadro sui rifiuti si possono così riassumere:

*

introduzione di un obiettivo ambientale;
*

chiarimento dei concetti di  “recupero” e  “smaltimento”;
*

chiarimento delle condizioni per la miscelazione di rifiuti pericolosi;
*

introduzione, per determinati flussi di rifiuti, di una procedura per chiarire quando un rifiuto cessa di essere tale;
*

introduzione di norme minime o di una procedura per definire norme minime per una serie di operazioni di gestione dei rifiuti;
*

introduzione dell’obbligo di predisporre programmi nazionali di prevenzione dei rifiuti;
*

introduzione di una procedura che consenta di definire i criteri per stabilire quando un rifiuto cessa di essere tale, semplificando così gli adempimenti per i prodotti o i materiali riciclati che presentano un rischio ridotto per l’ambiente;
*

precisazione dei possibili margini di sovrapposizione tra la direttiva quadro sui rifiuti e la direttiva IPPC in materia di rilascio delle autorizzazioni, per ridurre il rischio che a livello nazionale sia richiesta una doppia autorizzazione;
*

introduzione della definizione di  “riciclaggio”, per precisare la portata di questa nozione.
*

modifica della definizione di  “raccolta” per chiarire che si tratta dell’atto di prelevare e radunare i rifiuti al fine di trasportarli nell’apposito impianto di trattamento;
*

introduzione di una nuova definizione di  “recupero”, che conferma che la base di questa definizione è la sostituzione delle risorse;
*

introduzione dell’obbligo generale di garantire che i rifiuti siano gestiti in modo tale da non rappresentare un pericolo per l’ambiente o per la salute umana;
*

cessazione dell’obbligo per gli stabilimenti o le imprese che già  dispongono di un’autorizzazione IPPC di richiedere anche di un’autorizzazione a norma della direttiva quadro sui rifiuti.
*

introduzione di specifiche disposizioni in materia di prevenzione dei rifiuti, che impongono agli Stati membri di predisporre programmi di prevenzione e stabilire le condizioni per l’elaborazione dei programmi.

Direttiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti (Direttiva  “Rifiuti”).

Le misure previste dalla Direttiva  “Rifiuti”, entrata in vigore il 17 maggio 2006 che codifica e sostituisce la direttiva 75/442/CEE e le sue successive modifiche, si applicano a qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’obbligo di disfarsi secondo le disposizioni nazionali degli Stati membri. Esse non si applicano agli effluenti gassosi e neppure ai rifiuti radioattivi, ai rifiuti minerali, alle carogne di animali e ai rifiuti agricoli, alle acque di scarico e ai materiali esplosivi in disuso ove questi diversi tipi di rifiuti siano soggetti a specifiche regolamentazioni comunitarie.

La direttiva sottolinea, tra le altre cose, che una disparità  tra la legislazione degli Stati membri in materia di smaltimento e di recupero dei rifiuti può incidere sulla qualità  dell’ ambiente e il buon funzionamento del mercato interno.

Pertanto, ogni regolamento in materia di gestione dei rifiuti deve essenzialmente mirare alla protezione della salute umana e dell’ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell’ammasso e del deposito dei rifiuti.

Questi gli obiettivi prioritari che la Direttiva chiede di raggiungere agli Stati membri:

1. adottare misure appropriate per promuovere:

a) in primo luogo, la prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività  dei rifiuti, in particolare mediante:

*

lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un maggiore risparmio di risorse naturali;
*

la messa a punto tecnica e l’immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità  o la nocività  dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
*

lo sviluppo di tecniche appropriate per l’eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati;

b) in secondo luogo:

*

il recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo od ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie; o
*

l’uso di rifiuti come fonte di energia.

2. assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e in particolare:

a) senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora;

b) senza causare inconvenienti da rumori od odori;

c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

3. vietare l’abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti;

4. creare una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi.

Direttiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Direttiva  “RAEE”).

La Direttiva 2002/96/CE, anche nota come RAEE, è volta a prevenire e limitare il flusso di rifiuti di apparecchiature destinati alle discariche, attraverso politiche di riuso e riciclaggio degli apparecchi e dei loro componenti. La direttiva applica il concetto della Responsabilità  estesa del produttore (chi inquina paga).

Difatti i produttori avranno l’obbligo di provvedere al finanziamento delle operazioni di raccolta, stoccaggio, trasporto, recupero, riciclaggio e corretto smaltimento delle proprie apparecchiature una volta giunte a fine vita. Tale responsabilità  finanziaria sarà  di tipo individuale per i prodotti immessi sul mercato dopo l’entrata in vigore della direttiva (13 Agosto 2005) e collettiva per i prodotti immessi prima di tale data.

Tale direttiva RAEE, in vigore a partire dal 31 dicembre 2006, introduce il principio del  “vuoto a rendere” per la spazzatura dei rifiuti elettronici, ossia del ritiro gratuito da parte del negoziante delle vecchie apparecchiature con componentistica elettronica al momento dell’acquisto delle nuove. Inoltre per i produttori, impone l’obbligo di finanziare sistemi di trasporto, trattamento, recupero e smaltimento finale dei rifiuti elettronici pena l’attribuzione di pesanti sanzioni amministrative fino a 100.000 euro.

La Direttiva sui RAEE si pone come obiettivi principali:

*

prevenire la produzione di rifiuti da metalli pesanti e ritardanti di fiamma;
*

promuovere il reimpiego, il riciclo e altre forme di recupero dei RAEE, in modo da ridurne la quantità  da avviare allo smaltimento;
*

sensibilizzare, sotto il profilo ambientale, i soggetti che partecipano al ciclo di vita di queste apparecchiature (produttori, distributori, consumatori e tutti gli operatori direttamente coinvolti nel trattamento dei RAEE);
*

favorire il massimo reimpiego/recupero possibile delle apparecchiature elettriche ed elettroniche esauste;
*

prevenire alla fonte la produzione di rifiuti attraverso una progettazione ecocompatibile delle nuove apparecchiature;
*

ridurre l’uso di sostanze nocive nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche al fine di minimizzare gli impatti ambientali;
*

garantire il recupero di 4 Kg annui/procapite di RAEE provenienti da nuclei domestici, da raggiungere entro dicembre 2006;
*

porre il divieto di collocazione dei RAEE in discarica e l’obbligo di raccolta differenziata;
*

realizzare sistemi di trattamento, recupero e smaltimento finale di questi rifiuti finanziati essenzialmente dai produttori delle apparecchiature;
*

marchiare tutte le apparecchiature con un simbolo che indichi ai cittadini la necessità  della raccolta differenziata.

Linee guida e scadenze critiche:

Dal 13 agosto 2005:

I privati cittadini potranno conferire gratuitamente i RAEE alle imprese preposte alla raccolta; i produttori si faranno economicamente carico della raccolta, trattamento, recupero e smaltimento di questi RAEE.

I produttori saranno individualmente responsabili di finanziare la futura gestione dei RAEE derivanti dai componenti che saranno immessi nel mercato dopo il 13 agosto 2005.

I produttori avranno, anche, la responsabilità  di finanziare la gestione dei RAEE, derivanti dai loro prodotti, che hanno messo sul mercato prima del 13 agosto 2005.

Dal 31 dicembre 2006:

I produttori saranno tenuti a raggiungere gli obiettivi nazionali di riciclo e recupero.

Direttiva 2003/108/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 dicembre 2003 che modifica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

La direttiva 2003/108/CE rivede l’articolo 9 “Finanziamento relativo ai RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici”, della Direttiva 2002/96/CE.

La direttiva conferma la responsabilità  del produttore per la gestione delle apparecchiature non provenienti dai nuclei domestici, immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005, pur lasciando la possibilità  al fabbricante ed all’utilizzatore di concludere accordi stipulando altri metodi di finanziamento.

Per i prodotti immessi sul mercato prima del 13 Agosto 2005, invece, la proposta rende in parte o in toto, a discrezione degli Stati Membri, responsabile il detentore, quando non vi sia l’acquisto contestuale di un nuovo prodotto equivalente.

Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 relativa ai veicoli fuori uso.

Secondo tale direttiva si considera un veicolo fuori uso un veicolo che costituisce un rifiuto ai sensi della definizione data dalla direttiva 75/442/CEE.

Nel campo di applicazione della direttiva rientrano quindi:

*

tutti i veicoli fuori uso appartenenti alla categoria M1 o N1 (definita all’allegato II, parte A della direttiva 70/156/CEE );
*

i veicoli a motore a due o tre ruote e i loro componenti.

La direttiva istituisce provvedimenti con un duplice scopo: da un lato, evitare i rifiuti dei veicoli a motore e dei loro componenti giunti ormai al termine del ciclo di vita e, dall’altro, incentivare il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero dei veicoli. Tra l’altro, la direttiva si propone di ridurre il quantitativo di sostanze chimiche pericolose contenuto nei veicoli che ne impedisce uno smaltimento e un recupero sicuri.

Lo strumento comunitario prevede inoltre che vengano istituiti sistemi di raccolta per far sì che i veicoli fuori uso vengano smaltiti con efficacia e sicurezza, senza danni per l’ambiente.

La prevenzione dei rifiuti è, quindi, l’obiettivo prioritario della direttiva. A tale scopo essa prevede che i costruttori e i fornitori di materiali e di equipaggiamenti devono:

cercare di ridurre l’uso di sostanze pericolose a livello di progettazione dei veicoli;

progettare e fabbricare veicoli in modo che siano agevoli lo smontaggio, il reimpiego, il recupero e il riciclaggio.

sviluppare l’impiego di materiale riciclato per la costruzione dei veicoli;

provvedere affinchà© i componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1 ° luglio 2003 non contengano mercurio, cromo esavalente, cadmio e piombo, fatta eccezione per le applicazioni elencate nell’allegato II.

Tale allegato può essere modificato dal Consiglio o dalla Commissione nei casi in cui, grazie ai progressi tecnici o scientifici, è possibile evitare l’impiego di queste sostanze.

Gli Stati membri sono, inoltre, tenuti ad adottare i provvedimenti necessari affinchà© siano conseguiti dagli operatori economici i seguenti obiettivi:

a) entro il 1 ° gennaio 2006, per tutti i veicoli fuori uso, la percentuale di reimpiego e recupero sia almeno l’85 % del peso medio per veicolo e anno; entro la stessa data, la percentuale di reimpiego e riciclaggio sia almeno dell’80 % del peso medio per veicolo e anno;

b) Per i veicoli prodotti anteriormente al 1 ° gennaio 1980, gli Stati membri possono stabilire obiettivi inferiori, ma non al di sotto del 75 % per il reimpiego ed il recupero e non al di sotto del 70 % per il reimpiego e il riciclaggio;

c) entro il 1 ° gennaio 2015, per tutti i veicoli fuori uso la percentuale di reimpiego e recupero sia almeno il 95 % del peso medio per veicolo e per anno; entro la stessa data la percentuale di reimpiego e riciclaggio sia almeno dell’85 % del peso medio per veicolo e per anno.

Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000 sull’incenerimento dei rifiuti.

L’incenerimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi può comportare emissioni di inquinanti nell’atmosfera, nell’acqua e nel terreno, che provocano danni alla salute umana.

A parte l’incenerimento dei rifiuti urbani non pericolosi, il campo di applicazione della direttiva comprende l’incenerimento dei rifiuti non pericolosi diversi da quelli urbani (come i fanghi di depurazione, i pneumatici e i residui di origine medica) e di rifiuti pericolosi esclusi dalla direttiva 94/67/CE (come gli oli usati e i solventi).

La direttiva è basata su un approccio integrato; ai valori limite aggiornati per le emissioni atmosferiche si aggiungono valori limite per gli scarichi nell’acqua.

Essa si applica non solo agli impianti destinati all’incenerimento dei rifiuti (“impianti di incenerimento specializzati”), ma anche agli impianti di “coincenerimento” (impianti la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali, che utilizzano regolarmente o in via aggiuntiva rifiuti come combustibile e in cui i rifiuti sono sottoposti ad un trattamento termico a fini di smaltimento). Sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva gli impianti sperimentali utilizzati per migliorare il processo di incenerimento che trattano meno di 50 t di rifiuti all’anno e gli impianti che trattano unicamente i seguenti rifiuti:

*

rifiuti vegetali derivanti da attività  agricole e forestali o derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione e dalla produzione di carta;
*

rifiuti di legno;
*

rifiuti di sughero;
*

rifiuti radioattivi;
*

carcasse di animali;
*

rifiuti derivanti dallo sfruttamento delle risorse petrolifere e di gas e inceneriti negli impianti offshore

La direttiva prevede l’installazione obbligatoria di sistemi di misura che permettono di tenere sotto controllo i parametri e i limiti di emissione pertinenti. Le emissioni nell’atmosfera e nelle acque sono misurate periodicamente a norma dell’allegato III e dell’articolo 11 della direttiva.

L’obiettivo prioritario che si propone di conseguire la presente direttiva (Articolo 1) è di evitare o di limitare per quanto praticabile gli effetti negativi dell’incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti sull’ambiente, in particolare l’inquinamento dovuto alle emissioni nell’atmosfera, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee nonchà© i rischi per la salute umana che ne risultino.

Tale scopo è raggiunto mediante rigorose condizioni di esercizio e prescrizioni tecniche, nonchà© istituendo valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti nella Comunità , soddisfacendo altresì le prescrizioni della direttiva 75/442/CEE.

Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (Direttiva  “Discariche”)

La direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti ha introdotto una serie di novità  che da subito producono effetti rilevanti sulle modalità  gestionali di sistemi integrati di gestione rifiuti e sulle modalità  di realizzazione e gestione della discarica.

Essa istituisce varie disposizioni dettagliate che le discariche di rifiuti devono rispettare obbligatoriamente.

L’obiettivo è quello di prevenire o attenuare gli effetti negativi che possono essere provocati da siti di discarica inaccettabili, quali, ad esempio, l’inquinamento delle acque di superficie, delle acque sotterranee, del suolo e dell’aria.

La proposta specifica le diverse categorie di rifiuti (rifiuti urbani, pericolosi, non pericolosi e inerti) e si applica a tutte le discariche definite come un’area di smaltimento dei rifiuti adibita al deposito degli stessi sulla o nella terra.

Viene definita una procedura uniforme di ammissione dei rifiuti allo scopo di evitare ogni pericolo:

*

i rifiuti devono essere trattati prima di essere collocati a discarica;
*

i rifiuti pericolosi che corrispondono ai criteri della direttiva devono essere destinati ad una discarica per rifiuti pericolosi;
*

le discariche per rifiuti non pericolosi devono essere utilizzate per i rifiuti urbani e per i rifiuti non pericolosi;
*

le discariche per rifiuti inerti sono riservate esclusivamente ai rifiuti inerti.

Di seguito sono riportate le principali disposizioni della direttiva che hanno rilevanti implicazioni nella definizione del sistema integrato dei rifiuti urbani e nel PIANO della regione Campania.

I contenuti della direttiva stabiliscono:

Il divieto di inviare a discarica rifiuti che non abbiano subito una qualche forma di trattamento

Dal 16 luglio 2001 è consentito smaltire in discarica esclusivamente le seguenti tipologie:

*

rifiuti inerti;
*

rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, D10 e D111 di cui all’Allegato B del D.Lgs 22/97).

Per il futuro si parlerà  di  “discarica per rifiuti non pericolosi” che potrà  ospitare:

*

rifiuti urbani;
*

rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine conformi ai criteri di ammissione fissati dall’allegato II;
*

rifiuti pericolosi stabili e non reattivi (vetrificati, solidificati, ecc.) conformi ai criteri di ammissione fissati dall’allegato II.

Al fine di ridurre i rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, entro il 16 luglio 2001 ogni Stato membro avrebbe dovuto stabilire un strategia nazionale specifica; l’Italia non ha fissato alcuna strategia.

Tale strategia deve prevedere quantomeno che:

*

entro il 16 luglio 2004 i rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica devono essere ridotti al 75% del totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995;
*

non oltre il 16 luglio 2007 i rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica devono essere ridotti al 50% del totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995;
*

non oltre il 16 luglio 2014 i rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica devono essere ridotti al 35% del totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995.

L’articolo 6 stabilisce, in particolare, che:

a) solo i rifiuti trattati vengano collocati a discarica, o quelli il cui trattamento non è tecnicamente possibile, come gli inerti;

b) solo i rifiuti pericolosi che soddisfino i criteri fissati dall’allegato II della direttiva siano destinati a una discarica per rifiuti pericolosi;

c) le discariche per rifiuti non pericolosi possono essere utilizzate per:

*

i rifiuti di urbani;
*

i rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine conformi ai criteri di ammissione fissati dall’allegato II;
*

i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi vetrificati, solidificati, ecc.) conformi ai criteri di ammissione fissati dall’allegato II.
*

le discariche per rifiuti inerti ricevono esclusivamente rifiuti inerti.

Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Direttiva  “Imballaggi”).

La direttiva sui rifiuti di imballaggio intende ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e dei loro rifiuti, fissando degli obiettivi quantificati per le operazioni di recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio.

Gli Stati membri devono inoltre istituire sistemi di raccolta, riciclaggio e recupero per questi flussi di rifiuti.

La direttiva si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato nella Comunità  e a tutti i rifiuti d’imballaggio, utilizzati o scartati da industrie, esercizi commerciali, uffici, laboratori, servizi, nuclei domestici e a qualsiasi altro livello, qualunque siano i materiali che li compongono.

Essa prevede che gli Stati membri mettano a punto misure atte a prevenire la formazione dei rifiuti d’imballaggio, che in particolare possono consistere in programmi nazionali, e siano incoraggiati a sviluppare sistemi di riutilizzo degli imballaggi.

Gli Stati membri debbono instaurare sistemi di ritiro, raccolta e recupero dei rifiuti d’imballaggio per raggiungere i seguenti obiettivi quantitativi:

*

entro il 30 giugno 2001 sarà  recuperata o incenerita, presso impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero di energia, una quantità  compresa fra il 50 e il 65% in peso di rifiuti di imballaggio;
*

entro il 31 dicembre 2008 sarà  recuperato o incenerito, presso impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero di energia, un minimo del 60% dei rifiuti di imballaggio;
*

entro il 30 giugno 2001 sarà  riciclata (con un minimo del 15% per ogni materiale di imballaggio) una quantità  compresa fra il 25 e il 45% in peso di tutti i materiali di imballaggio contenuti nei rifiuti di imballaggio;
*

entro il 31 dicembre 2008 sarà  riciclata una quantità  compresa fra il 55 e l’80% dei rifiuti di imballaggio;
*

entro il 31 dicembre 2008, per i materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio, dovranno essere raggiunti i seguenti obiettivi: 60% per il vetro, la carta e il cartone; 50% per i metalli; 22,5% per la plastica e 15% per il legno.

Obiettivi generali

1. armonizzare le misure nazionali in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio per prevenirne e ridurne l’impatto sull’ambiente, per garantire il funzionamento del mercato interno e prevenire l’insorgere di ostacoli agli scambi nonchà© distorsioni e restrizioni alla concorrenza nella Comunità ;

2. prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e favorire il reimpiego degli imballaggi, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti.

Direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004 che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

La direttiva 2004/12/CE, che modifica la direttiva 94/62/CE, prevede, fra l’altro, obiettivi di riutilizzo e di riciclaggio più ambiziosi da raggiungere entro il 31 dicembre 2008 e stabilisce una serie di criteri per chiarire la definizione del termine  «imballaggi ». Nell’allegato I, in particolare, essa fornisce esempi molto   chiari (ossia: non sono considerati imballaggio le bustine da tè mentre sono considerati imballaggi gli involucri che ricoprono le custodie dei CD e le etichette fissate direttamente o attaccate al prodotto). Tale allegato sostituisce l’allegato I della direttiva 94/62/CE.

Obiettivi specifici

Per conformarsi agli obiettivi fissati dalla presente direttiva, gli Stati membri adottano le misure necessarie per realizzare i seguenti obiettivi su tutto il loro territorio:

a) entro il 30 giugno 2001 almeno il 50 % e fino al 65 % in peso dei rifiuti di imballaggio sarà  recuperato o sarà  incenerito in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia;

b) entro il 31 dicembre 2008 almeno il 60 % in peso dei rifiuti di imballaggio sarà  recuperato o sarà  incenerito in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia;

c) entro il 30 giugno 2001 sarà  riciclato almeno il 25 % e fino al 45 % in peso di tutti i materiali di imballaggio contenuti nei rifiuti di imballaggio, con un minimo del 15 % in peso per ciascun materiale di imballaggio;

d) entro il 31 dicembre 2008 sarà  riciclato almeno il 55 % e fino all’80 % in peso dei rifiuti di imballaggio;

e) entro il 31 dicembre 2008 saranno raggiunti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio per i materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio:

i) 60 % in peso per il vetro;

ii) 60 % in peso per la carta e il cartone;

iii) 50 % in peso per i metalli;

iv) 22,5 % in peso per la plastica, tenuto conto esclusivamente dei materiali riciclati sotto forma di plastica;

v) 15 % in peso per il legno.

Direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi.

La direttiva sui rifiuti pericolosi istituisce il quadro normativo comunitario per la gestione dei rifiuti pericolosi e in questo integra la direttiva quadro sui rifiuti, che rappresenta invece il contesto normativo generale per tutti i rifiuti, pericolosi o meno. In particolare, fornisce le principali definizioni di concetti quali “rifiuto”, “smaltimento” e “recupero”. Il concetto di “rifiuto pericoloso” viene definito nella direttiva specifica sui rifiuti pericolosi e questa è, a sua volta, rimanda ad un elenco obbligatorio noto come elenco dei rifiuti pericolosi.

L’Articolo 2 della direttiva stabilisce, in particolare, che gli Stati membri prendano le misure necessarie per:

ô€€¹ esigere che in ogni luogo in cui siano depositati (messi in discarica) rifiuti pericolosi, questi ultimi siano catalogati e identificati;

ô€€¹ esigere che gli stabilimenti e le imprese che provvedono allo smaltimento, al ricupero, alla raccolta o al trasporto di rifiuti pericolosi non mescolino categorie diverse di rifiuti pericolosi o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

Raccomandazione del Consiglio 81/972/CEE, del 3 dicembre 1981, concernente il riutilizzo della carta straccia e l’impiego di carta riciclata

La pubblicazione della Raccomandazione del Consiglio 81/972/CEE nasce dalla consapevolezza che la carta straccia costituisce una notevole percentuale dei rifiuti urbani e che essa è tecnicamente ricuperabile, su base selettiva, come preziosa materia prima secondaria per alcune produzioni di carta e cartone oltre che dalla consapevolezza che l’utilizzazione della carta straccia, invece della cellulosa o della pasta di legno, nella fabbricazione di prodotti a base di carta e di cartone consente sostanziali economie di energia e di acqua dolce, produce meno effluenti e dà  luogo ad un minore inquinamento atmosferico come pure contribuisce a ridurre il problema dell’eliminazione dei rifiuti.

Questa Raccomandazione invita gli Stati membri e le istituzioni comunitarie a definire ed attuare politiche intese a promuovere l’impiego di carta e cartone riciclati, ed in particolare di:

1 favorire l’impiego di carta e di cartone riciclati e riciclabili, specialmente presso le istituzioni comunitarie e le amministrazioni nazionali, gli enti pubblici e quei servizi statali che possono servire da esempio;

2 favorire, ove possibile, l’impiego di carta e cartone riciclati contenenti un’elevata percentuale di carta straccia mista;

3 riesaminare, alla luce dei recenti progressi tecnologici, le attuali specificazioni per i prodotti a base di carta che, per motivi diversi dall’idoneità  del prodotto alla sua funzione, limitano il riutilizzo della carta straccia e l’impiego di carta e cartone riciclati;

4 attuare programmi per l’informazione del consumatore e dei fabbricanti, allo scopo di promuovere i prodotti di carta e cartone ottenuti da carta e cartone riciclati; (1) GU n. C 28 del 9.2.1981, pag. 66. (2) GU n. C 331 del 17.12.1980, pag. 27. (3) GU n. C 139 del 13.6.1977, pag. 1. (4) GU n. L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

5 sviluppare e promuovere utilizzazioni della carta straccia diverse dall’utilizzazione come materia prima per la produzione di carta e cartone;

6 incoraggiare l’impiego di prodotti (inchiostri, colle, ecc.) che non impediscano il successivo riciclo delle carte e dei cartoni.

Direttiva 87/101/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 che modifica la direttiva 75/439/CEE concernente l’eliminazione degli oli usati.

La direttiva sugli oli usati intende creare un sistema armonizzato per la raccolta, il trattamento, lo stoccaggio e lo smaltimento degli oli usati, come gli oli lubrificanti per i veicoli, gli oli usati di vari tipi di motori a combustione, dei sistemi di trasmissione e altri.

La direttiva punta inoltre a proteggere l’ambiente dagli effetti dannosi di queste operazioni.

Gli oli usati sono pericolosi perchà© sono cancerogeni e, se confluiscono in fiumi, laghi e corsi d’acqua, possono mettere in pericolo le forme di vita acquatica e contaminare il suolo.

Il 22 dicembre 1986 è stata emanata la direttiva n. 87/101/CEE la quale ha introdotto una nuova definizione di olio usato stabilendo nuovi obblighi a carico delle imprese dedite al trattamento di tali oli.

La direttiva 75/439/CEE impone agli Stati membri una serie di obblighi:

ô€€¹ adottare le misure necessarie per garantire la raccolta e l’eliminazione degli oli usati senza che ne derivino danni evitabili per l’uomo e l’ambiente;

ô€€¹ adottare, per quanto consentito dai vincoli di carattere tecnico, economico e organizzativo, le misure necessarie affinchà© sia data priorità  al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione;

ô€€¹ prendere, qualora non sia possibile procedere alla rigenerazione degli oli usati, i provvedimenti necessari affinchà© qualsiasi trattamento degli oli usati mediante combustione sia effettuato secondo modalità  accettabili dal punto di vista ambientale, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, purchà© tale combustione sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e organizzativo;

ô€€¹ prendere, qualora non sia possibile procedere nà© alla rigenerazione nà© alla combustione degli oli usati, i provvedimenti necessari per garantire la distruzione innocua o l’immagazzinamento o deposito controllati degli oli usati;

ô€€¹ adottare le misure necessarie affinchà© siano vietati:

ˆ’ qualsiasi scarico degli oli usati nelle acque interne di superficie, nelle acque sotterranee, nelle acque marine territoriali e nelle canalizzazioni;

ˆ’ qualsiasi deposito e/o scarico di oli usati che abbiano effetti nocivi per il suolo, come pure qualsiasi scarico incontrollato di residui risultanti dal trattamento degli oli usati;

ˆ’ qualsiasi trattamento di oli usati che provochi un inquinamento dell’aria superiore al livello fissate dalle disposizioni vigenti.

ô€€¹ attuare programmi di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e di incitamento affinchà© gli oli usati siano, per quanto possibile, adeguatamente immagazzinati e raccolti.

Direttiva 2006/66/CE del 6 settembre 2006 del Parlamento europeo e Consiglio – relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE

Dal momento che le pile e gli accumulatori costituiscono una fonte essenziale di energia nella nostra società  e la loro affidabilità  è fondamentale per la sicurezza di molti prodotti, apparecchi e servizi, questa direttiva nasce dal bisogno di impedire che i rifiuti di pile e accumulatori vengano eliminati in modo nocivo per l’ambiente ed evitare di confondere gli utilizzatori finali circa i diversi obblighi di gestione dei rifiuti per i diversi tipi di pile e accumulatori immessi sul mercato nella Comunità .

Il campo di applicazione di questa direttiva riguarda tutti i tipi di pile e accumulatori indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso dalla composizione materiale o dall’uso cui sono destinati.

La direttiva 2006/66/CE stabilisce:

ô€€¹ le norme in materia di immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose;

ô€€¹ le norme specifiche per la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori, destinate a integrare la pertinente normativa comunitaria sui rifiuti e a promuovere un elevato livello di raccolta e di riciclaggio di pile e accumulatori.

Tra gli obiettivi previsti dalla direttiva ci sono norme che regolamentano l’immissione sul mercato delle pile e accumulatori e norme specifiche per la loro raccolta, trattamento, riciclaggio e smaltimento ad integrazione della normativa comunitaria esistente.

àˆ vietata l’immissione sul mercato di pile contenenti più di 0.0005% di Hg (Mercurio) e 0.002% di Cd (Cadmio) in peso.

Tale promozione tende a ridurre al minimo lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori come rifiuti urbani misti, a tale fine vengono predisposti adeguati sistemi di raccolta di rifiuti di pile e accumulatori portatili.

Tali sistemi consentono agli utilizzatori finali di disfarsi dei rifiuti in punti di raccolta facilmente accessibili considerando la densità  di popolazione o direttamente presso i distributori i quali sono tenuti a recuperarli gratuitamente.

I sistemi di raccolta non comportano oneri per gli utilizzatori finali nel momento in cui si disfano dei rifiuti di pile o accumulatori portatili.

Sono fissati anche tassi di raccolta e scadenze ben definite.

Entro il 26 settembre 2012 gli stati membri dovranno raccogliere in modo differenziato almeno il 25% pile e accumulatori che dovrà  diventare il 45% entro il 26 settembre 2016.

Entro il 26 settembre 2009 i produttori dovranno introdurre sistemi per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti basati sulle migliori tecniche disponibili e tutte le pile e gli accumulatori individuabili dovranno essere sottoposti a trattamento e riciclaggio con sistemi che siano conformi alla normativa comunitaria.

Il processo di riciclaggio dovrà  soddisfare le esigenze di riciclaggio previste dalla presente direttiva entro il 26 settembre 2011.

I requisiti dettagliati per il calcolo delle efficienze di riciclaggio saranno aggiunti entro il 26 marzo 2010.

Gli membri sono tenuti a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 26 settembre 2008.

A partire dal 26 settembre 2008 è abrogata la direttiva 91/157/CEE.

La presente direttiva è entrata in vigore il 27 settembre 2006, giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

Obiettivo del riciclaggio

Gli Stati membri adottano, tenendo conto degli effetti del trasporto sull’ambiente, misure necessarie per promuovere al massimo la raccolta differenziata di rifiuti di pile e accumulatori e per ridurre al minimo lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori come rifiuti urbani misti, così da realizzare un elevato livello di riciclaggio di tutti i rifiuti di pile e accumulatori.

Gli Stati membri sono tenuti a conseguire almeno i seguenti tassi di raccolta:

ô€€¹ 25 % entro il 26 settembre 2012;

ô€€¹ 45 % entro il 26 settembre 2016.

Gli Stati membri controllano ogni anno i tassi di raccolta secondo il piano di cui all’allegato I. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (2), gli Stati membri trasmettono alla Commissione i rapporti entro sei mesi dalla fine dell’anno civile in questione. I rapporti indicano in che modo gli Stati membri hanno ottenuto i dati necessari per il calcolo del tasso di raccolta.

Direttiva 96/59/CE del Consiglio del 16 settembre 1996 concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT)

La direttiva sui PCB/PCT riguarda varie sostanze chimiche che, per la loro tossicità  e tendenza al bioaccumulo (cioè all’accumulo nei tessuti di organismi viventi) rappresentano una particolare minaccia per l’ambiente e per la salute umana.

La direttiva intende garantire, all’interno degli Stati membri, lo smaltimento controllato dei PCB, la decontaminazione o lo smaltimento di apparecchi contenenti PCB e/o lo smaltimento di PCB usati, in vista della loro eliminazione completa.

In particolare, tutte le imprese impegnate nella decontaminazione e/o nello smaltimento dei PCB, o che utilizzano PCB o apparecchiature contenenti PCB, devono prima ottenere un’autorizzazione.

La direttiva fissa inoltre obblighi per la decontaminazione o lo smaltimento delle apparecchiature contenenti PCB e per lo smaltimento dei PCB usati, per garantire che queste sostanze siano eliminate completamente.

In particolare, gli Stati membri devono adottare e comunicare alla Commissione inventari delle apparecchiature di questo tipo contenenti quantitativi di PCB superiori ad un limite specificato.

Gli Stati membri devono inoltre adottare e comunicare alla Commissione piani per la decontaminazione e lo smaltimento sicuri delle apparecchiature contenenti PCB e bozze di piani per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi non soggetti ad inventario.

2.2 NORMATIVA NAZIONALE

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale1.

(G.U. n. 88 del 14/04/2006 – S.O. n. 96)

Dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, la normativa nazionale sulla tutela dell’ambiente ha subito una profonda trasformazione Il cosiddetto “Codice ambientale” ha riscritto le regole su valutazione di impatto ambientale, difesa del suolo e tutela delle acque, gestione dei rifiuti, riduzione dell’inquinamento atmosferico e risarcimento dei danni ambientali, abrogando la maggior parte dei previgenti provvedimenti del settore.

Nella versione iniziale, il provvedimento modificava sostanzialmente la parte terza e quarta del Codice ambientale, ovvero la disciplina delle acque e dei rifiuti. In particolare, venivano ridefinite le priorità  nella gestione dei rifiuti in conformità  con la normativa UE, veniva istituita un’Authority per acque e rifiuti, creando due sezioni al posto del vecchio Comitato di vigilanza sull’uso delle risorse idriche e dell’Osservatorio nazionale dei rifiuti e riconosciuto il ruolo delle regioni e delle province in materia di rifiuti.

Negli ultimi mesi il D.lgs. 152/06 ha subito numerosi rinvii e modifiche.

Il testo analizzato ai fini della redazione del presente paragrafo tiene conto degli aggiornamenti apportati, da ultimo, dal D.L. 28 dicembre 2006 n. 300 – cd. “Decreto milleproroghe” (G.U. n. 300 del 28/12/2006) e dalla Finanziaria 2007 (L. n. 296/2006, pubblicata nella GU n. 299 del 27.12.2006 – S. O. n. 244)

Infine, da considerare che Consiglio dei Ministri del 30 giugno ha approvato uno schema di D.Lgs. con cui il Governo si impegnava ad emanare entro il 31 gennaio 2007 norme correttive in materia di rifiuti e servizi idrici.

La parte quarta del D.Lgs. 152/06 disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati anche in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sulle batterie esauste, sui rifiuti di imballaggio, sui policlorobifenili (PCB), sulle discariche, sugli inceneritori, sui rifiuti elettrici ed elettronici, sui rifiuti portuali, sui veicoli fuori uso, sui rifiuti sanitari e sui rifiuti contenenti amianto.

In particolare, l’articolo 178 stabilisce che:

a. La gestione dei rifiuti costituisce attività  di pubblico interesse ed è disciplinata [ €¦] al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità  dei rifiuti pericolosi.

b. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare:

1. senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonchà© per la fauna e la flora;

2. senza causare inconvenienti da rumori o odori;

3. senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

c. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità , di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario “chi inquina paga”. A tal fine le gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità  e trasparenza.

Relativamente alle competenze degli enti locali, l’articolo 197 definisce per le province (limitatamente al settore dei rifiuti) l’attività  di:

ô€€¹ controllo periodico su tutte le attività  di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l’accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;

ô€€¹ l’individuazione [ €¦] delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonchà© delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

Per quanto concerne gli obiettivi di raccolta differenziata, l’articolo 205 stabilisce che in ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata pari a:

a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;

b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;

1 Il testo analizzato è aggiornato, da ultimo, al D.L. 28 dicembre 2006 n. 300 – cd. “Decreto milleproroghe” (G.U. n. 300 del 28/12/2006) e alla Finanziaria 2007 (L. n. 296/2006, pubblicata nella GU n. 299 del 27.12.2006 – S. O. n.244)

c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.

D. lgs 8 novembre 2006, n. 284 “Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”

Riguardo la parte quarta del 152/06 che disciplina il settore rifiuti, le modifiche apportate riguardano:

ô€€¹ la ricostituzione dell’Osservatorio nazionale sui rifiuti in un primo tempo abrogato

ô€€¹ l’adeguamento a dodici mesi del termine entro il quale CONAI deve rivedere ed adeguare il proprio statuto.

LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

Il 27 dicembre 2006 è stata pubblicata la legge 296/2006, la cosiddetta legge Finanziaria 2007, che prevede, tra le altre cose, una serie di interventi specifici per il settore dei rifiuti.

Di seguito si riportano i commi che parlano, nello specifico, delle nuovi disposizioni.

CC. 106-108 Gestori del servizio di smaltimento dei rifiuti – Trasmissione dati all’Agenzia delle entrate I soggetti gestori del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani comunicano annualmente all’agenzia delle entrate i dati relativi agli immobili insistenti sul territorio comunale per i quali il servizio è istituito che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.

C. 183 Tariffa per la gestione dei Rifiuti Urbani

Ai fini della determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, continuerà  a farsi riferimento ai criteri indicati dal D.lgs. 507/1993 (art. 70, c. 3, secondo e terzo periodo) in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

C. 184 Rifiuti e discariche

In attesa della completa attuazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 152/2006:

ô€€¹ Il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato da ciascun comune per il 2006 resta invariato anche per il 2007;

ô€€¹ Rimangono applicabili le disposizioni di cui all’art. 18, c. 2, lett. d) e 57 del Decreto Ronchi, in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;

ô€€¹ La disciplina transitoria del decreto  “discariche” (D.lgs. 36/2003) è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2007. La proroga non si applica alle discariche di II categoria, tipo A, ex A2 e alle discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto.

CC. 1108 – 1109 Raccolta Differenziata

La Regione deve garantire, a livello di ambito territoriale ottimale, previa diffida e successiva nomina di un commissario ad acta, il raggiungimento delle seguenti percentuali minime di raccolta differenziata dei rifiuti urbani:

ô€€¹ entro il 31 dicembre 2007 almeno il quaranta per cento

ô€€¹ entro il 31 dicembre 2009 almeno il cinquanta per cento

ô€€¹ entro il 31 dicembre 2011 almeno il sessanta per cento.

Negli anni successivi le percentuali saranno stabilite con decreto del Ministero dell’ambiente, che perseguirà  l’obiettivo  “Rifiuti zero”.

C. 1116 Controllo e tracciabilità  dei rifiuti

Per l’anno 2007 una quota non inferiore a 5 milioni di euro è riservata alla realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità  dei rifiuti, ai fini della prevenzione e della repressione dei fenomeni di criminalità  organizzata nell’ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti.

CC. 1129 – 1131 Sacchetti non biodegradabili per l’asporto di merci

E’ avviato un programma sperimentale per la riduzione progressiva della commercializzazione dei sacchetti di plastica non biodegradabili, al fine di giungere al definitivo divieto entro il 1 ° gennaio 2010. E’ destinata allo scopo una quota non inferiore a 1 milione di euro.

Decreto Legislativo 25 luglio 2005 n. 151 – Attuazione delle direttive 2002/95/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonchà© allo smaltimento dei rifiuti (RAEE).

Con l’entrata in vigore il 13 agosto 2005, del D.Lgs. n. 151 del 25/07/05, si è data attuazione alla direttiva 2002/96/CE (del 27/01/03 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE, nota come direttiva RAEE  €“ modificata dalla direttiva 2003/108/CE).

Il DL 151/05 impone la limitazione e l’eliminazione sul territorio nazionale di alcune sostanze nocive presenti in determinati prodotti.

Dal 1 ° luglio 2006 è proibito l’utilizzo di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) ed etere di difenile polibromurato (PBDE).

Con Circolare 23 giugno 2006 il Ministero dell’ambiente ha stabilito che la data del 1 ° luglio 2006 a partire dalla quale è fatto divieto di commercializzare apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti determinate sostanze pericolose non vale per le apparecchiature che al 25 giugno 2006 sono già  nella forma di prodotto finito pronto per la commercializzazione ed hanno ultimato il loro processo produttivo, ancorchà© giacenti presso i magazzini del produttore in quanto prodotte o importate prima.

Le finalità  principali del decreto sono le seguenti:

ô€€¹ prevenire la produzione di rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;

ô€€¹ garantire la realizzazione di un sistema di raccolta differenziata, recupero e riciclaggio di questi rifiuti;

ô€€¹ favorire la progettazione di nuove apparecchiature che facilitino il riuso, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti da esse prodotte;

ô€€¹ vietare l’utilizzo, nella loro produzione di sostanze pericolose quali mercurio, piombo, cadmio, cromo esavalente, PBB (polibromobifenili) e PBDE (polibromodifenileteri);

ô€€¹ realizzare sistemi di trattamento, recupero e smaltimento finale di questi rifiuti finanziati essenzialmente dai produttori delle apparecchiature;

ô€€¹ marchiare tutte le apparecchiature con un simbolo che indichi ai cittadini la necessità  della raccolta differenziata.

Obiettivi generali

ô€€¹ prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di seguito denominati RAEE;

ô€€¹ promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE, in modo da ridurne la quantità  da avviare allo smaltimento;

ô€€¹ migliorare, sotto il profilo ambientale, l’intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita di dette apparecchiature, quali, ad esempio, i produttori, i distributori, i consumatori e, in particolare, gli operatori direttamente coinvolti nel trattamento dei RAEE;

ô€€¹ ridurre l’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

ô€€¹ garantire, entro il 31 dicembre 2008, il raggiungimento di un tasso di raccolta separata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 kg in media per abitante all’anno.

Gli effetti sul costruttore e sul consumatore

Dal 13 agosto 2006 è scattato l’obbligo di ritiro dell’usato a fronte dell’acquisto di un nuovo apparecchio elettrico o elettronico dello stesso tipo.

Quindi, tutti i prodotti immessi sul mercato dopo questa data dovranno riportare, in modo chiaro e indelebile, sulla scatola dell’imballaggio e nelle istruzioni per l’uso (ma soltanto quando, per le ridotte dimensioni, non sia possibile applicarle direttamente sul prodotto), le indicazioni sul produttore e il simbolo RAEE per la raccolta differenziata.

Produttori e rivenditori dovranno informare gli acquirenti circa le modalità  di raccolta differenziata, gli effetti dei rifiuti tossici sull’ambiente e le sanzioni previste per i trasgressori.

Acquistando un nuovo prodotto, elettrico o elettronico, il consumatore si avvantaggia del ritiro, obbligatorio e gratuito, del proprio usato a carico del commerciante esercente.

Il decreto interessa, quindi, notevolmente i consumatori e tutte le pubbliche amministrazioni o enti privati che si trovano nella condizione di dover smaltire tali apparecchiature (RAEE) ma soprattutto coinvolge fortemente i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche i quali, se risultano essere i primi immissori sul mercato di queste apparecchiature, hanno l’obbligo di garantire il rispetto all’art. 5 del D.Lgs. n 151/05.

Sebbene non citati dalla normativa e quindi senza obblighi particolari, risultano coinvolti dal punto di vista commerciale anche i fornitori di quelle componenti che vengono utilizzate per la produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, in quanto la conformità  del prodotto si ha quando tutte le sue parti sono conformi.

Produttori

Entro il 31 dicembre 2006 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche garantiscono il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 e l0 dell’allegato 1 A, una percentuale di recupero pari ad almeno all’ 80% in peso medio per apparecchio e una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari ad almeno al 75% in peso medio per apparecchio;

b) per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 e 4 dell’allegato 1 A, una percentuale di recupero pari ad almeno 75% in peso medio per apparecchio e una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno al 65% in peso medio per apparecchio;

c) per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7 e 9 dell’allegato 1 A, una percentuale di recupero pari almeno al 70 % in peso medio per apparecchio e una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno al 50% in peso medio per apparecchio;

d) per tutti i rifiuti di sorgenti luminose fluorescenti, una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno l’80% in peso di tali sorgenti luminose.

Per garantire il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici istituiti dai produttori, il decreto italiano prevede l’istituzione, presso il Ministero dell’Ambiente di un Comitato di vigilanza e di controllo e l’istituzione di un Registro nazionale dei soggetti obbligati allo smaltimento di questo tipo di rifiuti.

Decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Cd. “decreto milleproroghe”) – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28/12/2006 n. 300 il cosiddetto “Decreto Milleproroghe”, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, definisce le proroghe di termini in materia ambientale fissati dal DLgs 152/06.

In particolare, relativamente ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), l’articolo 5, comma 1, stabilisce che il termine del 31 dicembre 2008, è prorogato fino alla data di adozione dei decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, e, comunque, non oltre il 30 giugno 2007.

Decreto legge 2 luglio 2007, n. 81:La partenza del nuovo sistema ex D.Lgs 151/2005 viene rinviata al 31 dicembre 2007.

Tali provvedimenti consentiranno l’operatività  del sistema finalizzato a valorizzare i RAEE ed imporranno una serie di obblighi per i produttori, gli importatori, i distributori, gli enti locali e i gestori di rifiuti elettrici ed elettronici. I decreti ministeriali definiranno le modalità  con le quali le imprese e i sistemi collettivi di raccolta e recupero dovranno, entro 90 giorni dall’entrata in vigore delle norme, iscriversi al “Registro dei produttori”; disciplineranno l’attività  del Comitato di vigilanza e controllo e individueranno le agevolazioni necessarie a far sì che i commercianti possano mettere in atto l’obbligo di ritiro dei RAEE dismessi dai consumatori o dagli utilizzatori professionali.

Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 – Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.

Obiettivi del decreto:

ô€€¹ di ridurre al minimo l’impatto dei veicoli fuori uso sull’ambiente, al fine di contribuire alla protezione, alla conservazione ed al miglioramento della qualità  dell’ambiente;

ô€€¹ di evitare distorsioni della concorrenza, soprattutto per quanto riguarda l’accesso delle piccole e delle medie imprese al mercato della raccolta, della demolizione, del trattamento e del riciclaggio dei veicoli fuori uso;

ô€€¹ di determinare i presupposti e le condizioni che consentono lo sviluppo di un sistema che assicuri un funzionamento efficiente, razionale ed economicamente sostenibile della filiera di raccolta, di recupero e di riciclaggio dei materiali degli stessi veicoli.

Al fine di promuovere la prevenzione della produzione dei rifiuti provenienti dal veicolo fuori uso, ed in particolare, per prevenire il rilascio nell’ambiente delle sostanze pericolose in esso contenute, per facilitarne il reimpiego ed il riciclaggio e per ridurre la quantità  di rifiuti pericolosi da avviare allo smaltimento finale, il decreto adotta iniziative dirette a favorire:

ô€€¹ la limitazione, da parte del costruttore di veicoli, in collaborazione con il costruttore di materiali e di equipaggiamenti, dell’uso di sostanze pericolose nella produzione dei veicoli e la riduzione, quanto più possibile, delle stesse, sin dalla fase di progettazione;

ô€€¹ modalità  di progettazione e di fabbricazione del veicolo nuovo che agevolano la demolizione, il reimpiego, il recupero e, soprattutto, il riciclaggio del veicolo fuori uso e dei relativi componenti e materiali, promuovendo anche lo sviluppo della normativa tecnica del settore;

ô€€¹ l’utilizzo, da parte del costruttore di veicoli, in collaborazione con il produttore di materiali e di equipaggiamenti, di quantità  crescenti di materiale riciclato nei veicoli ed in altri prodotti, al fine di sviluppare il mercato dei materiali riciclati.

Tuttavia, pur dando attuazione formale alla direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso, il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, è stato valutato, dalla Comunità  europea, inadatto a perseguire gli attesi benefici ambientali, tanto da indurre la Corte di Giustizia europea ad attivare una procedure d’infrazione contro l’Italia.

Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 149 – Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso.

Conseguentemente, è stato pubblicato il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 149, con il quale sono state introdotte nell’ordinamento giuridico nazionale alcune disposizioni integrative e correttive.

Tra le novità , il fatto che i veicoli debbano esser classificati  “fuori uso” – e quindi trattati come rifiuti – non solo quando il detentore li consegni (direttamente o tramite un trasportatore autorizzato) a un centro di raccolta, ma anche qualora vengano consegnati al concessionario (o gestore dell’automercato o della

succursale della casa costruttrice) (in Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2006, n. 86).

Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n. 133 – Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti

Il decreto si applica agli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti e stabilisce le misure e le procedure finalizzate a prevenire e ridurre gli effetti negativi sull’ambiente, in particolare l’inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonchà© i rischi per la salute umana che ne derivino.

Il provvedimento, in particolare, regola tutte le fasi dell’incenerimento dei rifiuti, dal momento della ricezione nell’impianto fino alla corretta gestione e smaltimento delle sostanze residue:

ô€€¹ disciplina i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti;

ô€€¹ i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli stessi impianti;

ô€€¹ i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonchà© le condizioni di esercizio degli impianti, con particolare riferimento alle esigenze di assicurare una elevata protezione dell’ambiente contro le emissioni causate dall’incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti;

ô€€¹ i criteri temporali di adeguamento degli impianti già  esistenti alle disposizioni del presente decreto.

Particolare attenzione è stata data alla trasparenza delle informazioni sugli impianti e sui processi autorizzativi. Il provvedimento prevede che i cittadini possano accedere a tutte le informazioni così da essere coinvolti nelle decisioni.

Infine, vengono fissati limiti rigorosi per le emissioni in atmosfera e vengono introdotti valori limite di emissione per gli scarichi delle acque reflue che derivano dalla depurazione dei gas di scarico degli impianti di incenerimento e incenerimento e coincenerimento, che limiteranno il passaggio delle sostanze inquinanti dall’atmosfera ai corpi idrici.

Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 – Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti

Il 27 marzo è la data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, in attuazione della  “direttiva discariche” 1999/31/CE.

Secondo il D. Lgs. n. 36 le discariche saranno classificate in tre categorie (art. 4): discarica per rifiuti inerti, discarica per rifiuti non pericolosi e discarica per rifiuti pericolosi.

I rifiuti potranno essere collocati in discarica solo dopo trattamento (in particolare riciclaggio, trattamento aerobico e anaerobico, recupero di materiali o energia) e ben 14 tipologie di rifiuto, espressamente indicate nell’art. 6, non saranno più ammesse in discarica.

In previsione o in occasione del conferimento dei rifiuti, il detentore deve presentare la documentazione attestante la conformità  del rifiuto ai criteri di ammissibilità , previsti nell’art. 7 comma 5 e rimandati al decreto di prossima uscita, per la specifica categoria di discarica (art. 11).

Oltre alle definizioni ed agli obiettivi di riduzione di rifiuti conferiti in discarica, il Decreto legislativo disciplina: le fasi di autorizzazione, costruzione, esercizio, gestione post-operativa, controllo degli impianti ed i piani di chiusura e ripristino ambientale del sito.

Entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto (art. 17), il gestore dovrà  presentare all’autorità  competente un piano di adeguamento della discarica che, se approvato, dovrà  essere completato entro il 16 luglio 2009.

Per quanto riguarda i criteri di ammissione dei rifiuti in discarica è opportuno prendere in considerazione le indicazioni dell’allegato alla Decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 19 dicembre 2002.

La sezione 1 dell’allegato stabilisce la procedura da seguire per determinare l’ammissibilità  dei rifiuti in discarica; tale procedura comprende una caratterizzazione di base del rifiuto, una verifica di conformità , di competenza del gestore, ed una verifica in loco, spettante al produttore (come definite nella sezione 3 dell’allegato II della direttiva discariche).

La sezione 2 fissa i criteri di ammissibilità  dei rifiuti per ciascuna categoria di discarica (per rifiuti inerti, non pericolosi e pericolosi) ed in particolare per i depositi sotterranei (punto 2.5).

La sezione 3 elenca i metodi da utilizzare per il campionamento ed analisi in relazione alla caratterizzazione di base e la verifica di conformità  dei rifiuti.

Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica

Elaborare ed approvare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale dei rifiuti di cui all’art. 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997.

Obiettivi del programma:

a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante;

b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;

c) entro quindici anni dalla data di entrata in vigore del decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante;

d) prevedere il trattamento dei rifiuti e, in particolare, il riciclaggio, il trattamento aerobico o anaerobico, il recupero di materiali o energia.

Non sono ammessi in discarica i seguenti rifiuti (Articolo 6):

a. rifiuti allo stato liquido;

b. rifiuti classificati come Esplosivi (H1), Comburenti (H2) e Infiammabili (H3-A e H3-B), ai sensi dell’allegato I al decreto legislativo n. 22 del 1997;

c. rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale =1%;

d. rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale >5%;

e. rifiuti sanitari pericolosi e a rischio infettivo;

f. rifiuti che rientrano nella categoria 14 dell’allegato G1 al decreto legislativo n. 22/97;

g. rifiuti della produzione di principi attivi per biocidi, come definiti ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e per prodotti fitosanitari come definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

h. materiale specifico a rischio di cui al DM della sanità  in data 29 settembre 2000, e successive modificazioni e materiali ad alto rischio disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, comprese le proteine animali e i grassi fusi da essi derivanti;

i. rifiuti che contengono o sono contaminati da PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in quantità  superiore a 50 ppm;

j. rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e furani in quantità  superiore a 10 ppb;

k. rifiuti che contengono fluidi refrigeranti costituiti da CFC e HCFC, o rifiuti contaminati da CFC e HCFC in quantità  superiore al 0,5% in peso riferito al materiale di supporto;

l. rifiuti che contengono sostanze chimiche non identificate o nuove provenienti da attività  di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull’uomo e sull’ambiente non siano noti;

m. pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi i pneumatici usati come materiale di ingegneria ed i pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni da tale data, esclusi in entrambi i casi quelli per biciclette e quelli con diametro esterno superiore a 1400 mm;

n. rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg a partire dal 1/1/2007.

Decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Cd. “decreto milleproroghe”) – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28/12/2006 n. 300 il cosiddetto “Decreto Milleproroghe”, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, definisce le proroghe di termini in materia ambientale fissati dal DLgs 152/06.

In particolare, relativamente alle discariche di rifiuti, l’articolo 6, comma 3, stabilisce che il termine del 1/1/2007 è prorogato fino al 31 dicembre 2008.

Decreto Legislativo del Governo n ° 95 del 27/01/1992 – Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati.

Il Dlgs 27 gennaio 1992, n. 95 disciplina la eliminazione degli oli usati in attuazione di due direttive comunitarie di settore (75/439/CEE e 87/101/CEE entrambe relative alla eliminazione degli oli usati).

La gestione dell’olio minerale usato deve rispondere ad alcuni precisi obblighi e divieti di carattere generale dettati per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente.

Tali obblighi e divieti sono individuati, nell’articolo 3, Dlgs 95/1992 nei seguenti:

ˆ’ obblighi relativi alla eliminazione. Gli oli usati debbono essere eliminati:

a) in via prioritaria tramite rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti;

b) nel caso in cui la rigenerazione non sia tecnicamente, economicamente od organizzativamente possibile, tramite combustione. [ €¦];

c) ove la natura dell’olio usato raccolto non consenta la percorribilità  delle strade di cui ai punti precedenti, l’eliminazione deve avvenire tramite distruzione innocua o immagazzinamento o deposito permanente [ €¦];

ˆ’ divieti relativi alla eliminazione:

d) i consumatori non possono procedere alla diretta eliminazione degli oli usati;

e) è vietato qualsiasi scarico degli oli usati delle acque interne di superficie, nelle acque sotterranee, nelle acque marine territoriali e nelle canalizzazioni;

f) è vietato qualsiasi deposito e/o scarico di oli usati che abbia effetti nocivi per il suolo, nonchà© qualsiasi scarico incontrollato di residui risultati dal trattamento degli oli usati;

g) è vietato qualsiasi trattamento di oli usati che provochi un inquinamento dell’aria superiore al livello fissato dalle disposizioni vigenti.

L’articolo 6, D.lgs 95/1992 reca obblighi specifici per i “detentori”; pertanto, in funzione dello specifico “status” soggettivo che da tale definizione deriva, esso rappresenta una delle norme cardine di tutto il sistema di gestione degli oli minerali usati.

Obblighi gestionali

Gli obblighi gestionali previsti a carico del detentore per stoccaggi superiori a 300 litri annui sono:

a) stivare gli oli usati in modo idoneo ad evitare qualsiasi commistione tra emulsioni ed oli propriamente detti ovvero qualsiasi dispersione o contaminazione degli stessi con altre sostanze;

b) non miscelare gli oli usati con altri rifiuti pericolosi appartenenti a categorie diverse tra quelle indicate nell’allegato G al D.lgs 22/1997 nà© con rifiuti non pericolosi; la miscelazione è consentita solo tra oli appartenenti alla stessa categoria tra quella contenute nel citato allegato G (fatta salva l’autorizzazione regionale);

c) cedere e trasferire tutti gli oli usati detenuti al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati direttamente oppure ad imprese autorizzate alla raccolta e/o alla eliminazione, comunicando al cessionario tutti i dati relativi all’origine ed ai pregressi utilizzi degli oli usati;

d) rimborsare al cessionario gli oneri inerenti e connessi alla eliminazione delle singole miscele oleose, degli oli usati non suscettibili di essere trattati e degli oli contaminati.

Ulteriori obblighi per il detentore, a prescindere dal quantitativo di 300 litri annui (quindi, anche se ne producono e/o detengono in quantità  inferiore):

e) i detentori di oli usati possono provvedere alla loro eliminazione tramite cessione diretta ad imprese autorizzate, dandone comunicazione al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati;

f) chiunque esercita la attività  di rivendita al dettaglio di oli e fluidi lubrificanti per motori, ivi inclusa la vendita di lubrificanti di navi e natanti di qualsiasi genere presso scali, darsene, attracchi pubblici o privati, marittimi, lacuali o fluviali, è obbligato a:

ô€€¹ mettere a disposizione della propria clientela ed esercire un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell’olio usato;

ô€€¹ ritirare e detenere l’olio usato estratto dai motori presso i propri impianti;

ô€€¹ consentire, ove non vi provvede direttamente nel caso che non effettui la sostituzione, a titolo gratuito che il Consorzio installi presso i locali in cui è svolta la attività  un impianto di stoccaggio degli oli usati a disposizione del pubblico;

g) coloro che, a qualsiasi titolo dispongono o mettono a disposizione di soci associati o terzi oli e fluidi lubrificanti per motori presso rimesse, garage, depositi o similari, pubblici o privati sono obbligati a fornirsi di impianti idonei per la sostituzione e di ritirare e detenere l’olio usato estratto;

h) le officine meccaniche e i demolitori sono obbligati a ritirare dai propri clienti e detenere gli oli usati estratti nell’esercizio dell’attività  propria e i filtri usati;

i) le amministrazioni militari dello Stato hanno facoltà  di provvedere alla raccolta ed all’eliminazione degli oli usati di loro proprietà , ma sono tenute all’osservanza delle disposizioni del presente decreto a protezione dell’ambiente e della salute dall’inquinamento atmosferico, idrico e del suolo (cioè devono osservare gli obblighi e i divieti di carattere generale di cui al precedente par. 1).

àˆ, infine, fatto obbligo alle imprese che immettono oli o basi lubrificanti al consumo di riservare nella pubblicità  dei loro prodotti un idoneo spazio per sensibilizzare i consumatori all’esigenza della corretta raccolta o eliminazione (Articolo 13).

Decreto Ministeriale 20 novembre 1997, n. 476 – Regolamento recante norme per il recepimento delle direttive 91/157/CEE e 93/86/CEE in materia di pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose

Il 6 settembre 2006 è stata pubblicata la Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, che ha abrogato la direttiva 91/157/CEE.

L’Italia non ha ancora emanato un decreto di recepimento di questa direttiva per cui il riferimento normativo, a livello nazionale, che regolamenta la gestione di pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose rimane il Decreto Ministeriale 20 novembre 1997, n. 476

Il Decreto Ministeriale 20 novembre 1997 n. 476 è entrato in vigore nel mese di gennaio del 1198 e, recependo due direttive comunitarie, detta la disciplina per la commercializzazione di pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose, nonchà© di apparecchi contenenti pile ed accumulatori.

Il provvedimento coinvolge quindi direttamente tanto gli importatori quanto i dettaglianti di pile e di apparecchi contenenti pile.

I punti essenziali del decreto possono essere così sintetizzati:

ô€€¹ il regolamento si applica alle pile ed agli accumulatori messi in commercio a decorrere dal 28 gennaio 1998 che contengono:

a) oltre 25 mg di mercurio per elemento

b) oltre lo 0,025 per cento in peso di cadmio

c) oltre lo 0,4 per cento in peso di piombo

d) fino allo 0,025 per cento in peso di mercurio per le pile alcaline al manganese.

ô€€¹ àˆ vietata la commercializzazione di pile alcaline al manganese contenenti più dello 0,025 per cento in peso di mercurio, con esclusione di quelle a bottone e delle pile composte da elementi del tipo a bottone (art. 3).

ô€€¹ Negli esercizi che vendono pile ed accumulatori è obbligatorio esporre, con decorrenza immediata, un avviso al pubblico relativo ai “pericoli e i danni all’ambiente ed alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori” e “circa il significato dei simboli apposti sulle pile e sugli accumulatori” (art. 7).

ô€€¹ I fabbricanti, gli importatori o, comunque, i responsabili della prima immissione sul mercato sono obbligati a marcare pile ed accumulatori con uno specifico simbolo grafico (cestino dei rifiuti barrato) e con l’indicazione della presenza nelle pile di metalli pesanti: Hg mercurio, Cd cadmio, Pb piombo (art. 5).

ô€€¹ àˆ vietata la commercializzazione di apparecchi da cui i consumatori non possono facilmente estrarre le pile o gli accumulatori esausti. Nelle istruzioni d’uso di tali apparecchi devono essere indicate le modalità  di estrazione delle pile o l’eventuale presenza di accumulatori fissi pericolosi per l’ambiente con l’indicazione delle modalità  da seguire per il corretto smaltimento dell’apparecchio come rifiuto.

ô€€¹ A decorrere dal 28 luglio 1998, il rivenditore deve porre a disposizione del pubblico nel proprio punto di vendita un contenitore per il ritiro di pile e accumulatori usati.

Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 209 – Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili.

Il Decreto Legislativo 209/99 ha recepito la direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB) e allo smaltimento dei PCB usati, alla loro decontaminazione e allo smaltimento dei PCB e degli apparecchi contenenti PCB ai fini della loro completa eliminazione.

L’art. 3 comma 1 obbliga coloro che detengono apparecchi contenenti PCB in quantitativo superiore a 5 dm3 ad effettuare una comunicazione biennale alle sezioni regionali, o delle province autonome, del catasto rifiuti.

La prima comunicazione dovrà  essere effettuata entro il 31/12/1999, termine prorogato al 31 dicembre 2000 dal Decreto Legge 30 dicembre 1999, n. 500 – Disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonchà© l’immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all’attivazione del protocollo di Kyoto.

Il decreto, all’art. 5, stabilisce dei termini entro i quali decontaminare o smaltire gli apparecchi contaminati da PCB.

In particolare, i PCB e gli apparecchi contenenti olio dielettrico in quantità  inferiore a 5 litri che risultassero contaminati da PCB (concentrazione superiore a 50 mg/Kg) e i PCB usati dovranno essere decontaminati o smaltiti entro il 31/12/2005 (art.5 comma 1). Mentre gli apparecchi soggetti ad inventario (quantità  di oli dielettrico superiore a 5 litri) che risultassero contaminati da PCB (concentrazione superiore a 50 mg/Kg) dovranno essere decontaminati o smaltiti entro il 31/12/2010 (art. 5comma 2 e 3).

Di questi ultimi, quelli contaminati da PCB entro i 50-500 mg/Kg, potranno continuare ad essere utilizzati fino al termine del loro ciclo di vita (art. 5 comma 3).

Le apparecchiature dovranno essere munite di etichetta conforme a quanto disposto dall’art. 6. L’art. 10 stabilisce pesanti sanzioni amministrative per omessa o infedele comunicazione o per mancata etichettatura.

Sanzioni penali ed amministrative sono previste a carico di coloro che effettuano in modo non conforme al D.Lgs 22/97 le operazioni di smaltimento e/o recupero dei PCB.

Le disposizioni del sopra citato decreto non si applicano agli oli usati contenenti PCB in quantità  inferiore ai 25 mg/Kg (è quindi possibile smaltirli tramite il consorzio obbligatorio degli oli usati).

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale – Titolo II – Gestione degli imballaggi.

(G.U. n. 88 del 14/04/2006 – S.O. n. 96)

Il titolo II D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l’impatto sull’ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela dell’ambiente [ €¦] e garantire il massimo rendimento possibile degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, in conformità  alla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Tale disciplina riguarda la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici, a qualsiasi titolo, qualunque siano i materiali che li compongono.

L’articolo 219 definisce i principi generali a cui deve improntarsi l’attività  di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio:

a) incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità  e della pericolosità  nella fabbricazione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

b) incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio e promozione di opportunità  di mercato per incoraggiare l’utilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati;

c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero;

d) applicazione di misure di prevenzione consistenti in programmi nazionali o azioni analoghe da adottarsi previa consultazione degli operatori economici interessati.

Questi i principi specifici a l’attività  di gestione dei rifiuti di imballaggio, secondo il decreto, deve ispirarsi:

ô€€¹ individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico;

ô€€¹ promozione di forme di cooperazione tra i soggetti pubblici e privati;

ô€€¹ informazione agli utenti degli imballaggi ed in particolare ai consumatori;

ô€€¹ incentivazione della restituzione degli imballaggi usati e del conferimento dei rifiuti di imballaggio in raccolta differenziata da parte del consumatore.

L’articolo 220 definisce gli obiettivi di recupero e di riciclaggio:

ô€€¹ Entro il 31 dicembre 2008 almeno il 60% in peso dei rifiuti di imballaggio deve essere recuperato o sarà  incenerito in impianti di incenerimento rifiuti con recupero energia;

ô€€¹ Entro il 31 dicembre 2008 dovrà  essere riciclato almeno il 55% in peso dei rifiuti di imballaggio.

Tabella 1 Obiettivi di riciclaggio per ogni materiale di imballaggio

Vetro 60 % in peso

Carta e cartone 60 % in peso

Metalli 50 % in peso

Plastica 26 % in peso

Legno 35 % in peso

Obblighi della pubblica amministrazione:

La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio. In particolare:

a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito territoriale ottimale, tenuto conto del contesto geografico;

b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l’efficacia, l’efficienza e l’economicità  del servizio, nonchà© il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.

2.3. NORMATIVA REGIONALE

L.R. 10 del 10 febbraio 1993.  “Norme e procedure per lo smaltimento dei rifiuti in Campania”.

La L.R. n. 10 del 10/2/1993 è la prima normativa regionale che, ha disciplinato le procedure per lo smaltimento dei rifiuti in Campania con la previsione di un apposito Piano di Smaltimento dei Rifiuti.

Con la L.R. 10/93 furono individuati 18 Consorzi di Bacino all’interno dei quali era assicurato lo smaltimento dei rifiuti prodotti.

I soggetti attuativi del Piano erano identificati nei Comuni, nei Consorzi di Comuni e nelle Comunità  Montane.

Nel contempo, i Comuni erano obbligati, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, a dare luogo ai Consorzi di Bacino per la costruzione e la gestione associata degli impianti di smaltimento.

La legge 10/93 si proponeva di far conseguire nel triennio 1993  €“ 1995 una riduzione fino al 50 per cento dell’utilizzo delle discariche, grazie, in particolare alla raccolta differenziata, al riciclo e riuso dei materiali e alla compattazione dei rifiuti.

Legge Regionale n. 4 del 28/03/07  “Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”

La Legge Regionale n. 4 del 28/03/07 abroga la Legge Regionale 10 febbraio 1993, n. 10, fatta eccezione per l’articolo 6, che è abrogato a decorrere dalla data di aggiudicazione del servizio di gestione integrato dei rifiuti da parte delle autorità  d’ambito ai sensi dell’articolo 20, comma 1. La L.R. n. 4 persegue le seguenti finalità  (art. 3, Capo I, Titolo I):

a. prevenire, governare e ridurre la produzione e la pericolosità  dei rifiuti;

b. potenziare e agevolare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali, adottando con priorità  le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo e ogni altra azione diretta a ottenere da essi materia prima secondaria;

c. incentivare la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti privilegiando forme di trattamento che ne consentano il recupero e l’utilizzo produttivo conseguendo l’obiettivo della minimizzazione dell’impatto ambientale connesso allo smaltimento;

d. diminuire, mediante idonei e certificati trattamenti, la pericolosità  dei rifiuti e garantire che i prodotti ottenuti dal relativo recupero non presentino caratteristiche di pericolosità  superiori ai limiti ammessi dalla legislazione vigente per prodotti ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini;

e. contenere e razionalizzare i costi di gestione del ciclo dei rifiuti responsabilizzando, mediante attività  concertative a scala territoriale, gli enti locali, incentivandone la partecipazione attiva nelle procedure di predisposizione, adozione, approvazione e aggiornamento dei piani di gestione dei rifiuti;

f. promuovere l’utilizzo di strumenti economici, bilanci-ambientali, strumenti di certificazione ambientale -norme ISO ed EMAS- nonchà© dei sistemi di qualità  quali lo sviluppo del marchio di qualità  ecologica -ECOLABEL- volti a promuovere prodotti con un minore impatto sull’ambiente contribuendo a un uso efficiente delle risorse e a un elevato livello di protezione dell’ambiente;

g. garantire in linea generale l’autosufficienza regionale in conseguenza dei principi di autosufficienza di ogni ambito territoriale ottimale -ATO- e di compensazione di cui agli articoli 15 e 29;

h. favorire la crescita di un mercato verde attraverso la promozione di strumenti quali Green Public Procurement – GPP-;

i. individuare forme di cooperazione, sinergie e interazioni istituzionali tra i vari livelli delle autonomie territoriali in conformità  ai principi di sussidiarietà  e solidarietà  territoriale, fermo restando le funzioni e i compiti di indirizzo, per ambiti territoriali sovracomunali, riservati alla regione;

j. prevedere nelle gare di appalto relative alla gestione dei rifiuti criteri che valorizzano le capacità  e le competenze tecniche nella prevenzione della produzione dei rifiuti stessi;

k. salvaguardare e incrementare i livelli occupazionali e garantire le condizioni contrattuali degli operatori del settore secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva;

l. promuovere le attività  finalizzate al miglioramento delle conoscenze e delle capacità  di intervento e regolamentare le fasi fondamentali necessarie a un effettivo recupero della frazione organica da rifiuto;

m. attuare gli strumenti di prevenzione e riduzione integrati dell’inquinamento- IPPC- ovvero per i settori di interesse prevedere il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale;

n. superare lo stato di emergenza nei settori della gestione dei rifiuti;

o. provvedere alla bonifica e al ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse regionale.

L’art. 10, Capo I, Titolo III della medesima Legge Regionale prevede che il Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti debba avere le seguenti caratteristiche:

1. Il Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, di seguito denominato Piano, in coerenza con il piano territoriale regionale di cui alla legge regionale n. 16/04, articolo 13, stabilisce i requisiti, i criteri e le modalità  per l’esercizio delle attività  di programmazione relative alla gestione dei rifiuti, incentiva il recupero, il riciclaggio e la riduzione della produzione e della pericolosità  dei rifiuti, individua e delimita gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti.

2. Il Piano, nel rispetto del decreto legislativo n. 152/06, articolo 199, stabilisce:

ô€€¹ le condizioni e i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, a eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate a insediamenti produttivi compatibili;

ô€€¹ la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto dell’obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno degli ambiti territoriali ottimali, sulla base delle migliori tecnologie disponibili nonchà© dell’offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;

ô€€¹ la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure di cui al decreto legislativo n. 152/06, articolo 200. Il mancato accoglimento delle richieste avanzate dalle province e dai comuni deve essere evidenziato e motivato nella proposta di PIANO di cui all’articolo 13, comma 1;

ô€€¹ il complesso delle attività  e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità  e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali nonchà© ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;

ô€€¹ la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali attraverso una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di contributi anche mediante la costituzione di un fondo regionale;

ô€€¹ le prescrizioni contro l’inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulla qualità  dei corpi idrici superficiali e sotterranei, nel rispetto delle prescrizioni dettate ai sensi del decreto legislativo n. 152/06, articolo 65, comma 3, lettera f;

ô€€¹ la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;

ô€€¹ i criteri per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonchà© per l’individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, prevedendo che nei comuni sede di un impianto di smaltimento dei rifiuti non siano ubicati ulteriori impianti o siti di smaltimento dei rifiuti salvo autonome delibere dei comuni stessi, nel rispetto dei criteri generali di cui al decreto legislativo n. 152/06, articolo 199, comma 3, lettera h) ;

ô€€¹ le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti e a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti;

ô€€¹ le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia in conformità  al decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche;

ô€€¹ la determinazione, nel rispetto della normativa tecnica vigente, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare, comprese quelle di cui al decreto legislativo n. 152/06, articolo 225, comma 6;

ô€€¹ i requisiti tecnici generali relativi alle attività  di gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria;

ô€€¹ l’indicazione della produzione attuale dei rifiuti, la situazione e le previsioni della raccolta differenziata, le potenzialità  di recupero e smaltimento soddisfatte e l’analisi socio-economicoterritoriale – SWOT- sulla base dei dati elaborati e trasmessi dall’osservatorio;

ô€€¹ le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;

ô€€¹ i tipi, le quantità  e l’origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire, suddivisi per singolo ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani.

3. il Piano stabilisce, inoltre:

ô€€¹ i criteri per la redazione della relazione sullo stato di attuazione del piano regionale di smaltimento rifiuti ;

ô€€¹ la normativa generale;

ô€€¹ gli obiettivi generali di pianificazione con l’individuazione concordata di quote aggiuntive di potenzialità  di smaltimento di rifiuti urbani, per interventi di sussidiarietà  e di emergenza tra ambiti territoriali ottimali e regioni;

ô€€¹ i criteri per l’organizzazione del sistema di riduzione, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

ô€€¹ i criteri per l’organizzazione del sistema di recupero di energia dai rifiuti urbani;

ô€€¹ i criteri per l’organizzazione e la gestione delle attività  di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

ô€€¹ il programma di cui all’articolo 7, comma 1, lettera cc);

ô€€¹ il piano regionale dei rifiuti speciali, anche pericolosi, di cui all’articolo 11, ove necessario;

ô€€¹ il piano regionale delle bonifiche di cui all’articolo 12.

La Regione approva e adegua il Piano in relazione allo sviluppo delle migliori tecnologie disponibili, secondo la normativa statale vigente. A tal fine la giunta regionale con proprie delibere aggiorna le direttive sui requisiti che devono essere accertati in sede di approvazione dei progetti e di rinnovo delle autorizzazioni.

L’articolo 13, Capo I, Titolo III, della Legge Regionale n. 4 del 28/03/07 fissa le Procedure per l’adozione e approvazione del piano regionale e relative varianti:

ô€€¹ La giunta regionale, sentita la conferenza permanente regione  €“ autonomie locali e le autorità  d’ambito, adotta la proposta di Piano di cui all’articolo 10. I pareri contrari sono allegati alla proposta di Piano.

ô€€¹ Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano sul bollettino ufficiale della regione Campania le province, le autorità  d’ambito, i comuni e le associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale possono presentare osservazioni sulla proposta di piano. Entro i successivi sessanta giorni la giunta regionale propone di accogliere o respingere motivatamente le osservazioni al piano e lo trasmette per la definitiva approvazione al Consiglio regionale.

ô€€¹ Il piano approvato è pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Campania. Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, il piano acquista efficacia a tempo indeterminato.

ô€€¹ Gli aggiornamenti e le variazioni sostanziali delle previsioni del piano sono sottoposti al procedimento di formazione definito dai commi 1,2 e 3, con i termini ridotti della metà .

ô€€¹ Le variazioni tecniche ovvero quelle necessarie per l’adeguamento a sopravvenute disposizioni legislative statali immediatamente operative sono approvate con delibera di giunta regionale.

ô€€¹ La giunta regionale con cadenza triennale e, comunque, entro sei mesi dalla data di insediamento del consiglio regionale, verifica lo stato di attuazione del piano e propone al consiglio le modifiche necessarie all’aggiornamento dello stesso.

L’art. 14, Capo I, Titolo III, della medesima legge determina l’efficacia e gli effetti del piano regionale.

Le disposizioni contenute nel PIANO e negli adeguamenti hanno efficacia vincolante per i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività  disciplinate dalla presente legge

2.4. LEGGI E ORDINANZE COMMISSARIALI EMERGENZA RIFIUTI

In Campania la gestione dei rifiuti urbani viene disciplinata per la prima volta con la legge regionale n. 10 del 10 febbraio 1993, ai sensi del DPR 915/ 82, della Legge 441/ 87, Legge 475/ 88, DPCM del 3 agosto 1990 e DM 29 maggio 1991. La legge 10/93 fissa gli obiettivi, detta le norme generali e le procedure per la redazione e l’ attuazione del Piano di smaltimento dei rifiuti. Attraverso il piano rifiuti si poneva di raggiungere i seguenti obiettivi:

a) il pareggio tra la quantità  di rifiuti prodotti e quella a qualsiasi titolo tratta e smaltita in Campania. I sistemi di trasporto e smaltimento dei rifiuti, di qualsiasi tipo programmati e/ o autorizzati a qualsiasi titolo dalla Regione, vanno dimensionati in ragione della sua esigenza di smaltire i rifiuti prodotti in Campania;

b) la riduzione progressiva della quantità  e il miglioramento della qualità  dei rifiuti speciali e/ o tossici e nocivi, da perseguire anche attraverso direttive alle aziende pubbliche e private, per la riqualificazione dei cicli produttivi e tecnologici;

ô€€¹ il recupero del  “rifiuto solido urbano” e del  “materiale riciclabile” quale  “risorsa rinnovabile”. La riduzione per il triennio 1993/ 1995 del numero e della capacità  in peso e in volume delle discariche mediante tecniche di compattazione e, principalmente attraverso la raccolta differenziata, fino al 50% della quantità  attuale. Le finalità  per il triennio consistono:

i. 1993: 10% raccolta differenziata – 5% riciclo e riuso – 5% compattazione;

ii. 1994: 20% raccolta differenziata – 10% riciclo e riuso – 10% compattazione;

iii. 1995: 25% raccolta differenziata – 15% riciclo e riuso – 10% compattazione;

ô€€¹ il censimento ed il programma di risanamento delle aree regionali degradate e inquinate da scarichi abusivi e da qualsiasi altro titolo eseguiti;

ô€€¹ il contenimento della tassa sui rifiuti compatibilmente con la elevata qualità  dei servizi;

ô€€¹ la promozione nelle scuole di un percorso educativo mirante a modificare i comportamenti rispetto alla  “produzione e alla gestione del rifiuto”.

Individua quali soggetti attuatori del Piano i Comuni, i Consorzi di Comuni e le Comunità  Montane. Essi possono costituire società  miste con la partecipazione di imprese singole o associate per la realizzazione di impianti di smaltimento previsti dal Piano.. Inoltre i Comuni possono esplicare le varie attività  di smaltimento dei rifiuti secondo le norme stabilite dalla Legge 142/ 90 od Enti e Imprese specializzate, debitamente autorizzate con provvedimenti regionali. Nei casi in cui i Comuni non provvedano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a costituire gli organismi consorziali per la costituzione e la gestione associata degli impianti di smaltimento dei bacini individuati del Piano, ed ove i comportamenti omissivi degli Enti obbligati determinino grave pregiudizio alla tutela della salute pubblica o dell’ ambiente, la Giunta regionale vi provvede, in via sostitutiva, entro 90 giorni.

ANNO 1994

A seguito della situazione emergenziale determinata dalla mancanza di un sistema impiantistico a supporto del trattamento dei rifiuti (inceneritori) e di discariche (quelle disponibili) chiuse a seguito di ordinanze sindacali e dei ritardi dovuti alla mancata adozione da parte della Regione Campania, del Piano per lo smaltimento dei rifiuti previsto dalla legge regionale 10 febbraio 1993 n. 10, con il Decreto 11 febbraio 1994 del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania sino al 30 aprile 1994.

ANNO 1995

Tale termine viene prorogato con D.P.C.M. del 16/4/1994 e D.P.C.M. del 7/10/1994 al 31 dicembre 1995.

Con l’ordinanza n 137 del 31 marzo 1994, e successivamente con ordinanza 7 novembre 1994, viene nominato Commissario delegato il Prefetto di Napoli; per l’espletamento delle funzioni relative agli interventi di emergenza nel settore dei rifiuti, per tale compito il commissario si doveva avvalere della collaborazione dei Prefetti delle Province campane e di subcommissari scelti fra dirigenti di Amministrazioni pubbliche, nonchà© delle autorità  e degli uffici competenti in materia.

Successivamente con D.P.C.M. 11/2/1994, O.P.C.M 31/3/1994, O.P.C.M 16/4/1994, O.P.C.M 23/6/1994 e O.P.C.M 7/10/1994 vengono attribuiti poteri ed incarichi.

ANNO 1996

Con D.P.C.M. 29 dicembre 1995, viene prorogato lo stato di emergenza a tutto il 1996. Con Ordinanza n. 2425 del 18 marzo 1996 del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene nominato il Presidente della Giunta Regionale della Campania, Commissario di Governo delegato e al Prefetto di Napoli vengono attribuiti compiti specifici in merito alla gestione delle discariche.

L’ordinanza n. 2425/1996 prevede in particolare :

ô€€¹ la redazione di un Piano degli interventi di emergenza, secondo le specifiche indicazioni contenute nell’ordinanza medesima;

ô€€¹ l’attivazione della raccolta differenziata, nonchà© la selezione, la valorizzazione e la produzione di compost dai rifiuti;

ô€€¹ l’obbligo a carico dei Comuni, di conferimento dei rifiuti urbani nei siti di produzione del CDR;

ô€€¹ l’obbligo di stipulare, entro il 31 maggio 1999, a seguito di procedure di gara comunitaria, contratti per la durata massima decennale di conferimento dei RU, a valle della raccolta differenziata, con operatori industriali che si impegnassero a realizzare impianti per la produzione di CDR e ad utilizzare il combustibile prodotto in impianti esistenti, nonchà© a realizzare impianti dedicati alla produzione di energia mediante l’impiego di CDR, da porre in esercizio entro il 31 dicembre 2000.

Il Presidente della Regione Campania, a seguito dell’ordinanza 2425/96 predispone per l’approvazione di una prima versione del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti, che fu pubblicato definitivamente il 14 luglio 1996.

ANNO 1997

La pianificazione impiantistica venne poi assunta dal Commissario-Presidente della Regione Campania, il quale, anche su sollecitazione del Ministero dell’ambiente ed a seguito dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2560 del 2 maggio 1997, ridimensionò drasticamente il numero dei termovalorizzatori previsti nel Piano originario, da 7 a 2, e quello degli impianti di produzione di CDR da 9 a 7.

on l’Ordinanza commissariale n. 27 del 9 giugno 1997 viene approvata la stesura finale del Piano Regionale per lo smaltimento dei rifiuti, redatto secondo le indicazioni del Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e delle O.P.C.M. 2425 del 18 marzo 1996 e 2560 del 2 maggio 1997, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero speciale del 14 luglio 1997.

Un’ulteriore revisione del Piano regionale fu effettuata attraverso l’emanazione dell’ordinanza commissariale n. 319 del 30 settembre 2002, che dispose, tra l’altro, l’approvazione del Piano di ridefinizione gestionale del ciclo integrato dei rifiuti nella Regione Campania.

Le determinazioni assunte con tale Piano dovevano riguardare sia la riorganizzazione delle competenze tra i vari enti territoriali coinvolti nella gestione del ciclo dei rifiuti che la ridefinizione del fabbisogno impiantistico per il trasporto, il trattamento e il recupero.

Sotto il profilo organizzativo e gestionale, con tale ordinanza, furono delineati gli enti di gestione e coordinamento degli ATO (già  individuati con il Piano del 1997) e i soggetti di cooperazione tra Comuni, cui affidare l’esercizio, in forma associata, delle funzioni amministrative in materia di rifiuti. Gli ATO avrebbero rappresentato, perciò, la sede per le scelte amministrative, pur con la compartecipazione responsabile degli enti locali interessati.

Nelle intenzioni del Commissario delegato, tale atto doveva  “rappresentare un significativo passo verso il superamento dell’emergenza rifiuti, necessario a superare la frammentarietà  che ha fin qui caratterizzato le varie attività  di gestione dei rifiuti, determinando negative economie di scala, confusione nelle competenze e grave scoordinamento tra le diverse fasi del ciclo integrato, (…) indicando definitivamente i soggetti che, superati i poteri commissariali, dovranno garantire stabilità  al sistema”.

Con riferimento all’aspetto della valutazione di impatto ambientale relativa alla localizzazione degli impianti, si sono susseguite, nel tempo, diverse linee di intervento, desumibili dal contenuto delle varie ordinanze ed in relazione alla localizzazione degli impianti, con l’ordinanza n. 2425/1996 si conferì la facoltà  di derogare alle norme relative alle procedure di valutazione di impatto ambientale, previste dalla legge n. 349/1986.

ANNI 1997-2003

A partire dall’anno 1996 e fino al 2003, con cadenza annuale, si procedette al rinnovo della proroga dello stato di emergenza D.P.C.M. 30/12/1996;

ô€€¹ D.P.C.M. 23/12/1997;

ô€€¹ D.P.C.M. 23/12/1998;

ô€€¹ D.P.C.M. 3/12/1999;

ô€€¹ D.P.C.M. 15/12/2000 (proroga fino al 31/12/2002);

ô€€¹ D.P.C.M. 20/12/2002 (proroga fino al 31/12/2003) ed alla conseguente emanazione di numerose ordinanze, con le quali si puntualizzarono gli incarichi ed i poteri conferiti ai Commissari. Ord. n. 2425/1996; Ord. 2470/1996; Ord. n. 2560/1997; Ord. n. 2714/1997; Ord. n. 2774/1998; Ord. n. 2948/1999; Ord. n. 3011/1999; Ord. n. 3031/1999; Ord. n. 3032/1999; Ord. n. 3060/2000; Ord. n. 3095/2000.

Nel 1997 la regione Campania, adotta il Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti (pubblicato sul Bollettino Ufficiale (BURC) il 14 luglio 1997) predisposto dal Presidente della Giunta Regionale della Campania  €“ Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti.

Successivamente, nell’anno 2006, il Piano regionale del 1997 viene aggiornato in ottemperanza dell’art. 1, comma 2, del decreto legge 245/2005 convertito in legge 21/06. Il Commissario di Governo, ha elaborato l’adeguamento del Piano regionale dei rifiuti al fine di predisporre gli atti per l’affidamento del servizio di trattamento e gestione dei rifiuti indifferenziati ad un nuovo soggetto imprenditoriale. Detto adeguamento è stato approvato, previa intesa con la Regione, sentite le Province e a seguito del recepimento delle osservazioni del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, con l’Ordinanza Commissariale n. 77 del 10 marzo 2006.

ANNO 1998

Nel corso dell’anno 1998, si dispose, con ordinanza n. 2774/1998, che la realizzazione degli impianti di utilizzazione del CDR fosse subordinata alla sottoscrizione di un accordo di programma con le imprese vincitrici di gara. Tale ordinanza soppresse il c. V dell’art. 1 dell’ord. n. 2560/1997, che statuiva in merito alla valutazione di impatto ambientale degli impianti, nella considerazione che il dettato di quest’ultima disposizione non avrebbe potuto avere attuazione pratica, in presenza del potere di deroga per ragioni di urgenza attribuito al Commissario. Secondo la nuova ordinanza, non si parlava più di valutazione di impatto ambientale, ma veniva prevista per tali impianti una valutazione degli aspetti ambientali, che il Commissario straordinario poteva eseguire avvalendosi della Commissione V.I.A. del Ministero dell’ambiente. Con la medesima ordinanza, fu istituito un Comitato di rientro nella gestione ordinaria dei rifiuti.

ANNO 1999

Nel 1999 si procedette, con diverse ordinanze, alla proroga – oltre che dei poteri conferiti ai due Commissari straordinari – anche dei termini assegnati per lo svolgimento degli adempimenti affidati, nonchà© alla riconferma degli obiettivi e modalità  circa la raccolta differenziata da attuarsi sul territorio regionale d’intesa con i Comuni.

Con l’ordinanza n. 2948/1999, fu stabilito che il Commissario delegato – Presidente della Regione realizzasse gli interventi per la produzione e l’utilizzo del combustibile derivato da rifiuti, assicurando la valutazione della compatibilità  ambientale, che, però, venne ascritta in capo al Ministero dell’ambiente.

Con l’ordinanza n. 3011/1999, si stabilì che, in caso di valutazione negativa della compatibilità  ambientale, il Commissario delegato €“Presidente della Regione provvedesse alla rilocalizzazione, da sottoporsi a nuova valutazione della compatibilità  ambientale.

ANN0 2000- 2001

Con le ordinanze nn. 3100/2000 e 3111/2001, nel riconfermare i poteri conferiti al Commissario delegato €“Presidente della Regione ed al Prefetto di Napoli fino alla data di cessazione dell’emergenza, si dispose che i Prefetti delle Province della Campania attuassero quanto necessario per la gestione delle discariche esistenti, anche provvedendo all’ampliamento dei relativi volumi, nelle more del completamento degli impianti di produzione ed utilizzo del combustibile derivato dai rifiuti. Per i fini suddetti, e nella considerazione del progressivo aggravarsi della situazione igienico-sanitaria relativa allo smaltimento, i Prefetti, in deroga all’art. 13 del D.Lgs. n. 22/1997, furono tenuti ad individuare con urgenza siti idonei all’immediato conferimento e stoccaggio temporaneo dei RU. Per tali adempimenti, il Presidente della Regione Campania potà© avvalersi di un Commissario vicario incaricato dei rapporti con le istituzioni, gli enti e la generalità  dei soggetti rappresentativi di interessi sociali, oltre che del Vicecommissario e dei Subcommissari già  precedentemente nominati.

Si evidenzia che la prima delle due ultime ordinanze citate fu oggetto di impugnativa, nella parte in cui attribuiva, in via generale, al Commissario per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania  “l’esercizio delle funzioni amministrative relative alla gestione dei rifiuti. “Il Consiglio di Stato, in appello,accolse il ricorso ed annullò in parte l’ordinanza di protezione civile n. 3100/2000.

ANNO 2003

A seguito di tale pronunciamento, fu emanato il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito dalla legge 8 aprile 2003, n. 62 – recante, tra le altre, disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale – in cui, all’art. 1- ter, c. III, si dispose la conferma e la salvezza delle ordinanze di protezione civile e 151 art. 4, c. VII. 152 Sez. V, 13/11/2002, n. 6280. In senso conforme, anche Sez. V, 13/12/2002, n. 6809 dei conseguenti provvedimenti emanati in regime commissariale, sul territorio nazionale, inerenti alle situazioni di emergenza già  decretate.

Con l’ordinanza n. 3286/2003, fu stabilito che il Commissario delegato €“Presidente della Regione disponesse, anche mediante l’adeguamento della tariffa di conferimento dei rifiuti, ogni intervento che, nel funzionamento degli impianti di termovalorizzazione, garantisse, attraverso le soluzioni tecniche più idonee, la riduzione di emissioni, secondo quanto stabilito dalla direttiva comunitaria 2000/76/Ce, in fase di recepimento dalla legislazione nazionale. Inoltre, il Commissario doveva disporre l’esecuzione di tutti gli interventi utili al fine di ridurre il livello di alterazione ambientale nei Comuni sede di utilizzo del combustibile derivato dai rifiuti, predisponendo un apposito piano, previa intesa con il Ministero dell’ambiente. Per l’attuazione di tali interventi, il Commissario era tenuto ad attivare le procedure necessarie per il cofinanziamento comunitario.

ANNO 2004

In considerazione del perdurare dello stato di emergenza, nel corso del 2003, si procedette alla emanazione di un ulteriore provvedimento del Governo con il quale lo stesso fu rinnovato a tutto il 2004. Il provvedimento fu preso sulla base delle note del Presidente della Regione e del Prefetto di Napoli,con le quali si era evidenziato l’aggravamento del contesto emergenziale, in relazione all’intervenuta chiusura di alcune discariche, unitamente alla mancata realizzazione degli impianti di termovalorizzazione già  previsti dal Piano; si erano poste in evidenza, inoltre, le interferenze delle autorità  locali, attraverso l’esercizio del potere interdittivo dei Sindaci di molti Comuni che, adottando autonomamente provvedimenti con tingibili ed urgenti, avevano vanificato concretamente le azioni poste in essere dalle strutture commissariali.

Con D.P.C.M. 23 dicembre 2004, si procedette alla proroga dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti fino al 31 dicembre 2005.

Nel corso dell’anno 2004, si procedette, su specifica richiesta del Presidente della Regione Campania, alla nomina di un nuovo Commissario delegato per il superamento dell’emergenza nella persona di un funzionario di prefettura, al quale furono attribuiti tutti i poteri già  previsti dalle precedenti ordinanze Quest’ultimo fu autorizzato:ad assicurare, in via eccezionale, lo smaltimento dei rifiuti non ricevuti dagli impianti di produzione di CDR, avviandoli verso impianti ubicati in altre Regioni; a definire un Piano straordinario di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti non ancora conferiti nell’ambito regionale, recante indicazioni sulla quantità  e sulla natura dei rifiuti da smaltire in altre Regioni; ad assicurare il trasporto dei rifiuti avvalendosi di soggetti già  convenzionati o da convenzionare; ad emettere provvedimenti finalizzati a consentire il differimento del termine di deposito del CDR nei siti di stoccaggio e la proroga dell’esercizio delle discariche attive, autorizzando l’apertura di quelle non più in esercizio, utilizzando ed ampliando le volumetrie residue; a definire un Piano finanziario di emergenza; ad assumere le iniziative più utili dirette all’individuazione, su base provinciale, di siti idonei allo stoccaggio dei rifiuti, assicurando, nella individuazione di questi ultimi, la più ampia comunicazione delle iniziative intraprese e acquisendo l’avviso di un’apposita Consulta costituita dal Presidente della Provincia e dai Sindaci dei territori interessati; ad adottare uno specifico programma finalizzato ad incentivare la raccolta differenziata.

ANNO 2005

Nel corso dell’anno 2005, fu emanato il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito dalla legge n. 53 del 15 aprile 2005 recante Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania. Con tale provvedimento furono stabilite, fermi i poteri commissariali, norme circa l’accelerazione delle procedure di riscossione delle tariffe relative al conferimento dei rifiuti negli impianti di produzione di combustibili derivati da rifiuti a carico di Comuni, consorzi ed altri affidatari dei servizi di smaltimento, soprattutto con riferimento alle situazioni debitorie nei confronti del Commissario delegato e dei soggetti concessionari del servizio. Inoltre, con riferimento agli impianti di smaltimento esistenti, fu disposto che il Commissario autorizzasse le necessarie iniziative di adeguamento tecnico-funzionale degli impianti medesimi da parte dei soggetti affidatari e, nel caso di inadempienza da parte di questi ultimi, provvedesse in via sostitutiva, salve le azioni di rivalsa e le decisioni delle autorità  giudiziarie competenti.

Con decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, fu prevista, tra le altre disposizioni, la proroga dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nelle Regioni interessate, compresa la Campania, fino al termine del 31 maggio 2006. Specificamente, con il suddetto provvedimento, furono adottate ulteriori  “misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore rifiuti della Regione Campania”. Fu decretata, al fine di assicurare la regolarità  del servizio di smaltimento dei rifiuti, la risoluzione dei contratti stipulati dal Commissario delegato con le affidatarie del servizio di smaltimento dei RU in regime di esclusiva nella Regione e l’assegnazione al Commissario del compito di provvedere, sulla base di procedure accelerate di evidenza comunitaria, all’individuazione di nuovi affidatari, oltre che alla definizione, sentiti gli altri organismi interessati, degli adeguamenti del Piano regionale dei rifiuti, al fine di incrementare i livelli di raccolta differenziata ed individuare soluzioni compatibili con le esigenze ambientali per i rifiuti accumulati nei siti di stoccaggio. Per le finalità  predette fu autorizzata la spesa massima di 27 milioni di euro per l’anno 2005 e di 23 milioni per l’anno 2006.

La stessa norma istituì la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella Regione Campania, presieduta dal Presidente della Regione e composta dai Presidenti delle Province, con compiti consultivi in ordine alla equilibrata localizzazione dei siti per le discariche e per lo stoccaggio dei rifiuti trattati, nonchà© degli impianti per il trattamento e la combustione dei rifiuti.

Con l’ordinanza 14 dicembre 2005 n. 3479, emanata a seguito dell’intervenuto decreto-legge n. 245/2005, oltre alla definizione di procedure di dettaglio circa l’attività  commissariale in ordine alla risoluzione contrattuale con le società  affidatarie, si procedette alla nomina di un soggetto attuatore, con l’incarico, fino alla cessazione dello stato di emergenza, di coordinare l’attività  di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti, affidata in via transitoria alle società  cessanti, provvedendo, in particolare, ad emanare le direttive necessarie ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati nella ordinanza medesima e più dettagliatamente: provvedere  €“previo accertamento da parte del Commissario delegato dello stato di conservazione e manutenzione degli impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti- affinchà© presso i 7 impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti fosse assicurata la verifica qualitativa e quantitativa dei flussi di rifiuti in ingresso e in uscita dagli impianti; garantire il graduale ripristino del funzionamento ordinario di tutti gli impianti a condizioni compatibili con lo stato delle attrezzature; garantire l’ottimizzazione gestionale degli impianti; predisporre, entro 20 giorni dall’entrata in vigore dell’ordinanza, un programma di iniziative che consentissero il miglioramento della qualità  dei flussi dei rifiuti in uscita dagli impianti, compatibile con le tecnologie a disposizione e con lo stato di conservazione e manutenzione degli impianti di produzione di CDR.

Con successiva ord. n. 3481 del 29/12/2005, emanata al fine di porre in essere le iniziative di carattere straordinario ed urgente essenziali per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legge sopra citato, gli impianti di produzione di CDR furono autorizzati a svolgere attività  di selezione, prevalentemente mediante tritovagliatura, di rifiuto urbano residuale da raccolta differenziata, compatibilmente alle loro limitate capacità  tecniche.

ANNO 2006

Nella Gazzetta ufficiale n. 70 del 24/3/2006 fu pubblicata l’ord. n. 77 del 10/3/2006 del Commissario delegato, con la quale venne approvato l’adeguamento del Piano regionale dei rifiuti predisposto ad opera del Commissario, previo recepimento delle osservazioni proposte dal Ministero dell’ambiente e delle modifiche richieste dalla Regione Campania, furono stabiliti ulteriori compiti affidati al Commissario, nella considerazione dell’ulteriore acuirsi della situazione emergenziale, dovuta anche all’impedimento dell’utilizzo di discariche collocate al di fuori del territorio regionale. Il Commissario fu tenuto ad individuare con urgenza le discariche presso le quali conferire i rifiuti, nonchà© disporre la messa in sicurezza delle discariche già  utilizzate. Doveva, inoltre, predisporre un apposito Piano di sorveglianza e di controllo, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza igienico-ambientale.

Nel 2006, l’articolo 3 del decreto legge 9 ottobre 2006 n. 263, convertito nella legge 6 dicembre 2006, n 290 prevede al Comma 1 ter, che  ”  ” il Commissario delegato, d’intesa con la regione Campania e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le province ed i comuni interessati dall’emergenza, aggiorna il Piano regionale di gestione dei rifiuti, integrandolo con le misure e gli interventi previsti dalle norme del medesimo decreto . Per le attività  di cui al presente comma il Commissario delegato si avvale delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile nonchà© del concorso delle amministrazioni e degli enti pubblici.

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N ° 152

A circa un mese dall’adozione dell’adeguamento del Piano, è stato emanato il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 contenente le norme in materia ambientale. Come noto detto provvedimento sostituisce il D.Lgs. 22/97 definendo compiutamente anche il settore dei rifiuti e indicando gli oneri a carico dei diversi enti coinvolti (Regione, Provincia, Autorità  d’ambito, Comuni, ecc €¦). Ad oggi tale provvedimento normativo è in fase di riscrittura.

Le indicazioni in merito alla delimitazione degli ATO ed alla loro  “attivazione” contenute nel citato adeguamento del Piano emanato con Ordinanza Commissariale n ° 77/06, risultano compatibili con le norme di cui al D.Lgs. n ° 152/06. Pertanto detto adeguamento risulta di fatto vigente e fondamentale per il ripristino delle condizioni di ordinarietà  nel settore dello smaltimento dei rifiuti.

Il Decreto Legge 9 Ottobre 2006, N ° 263

Con decreto legge 9 ottobre 2006, n. 263, il Capo del Dipartimento della Protezione civile fu nominato Commissario delegato per il periodo necessario al superamento dell’emergenza e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 e furono ridefiniti alcuni aspetti della struttura commissariale e del servizio.

Fu, così, stabilita una riduzione dell’organico dell’ufficio, la nomina di 3 nuovi Subcommissari, di cui uno con specifica competenza nel campo della raccolta dall’art. 9, c. V, dell’ord. n. 3100 del 22/12/2000, ai sensi dell’art. 5, c. IV, dell’ord. n. 3100 del 22/12/2000, ai sensi dell’art. 2, c. IV, dell’ord. n. 3286 del 9/5/2003, in relazione all’attività  di smaltimento dei rifiuti effettuata fino alla data del 15/12/2005, possono essere compensati dal Commissario delegato per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania, a seguito di apposita verifica contabile, con i debiti maturati a carico dei medesimi enti locali per il pagamento della tariffa di smaltimento dei rifiuti dovuta fino alla data del 15/12/2005 alle so società  Fibe s.p.a. e Fibe Campania s.p.a.

Fu annullata la procedura di gara avviata per il nuovo affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti, stabilendosi la pubblicazione, a breve, di un ulteriore bando di gara. Nel frattempo, fu data la possibilità  di affidamenti diretti della gestione dei rifiuti anche a soggetti diversi dalle attuali affidatarie del servizio. Per tali interventi, gli oneri gravano sulla tariffa regionale di smaltimento dei rifiuti.

L’articolo 3 del decreto legge 9 ottobre 2006 n ° 263, convertito nella Legge 6 dicembre 2006, n ° 290 prevede che, in relazione al sopravvenuto aggravamento del contesto emergenziale nel territorio della Campania, per l’attuazione degli obiettivi di cui al presente decreto relativi allo smaltimento dei rifiuti sulla base delle migliori tecnologie immediatamente disponibili, il Commissario delegato ridefinisce (omissis) le condizioni per l’affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.

Conseguentemente è annullata la procedura di gara indetta dal Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti nella regione Campania con propria ordinanza n ° 281 del 2 agosto 2006. Ancora, al comma 1-ter del medesimo articolo è stabilito che fino all’individuazione dell’affidatario per lo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il Commissario delegato, con le necessarie garanzie ambientali e sanitarie, individua in termini di somma urgenza (omissis), le soluzioni ottimali per lo smaltimento dei rifiuti e per l’eventuale smaltimento delle balle di rifiuti trattati dagli impianti di selezione dei rifiuti della regione nelle cave dimesse, abbandonate o già  poste sotto sequestro con provvedimento dell’autorità  giudiziaria (omissis) anche al fine della loro ricomposizione morfologica.

Con l’ordinanza 23 marzo 2006, n. 3506, fu disposto che il Gestore della rete di trasmissione nazionale del sistema elettrico (GRTN) fosse tenuto a stipulare, entro 60 giorni dalla sottoscrizione dei contratti di affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti alle nuove società  aggiudicatarie, convenzioni per la cessione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti, alle condizioni previste dalla delibera Cip 6 del 29 aprile 1992, con gli aggiudicatari del servizio. In aggiunta, fu stabilito che la Terna s.p.a. fosse tenuta a progettare ed eseguire, con oneri a carico degli affidatari, la linea di allacciamento tra l’impianto di produzione di energia mediante termovalorizzazione e la rete nazionale, nel termine di 24 mesi decorrenti dalla concessione delle autorizzazioni necessarie.

L’O.P.C.M. n. 3508 del 6/4/2006, recante Disposizioni urgenti di protezione civile, contiene, all’art. 6, disposizioni in merito all’emergenza connessa al settore idrico e bonifiche e, all’art. 13, disposizioni di attuazione del d.l. n. 245/2005, relativo alla risoluzione del contratto con Fibe s.p.a. e Fibe Campania s.p.a.

Tale ultima norma, di difficilissima lettura recita, che, al fine di garantire l’immediata attuazione del c. I dell’art. 2 del d.l. 30/11/2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla l. 27/1/2006, n. 21, evitando l’aggravio di procedure di riscossione finalizzate ad acquisire risorse altrimenti recuperabili con procedure compensative, i crediti vantati dai Comuni titolari di quote di ristoro ambientale ai sensi dell’art. 2, cc. IV e IV bis, dell’ord. n. 3032 del 21/12/1999, come modificato con ordinanza di protezione civile n. 3520 del 2 maggio 2006,169 a soli venti giorni dalla fine dell’emergenza, furono attribuite al Commissario una lunga serie di facoltà  di deroghe al nuovo testo unico ambientale in materia di rifiuti.

Con D.P.C.M. del 1 ° giugno 2006, lo stato di emergenza fu prorogato fino al 31 gennaio 2007. Con ordinanza del Presidente del Consiglio 30 giugno 2006, n. 3529, fu assegnato un ulteriore contributo di 43 milioni di euro per lo sviluppo della raccolta differenziata. Inoltre, al Commissario delegato venne attribuito il potere di utilizzare cave dismesse e di proporre modifiche al Piano delle attività  estrattive.

Venne anche stabilita la possibilità  di aumentare le tariffe per i Comuni che non raggiungessero l’obiettivo del 35% di raccolta differenziata.

Anno 2007

Con D.P.C.M. 25 gennaio 2007, infine, lo stato di emergenza fu prorogato al 31 dicembre 2007.

La legge regionale n 4 del 28 marzo 2007 ” Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati  “, agli artt. 10 e 13  ” procedure per l’adozione del piano regionale e relative procedure” prevede che  ” la giunta regionale, sentita la conferenza permanente regione- autonomie locali e le autorità  d’ambito, adottino la proposta di piano” prevede quindi la redazione del piano regionale con valenza triennale

L’art. 9 della Legge 5 luglio 2007, n. 87 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l’esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti” prevede che all’art. 3 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, il comma 1-ter e’ sostituito dal seguente:  «1-ter. Il Commissario delegato adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania e il Commissario per la bonifica, il Piano per la realizzazione di un ciclo integrato dei rifiuti per la regione Campania. Il Piano prevede, in armonia con la legislazione comunitaria, le priorità  delle azioni di prevenzione nella produzione, riutilizzo, riciclaggio del materiale, recupero di energia e smaltimento e contiene l’indicazione del numero e della rispettiva capacità  produttiva degli impianti. Per la redazione del Piano di cui al presente comma il Commissario delegato si avvale delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile nonchà© del concorso delle amministrazioni e degli enti pubblici. Il Piano, oltre al conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, assicura anche la piena tracciabilità  del ciclo dei rifiuti, l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, metodi di trattamento biologico ed un elevato livello di tutela ambientale e sanitaria. Il Commissario delegato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, assicura, nel limite massimo delle risorse disponibili per la gestione commissariale, l’individuazione di siti idonei per la realizzazione di impianti di compostaggio e la prevista messa a norma di almeno uno degli impianti esistenti di produzione di combustibile da rifiuti ai fini della produzione di combustibile da rifiuti di qualità  e di frazione organica stabilizzata di qualità  ».

Con OPCM 3601 del 06/07/2007, a seguito delle dimissioni dall’incarico di commissario delegato, comunicate con nota del 18 maggio 2007, del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si dispone tra l’altro che il prefetto di Napoli è nominato commissario delegato per il superamento dell’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. Per garantire un raccordo istituzionale tra i sub-commissari – presidenti della province della regione Campania finalizzato ad un progressivo rientro in un contesto di ordinarietà  del servizio di smaltimento dei rifiuti il commissario delegato si avvale di tre soggetti attuatori.

2.5 EVOLUZIONE NORMATIVA ATTESA

Il Sesto Programma Comunitario di Azione per l’Ambiente individua varie misure finalizzate a ridurre gli impatti ambientali correlati all’uso delle risorse, tra cui  “la strategia tematica sull’uso sostenibile delle risorse naturali” e  “la strategia tematica per la prevenzione ed il riciclaggio dei rifiuti”.

Le due strategie, entrambe adottate dalla Commissione il 21 dicembre 2005, si propongono nel lungo periodo di promuovere, in sinergia tra loro, una società  capace di riciclare e di diminuire la produzione dei rifiuti, mediante la prevenzione e l’uso sostenibile delle risorse.

In particolare  “la strategia per la prevenzione ed il riciclo dei rifiuti” ha come meta di lungo periodo, la trasformazione dell’Europa in una società  fondata sul riciclaggio. Per realizzare tale obiettivo e migliorare e razionalizzare la legislazione vigente, la Commissione ha presentato una nuova Proposta di Direttiva Quadro sui rifiuti ( COM. 2005/667/ del 21.12.05) che, in coerenza con gli interventi definiti nella strategia tematica sui rifiuti, affronta le problematiche connesse alla gestione dei rifiuti con un approccio nuovo ispirato ai principi del  “life cycle thinking”.

In termini generali, la proposta nella sua versione originaria prevede:

ô€€¹ la sostituzione dell’attuale direttiva sui rifiuti e l’abrogazione della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi, e della direttiva 75/439/CEE concernente l’eliminazione degli oli usati;

ô€€¹ la semplificazione della normativa sui rifiuti – mediante il ricorso a definizioni più chiare e più precise;

ô€€¹ la previsione di un obiettivo ambientale ;

ô€€¹ la previsione di una procedura, applicabile a specifiche tipologie di rifiuti, intesa a precisare quando un rifiuto cessi di essere tale;

ô€€¹ la definizione di norme minime, o procedure per stabilire norme minime, da applicare alle operazioni di gestione dei rifiuti;

ô€€¹ l’elaborazione di programmi nazionali per la gestione dei rifiuti e di piani di prevenzione degli stessi.;

ô€€¹ la possibilità  di classificare gli inceneritori di rifiuti urbani indifferenziati come impianti di recupero (anzichà© di smaltimento) in presenza di un determinato livello di efficienza energetica individuabile tramite una specifica formula Alla luce di ciò è oggi oggetto di discussione una nuova proposta di ditettiva, elaborata dalla Presidenza nel Doc. n.10804/07 ADD1 del 20 giugno 2007, che propone alcune importanti novità  rispetto alla proposta iniziale della Commissione .

La prima differenza riguarda il campo di applicazione. La versione attuale individua tre differenti regimi di esclusione:

1. Il primo indica le ipotesi in cui la direttiva non si applica mai (effluenti gassosi, suoli non scavati contaminati ed edifici connessi in modo permanente con la terra; il terreno scavato non contaminato utilizzato allo stato naturale e presso il sito dal quale è stato scavato; rifiuti radioattivi; materiali esplosivi in disuso; materie fecali, paglia ed altri materiali non pericolosi derivanti dalla produzione agricola o forestale da utilizzare nell’attività  agricola o per la produzione di energia da biomassa mediante il ricorso a procedimenti o metodi che non danneggiano l’ambiente nà© mettono in pericolo la salute umana);

2. Il secondo individua quelle categorie di rifiuti alle quali la proposta di direttiva non si applica solo in quanto già  disciplinate da altra normativa comunitaria (acque reflue; sottoprodotti di origine animale disciplinati dal Regolamento 21774/2002; carcasse di animali morte smaltite in coerenza con il Regolamento 1774/2002 ed i rifiuti da estrazione disciplinati dalla direttiva 2006 /21/EC).

3. Il terzo si applica alla rilocazione dei sedimenti delle acque superficiali quando sono destinati a mitigare gli effetti della siccità  e delle inondazioni e purchà© sia data prova della non pericolosità  degli stessi.

Inoltre si rilevano le seguenti novità  rispetto alla proposta originaria :

– l’introduzione di un articolo che disciplina le condizioni in base alle quali un residuo di produzione possa essere considerato un sottoprodotto non un rifiuto ;

– l’introduzione di un articolo che disciplina le condizioni in base alle quali un rifiuto cessa di essere tale (end of waste status);

– l’introduzione di un articolo dedicato alla responsabilità  estesa del produttore e la previsione espressa, con riferimento ai costi connessi al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti, dell’applicazione del principio  ” chi inquina paga”;

– l’introduzione di un articolo dedicato alla gerarchia dei rifiuti, considerata un  “principio guida” nella prevenzione , nella gestione e nella politica dei rifiuti e la cui applicazione è resa flessibile dal possibilità  riconosciuta agli Stati membri di scegliere, di volta in volta, le modalità  di gestione che comportano il migliore risultato complessivo dal punto di vista ambientale, anche alla luce del  “life cycle thinking”;

– l’applicazione del principio di autosufficienza anche con riferimento agli impianti di recupero dei rifiuti urbani indifferenziati e la possibilità  riconosciuta a ciascuno Stato membro di limitare l’ingresso dei rifiuti destinati ad impianti di incenerimento classificabili come impianti di recupero, in deroga al Regolamento (EC) 1013/2006 sul Trasporto dei Rifiuti;

– l’introduzione di un articolo destinato alla disciplina dei rifiuti pericolosi prodotti dalle utenze domestiche;

– la definizione dei rifiuti biodegradabili (biowaste) , la raccolta differenziata degli stessi e la previsione che la Commissione opererà  una valutazione sulla loro gestione in vista di una direttiva ad hoc sui rifiuti biodegradabili che la medesima Commissione si impegna a predisporre  “il più presto possibile” una proposta legislativa;

– l’introduzione di un nuovo articolato volto a definire le ipotesi e le modalità  di attivazione della proceduta di Comitato;

– la definizione dei contenuti dei piani di gestione dei rifiuti, distinguendo fra elementi obbligatori ed elementi facoltativi;

– l’introduzione, in corrispondenza di alcune voci degli Allegati I e II, di asterischi con la finalità  di precisare nel dettaglio le operazioni comprese nella voce medesima.

Per quanto riguarda, invece, la parte relativa alle autorizzazioni, alle registrazioni, ai piani di gestione dei rifiuti ed ai programmi di prevenzione, le modifiche proposte non hanno natura sostanziale e rispondono prevalentemente ad esigenze di coerenza, razionalizzazione e semplificazione del testo originario.

 

Informazioni sui rifiuti      
Scritto da Enzo Magaldi   
(agg. 26-ago-2008)

Al fine di dare un quadro informativo sulla gestione dei rifiuti in alcune città d’Italia e del mondo qui di seguito sono elencati i relativi siti. A fondo pagina vi è una sintesi sul ciclo dei rifiuti.

                                        Enzo Rosario Magaldi

Siti sui rifiuti:

Barcellona: http://www.ema-amb.com/ca/activitat/residus/tractaments/valoritzacio.html

Brescia:

Canberra: http://www.nowaste.act.gov.au/

Helsinki: http://www.ytv.fi/ENG/waste/frontpage.htm

Los Angeles:

Milano:

Napoli:

New York: http://www.nyc.gov/portal/site/nycgov/menuitem.85428ce72e4b6de6a62fa24601c789a0/

Piacenza:

Reggio Emilia:

Salerno:

San Francisco: http://sunsetscavenger.com/

Sidney: http://www.wsn.com.au/

Torino:

Venezia:

*** Potete inviare gli indirizzi di altre città a info@enzomagaldi.it – Grazie. ***

Come si può evincere da una visita ai siti sopraelencati, a monte del ciclo dei rifiuti vi e’ la raccolta differenziata che è una realtà consolidata in molte città sia italiane che estere. In particolare si può visualizzare il rapporto di Legambiente sui ‘Comuni ricicloni’ del 2005 (pdf di 4,83 MB), del 2006 (pdf di 5,07 MB), del 2007 (pdf di 2,79 MB) e del 2008 (pdf di 6,39 MB).

SINTESI sul Ciclo Rifiuti

a cura di Enzo Rosario Magaldi e Bruno Isaia

(agg. 18-mag-2008)

NOSTRE INIZIATIVE

04/06/2007  “Proposta per iniziative legislative emergenziali da interfacciarsi con D.L. 11/05/07 n° 61” di Girolamo Scuteri ed Enzo Rosario Magaldi.

Allo stato attuale esistono varie soluzioni per il trattamento dei rifiuti. L’aspetto economico, oltre ovviamente all’aspetto ambientale,  e’ fondamentale nella valutazione delle soluzioni da adottare e la redazione di un esatto bilancio economico è estremamente complesso in quanto la stima di tutti i costi richiede un approccio multidisciplinare per valutare i costi ‘indiretti’.

La relazione del prof. Grosso del Politecnico di Milano (Bilancio ambientale, energetico ed economico di diverse strategie per il recupero di energia nella gestione integrata dei rifiuti urbani) presentata a Napoli nel convegno “Emergenza Rifiuti: La Rinascita Possibile” del 14/12/2006 è una sufficiente sintesi per capire la complessità del problema.

In Italia attualmente ci sono agevolazioni economiche derivanti sia dai certificati (vedi ‘Certificati Bianchi, Verdi e azzurri‘), recentemente rivisti e di cui presto aggiorneremo le relative pagine, e sia dai possibili finanziamenti parzialmente a fondo perduto. Tali agevolazioni consentono di pervenire a bilanci economicamente positivi come si può evincere dai due articoli pubblicati sul sito (Energia dai Rifiuti e Gassificazione).

Un’analisi puntuale per la gestione del ciclo dei rifiuti si evince dal rapporto conclusivo della commissione interministeriale (ambiente-industria) per le le migliori tecnologie di gestione e smaltimento dei rifiuti del 20 aprile 2007. Inoltre è sempre utile consultare il libricino redatto nel 2004 da Fabrizio Fabbri per i Verdi:  “Rifiuti Solidi Urbani – Dalla cronica emergenza alla gestione“.

Sul trattamento termico dei rifiuti si può consultare il documento del Prof.Ing. Andrea Corti – pdf di 6,71 MB oltre agli articoli pubblicati sul sito.

Particolare interesse vi è sull’applicazione del plasma nel trattamento dei rifiuti con tecnologie al plasma termico ed al plasma freddo. Per approfondimenti sul plasma vi è il sito dell’Istituto di Fisica del Plasma “Piero Caldirola”.

Tra le tecnologie alternative (o complementari …) vi e’ il ‘Trattamento a freddo’ (approfondimento nel rapporto pubblicato nel febbraio 2003 da Greenpeace, oppure l’articolo sulla chiusura del ciclo rifiuti sul sito del WWF o il sito di Sidney).

Per un approfondimento sul tema “rifiuti” consigliamo di consultare gli atti del convegno di Bologna del 9 luglio del 2007 e della giornata monotematica del Consorzio Italiano Compostatori dell’11 ottobre 2007.

Per chi fosse interessato al ‘decennale’ problema dei rifiuti in Campania può’ consultare l’ultima ‘versione’ del Piano Regionale dei Rifiuti della Campania del 28/12/2007 e la dichiarazione di sintesi che ha visto la collaborazione di alcuni Enti, Associazioni e cittadini qualsiasi tramite le osservazioni inviate al Commissariato.

Altri ‘link’:

Elenco Siti sui Rifiuti

Leggi sui Rifiuti

Raccolta Differenziata

Link ai sistemi messi a punto dal CNR per il trattamento rifiuti:

Thor – sistema di riciclaggio ‘indifferenziato’

 

RASSEGNA STAMPA 2007 sui Consorzi di Bonifica in Campania      
Scritto da Enzo Magaldi   

RASSEGNA STAMPA 2007 sui Consorzi di Bonifica in Campania

> sottoscrivi l’appello sull’ “Utilità  e ruolo dei Consorzi di bonifica nella Regione Campania”, aderisci al Coordinamento dei Comitati per la Bonifica.
> Sito del Consorzio di Bonifica del Sarno

> Applicazione WEB per consultare la propria Scheda Esattoriale 2007

14/06/2007 Proposta di legge per l’abolizione dei Consorzi di Bonifica

25/09/2007Delibera Regionale n.503 del 25/09/2007 sul referendum per l’abrogazione del Consorzio di Bonifica del Sarno.

24/12/2007Art.2 Legge Finanziaria 2008 sulla soppressione dei consorzi di bonifica.

29/06/2008 Comunicato stampa

29/06/2008 – Lettera del Presidente dell’Associazione Territorio Libero al Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. (leggi)

12/03/2008 – Lettera del Commissario Straordinario rag. Gino Marotta: “Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno. Riscontro nota del 6.03 .2008” (leggi)

10/03/2008 – Lettera del Presidente dell’Associazione Territorio Libero ai Consiglieri regionali: “Conoscete il Consorzio di bonifica integrale comprensorio Sarno?” (leggi)

04/03/2008 – Risposta del responsabile dei Verdi di Pompei ing. Giuseppe Sabini al Commissario Straordinario rag. Gino Marotta: “Consorzio di Bonifica del Comprensorio Sarno – Risposta Vs. missiva del 28/02/08 prot.n. 3954.” (leggi)

28/02/2008 – Lettera del Commissario Straordinario rag. Gino Marotta al responsabile dei Verdi di Pompei ing. Giuseppe Sabini avente per oggetto: “Comunicati stampa pubblicati sul sito Enzo Magaldi aventi ad oggetto il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno.” (leggi)

(29/11/2007 – la Repubblica: “Il Consorzio di Bonifica fa acqua”)-;

24/02/2008 – Pronuncia del TAR di Salerno sul ricorso n. 229/08 promosso dal Consorzio di Bonifica Integrale del Sarno per annullare il Referendum (comunicato stampa)

16/02/2008 – Cronache di Napoli – Napoli Sud: Pompei – “Bonifica, migliaia di firme contro il consorzio” (articolo)

15/02/2008  – Stralcio legge regionale del 30/01/2008

14/02/2008 – Il Gazzettino Vesuviano – Pompei – “Referendum sulla soppressione del Consiglio di Bonifica del Sarno” (articolo)

12/02/2008 – (comunicato stampa)

11/02/2008 – Forum dei Giovani di Pompei: comunicato stampa

09/02/2009 – Cronache di Napoli – Napoli Sud: Pompei – “Consorzio di bonifica, raccolta di firme contro la tassa”.  (articolo)

07/02/2008 – Il Mattino – “Consorzio Bonifica. SI al referendum” per abrogarlo. (articolo)

06/02/2008 – Sul sito la bozza del ricorso alla Giunta Regionale della Campania, contro il Piano di Classifica del Consorzio di Bonifica del Sarno. Tutti i comuni interessati lo possono utilizzare. Il ricorso va presentato entro il 12 febbraio 2008.(leggi)

ing. Pippo Sabini.(Responsabile Verdi Pompei)

29/01/2008 – Cronache di Napoli – Napoli Sud: Pompei – (articolo)

28/01/2008 – il Presidente Bassolino ha decretato l’ammissibilità  del referendum per l’abrogazione del Consorzio di Bonifica del Sarno (leggi)

21/01/2008 – Cronache di Napoli – Napoli Sud: Pompei – (articolo)

19/01/2007 – INCREDIBILE! … ma purtroppo è vero: il Consorzio di Bonifica del Sarno ha approvato, in regime di commissariamento, il nuovo Piano di classifica, ampliando il territorio di competenza aggiungendo nuovi comuni come Torre del greco, Portici, Ercolano, Pellezzano, Salerno. Le amministrazioni possono opporsi presentando i ricorsi alla giunta Regionale entro il 12 febbraio. (leggi)

04/01/2008 – Cronache di Napoli – Napoli Sud: Pompei – … stop all’Ente di Bonifica decretato dalla finanziaria. “Consorzio del Sarno, pronto il ricorso dei dipendenti”. (articolo)

31/12/2007 – Importanti novità  nella finanziaria 2008: “…le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono procedere alla soppressione dei consorzi di bonifica …”. (comunicato stampa)

13/12/2007 – Il Mattino – Consorzio, referendum per abrogarlo. (articolo)

13/12/2007Comunicato stampa del Forum dei giovani di Pompei.

29/11/2007 – La Repubblica – Il Consorzio di Bonifica fa acqua. “…Che colpa ho se dal Cilento mi hanno mandato qui? – implora Gino Marotta – io di bonifica non sapevo niente, mi occupavo di parchi …” (articolo)

28/11/2007 – Il Mattino – Consorzio Bonifica ok al referendum abrogativo. (articolo)

20/11/2007Comunicato stampa Verdi sul referendum abrogativo.

20/11/2007 – Il Mattino – Abrogare il consorzio – arriva l’ok al referendum. (articolo)

07/11/2007 – Metropolis: Santa Maria la Carità  “Vogliamo uscire dal Consorzio di Bonifica”. (articolo)

01/11/2007 – Il Mattino – Tassa bonifica del Sarno verifiche sul territorio. (articolo)

01/11/2007 – Metropolis: Pompei “Consorzio, la guerra delle bollette finisce in Parlamento”. (articolo)

25/11/2007 – Il Gazzettino Vesuviano – Pompei – Giuseppe Sabini responsabile dei “Consorzi di Bonifica”. (articolo)

11/10/2007 – Il Gazzettino Vesuviano – Pompei – Manifestazione a Mariconda – Illegittima la tassa imposta del contributo di bonifica (articolo)

03/10/2007 – Il Mattino – SALERNO – Mercato S. Severino “I danni del nubifragio. Comune contro Consorzio” di Giuseppe Napoli (articolo)

27/09/2007 – Il Mattino – SALERNO – Pagani “I giudici bocciano la tassa” di Giovanna Fasanino (articolo)

25/09/2007 – Il Mattino – Pompei “Consorzi di Bonifica, la protesta” (articolo)

18/09/2007 – Il Mattino: Pompei “I Verdi chiedono l’abolizione” della tassa di bonifica. (articolo)

13/09/2007 – Pompei: Inviato “Appello al Presidente della Repubblica” inerente il Consorzio di Bonifica del Sarno.

28/08/2007 – Pompei: “I Consorzi di Bonifica saranno aboliti” di Giuseppe Sabini.

17/08/2007 – Metropolis: Pompei “Proposta di legge per abolire i Consorzi di Bonifica” di Marco Pirollo. (articolo)

23/06/2007 – Napoli Sud: Pompei “Cartelle pazze per la bonifica, martedì riunione in Regione”. I Verdi hanno organizzato un summit a Palazzo Santa Lucia dopo le numerose proteste degli utenti. (articolo)

23/06/2007 – Metropolis: Pompei “TASSA SULLA BONIFICA IN ARRIVO LE CARTELLE 2006.” (articolo)

22/06/2007 – Il Mattino: Pompei “Bonifica Sarno, tassa in Regione”. (articolo)

20/06/2007 – Napoli Sud: Pompei “Cartelle pazze, i Verdi fanno lo screening delle contestazioni”. Gli esponenti del Sole che ride hanno avviato un’iniziativa per valutare i casi di bollette impugnate dai cittadini contro il Consorzio di Bonifica. (articolo)

13/06/2007 – Metropolis: Pompei “Consorzi di Bonifica”. Una verifica puntuale del “ruolo e dell’utilità  dei consorzi di bonifica e e delle opere effettivamente realizzate ma, soprattutto, un adeguamento delle tariffe agli effettivi benefici apportati dagli enti consortili sui rispettivi territori. (articolo)

 

 
 

I più letti

Appello sulle BONIFICHE AMBIENTALI      
Scritto da Enzo Magaldi   
Appello sulle BONIFICHE AMBIENTALI

Utilità  e ruolo dei consorzi di bonifica nella regione Campania

promotori Giuseppe Sabini e Santa Cascone (9 giugno 2007)

Clicca qui per andare alla sottoscrizione.

Prendendo spunto anche da battaglie come questa, sui consorzi e il loro ruolo, si comprende  come sia  inderogabile,  da parte dei cittadini, la voglia  di riappropriarsi di una vivibilità dignitosa nei propri territori. Diamo forza e rilanciamo la proposta contenuta nell’appello dei comitati ed associazioni che lottano contro ingiusticate tassazioni tenuto conto dell’attuale stato dei consorzi di bonifica in Campania. In particolare sottolineiamo come il punto (4) della proposta (costituzione della Consulta Regionale sull’Ambiente) diventi un utile ed irrinunciabile strumento operativo e democratico di lavoro per la stesura di un piano partecipato di cura ambientale e riassetto del territorio.

Enzo Rosario Magaldi

Di seguito vi è il testo della proposta che puoi far pervenire al Presidente della Regione Campania, ai Presidenti delle Province ed ai Sindaci della regione Campania, semplicemente inserendo a piè di pagina i tuoi dati.

Grazie per la tua adesione.

(Clicca qui per vedere chi ha sottoscritto il progetto)

(Rassegna stampa Comitato)

Da tempo i cittadini proprietari di immobili (terreni e fabbricati) compresi nei confini di competenza dei Consorzi di Bonifica stanno ricevendo avvisi di pagamento e successivamente cartelle esattoriali relativi al tributo consortile che il consorziato ਠtenuto a pagare sulla proprietà  a fronte di un beneficio diretto e specifico ricavato dall’attività  di manutenzione svolta del Consorzio. Detto tributo di bonifica ਠcalcolato come una semplice percentuale della rendita catastale degli immobili che, di fatto, trasforma il “contributo di bonifica” in una “imposta” di tipo erariale come l’IRPEF o l’ICI, illegittima perch  è contraria alla legge (R.D. 215/33) ed ingiusta perch  è senza alcun rapporto con i benefici arrecati (art. 12    L.R. n.4/2003). In pratica, anche se la giurisprudenza la differenzia dagli altri tributi, si tratta di una ulteriore tassa sulla proprietà .

Dopo anni di ingiuste tassazioni, i cittadini si sono stufati di essere trattati ancora una volta come   polli da spennare   e si sono chiesti : ma quali attività  i Consorzi svolgono sul territorio quando basta una pioggia di breve intensità  per allagare strade e far sondare i pochi canali esistenti? La risposta nasce spontanea: le proprietà  ricadenti nei Consorzi di Bonifica non ricevono alcun beneficio o vantaggio dalla inesistente e precaria attività  svolta dai Consorzi, ma incassano solo danni e disagi.

Tutto ciò ha spinto numerosi cittadini ad opporsi al pagamento del tributo consortile mediante ricorso alle competenti Commissioni Tributarie che dovranno decidere in merito.

I primi segnali sono positivi    e la battaglia sta continuando nelle sedi opportune.

La Regione Campania però deve fare la sua parte, in quanto in questi anni non ha eseguito indagine su tutto il territorio di competenza del Consorzio per verificare lo stato della rete scolante esistente e le effettive opere di manutenzione eseguite dal Consorzio.

L  ‘appello che con il presente documento si vuole promuovere ਠappunto rivolto in primo luogo alla Regione Campania e poi agli Amministratori Locali sia di livello Provinciale che Comunale per sensibilizzare gli stessi alla soluzione della problematica sopra esposta ed in particolare evidenziare l  ‘illegittimità  compiuta del Consorzio di Bonifica chiedendo agli organi preposti (Presidente della Giunta ed Assessore competente)   per quale ragione ed in base a quale supporto normativo i Consorzi di Bonifica ancora oggi tentano di giustificare la richiesta del contributo consortile in ragione di una non identificata e non identificabile generica bonifica integrale  .

Pertanto facciamo appello affinch  è gli organi competenti, preso atto di quanto sopra, procedano;

1.

ad effettuare una indagine su tutto il territorio di competenza dei Consorzi per verificare lo stato della rete scolante esistente e le effettive opere di manutenzione eseguite dai Consorzi;
2.

ad adottare tutte le iniziative necessarie alla immediata sospensione dell  ‘esazione dei ruoli di contribuenza consortile emessi dai Consorzi che dalla verifica risulteranno inadempienti;
3.

Equa riparametrazione delle tariffe in base agli effettivi benefici delle bonifiche.
4.

costituire una consulta Regionale sull  ‘Ambiente con i Movimenti e le Associazioni presenti sul territorio al fine di dotarsi di un   Piano Regionale di cura ambientale e riassetto del territorio” partecipato che    verifichi    le opere in corso e che    integri, li dove necessario, quelle in fase di programmazione di bonifica integrale e disinquinamento.

Pompei, 07 maggio 2007

Giuseppe Sabini e Santa Cascone

Chiediamo agli Enti preposti di considerare la proposta   Utilità  e ruolo dei consorzi di bonifica nella regione Campania  

Fiduciosi in un Vostro intervento, poniamo cordiali saluti.

Nome     

Cognome     

Associazione/Comitato     

Citta’     

E-mail     

Consenso per la pubblicazione sul sito     

Si        No
Consenso ai sensi della legge 196/2003*     

Si           No

*INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196
“Codice in materia di trattamento dei dati personali”    

I dati personali sopra riportati saranno utilizzati e trattati dal comitato solo per    le finalità  connesse alla proposta “Utilità  e ruolo dei consorzi di bonifica nella regione Campania”. Le predette informazioni saranno inserite in una banca dati elettronica sino al termine del progetto e della conclusione delle eventuali attività  connesse.

Si avverte che se non si presta il consenso al trattamento dei dati inseriti per le finalità  sopraindicate tali dati saranno cancellati.

 

IL MIO AMBIENTE di VITA      
Scritto da Enzo Magaldi   

IL MIO AMBIENTE di VITA

Si invita ad inoltrare segnalazioni e proposte riguardanti il proprio quartiere o citta’ o provincia di residenza all’e-mail info@enzomagaldi.it indicando in oggetto quartiere o città o provincia ed il problema o proposta.

______________

Provincia di Caserta

N° Zona a cura di …
1 San Nicola la Strada Antonio Roano (blog) (ex blog )

 

Provincia di Napoli

N° Zona a cura di …
1 Afragola Giuseppe e Carmen Savastano
2 Camposano Florestano Lace
3 Casalnuovo di Napoli Nunzio e Ornella Pagnozzi
4 Castellamare di Stabia Angelo Esposito
5 Giugliano in Campania Nunzio Raimondo
6 Penisola Sorrentina Antonio De Sinno
7 Poggiomarino Francesco Prisco
8 Pompei Giuseppe Sabini
9 Procida Paolo Meglio
10 Sant’Antimo Pio Del Vecchio
11 Torre del Greco Ciro Noto, Chiara Acampora, Catello Esposito

Citta’ di NAPOLI

Municipalità Circoscrizione a cura di …
10 Bagnoli Luigi Cascone
Fuorigrotta Massimo Magaldi
9 Soccavo Antonio Lo Celso
Pianura Pasquale Adinolfi
1 Chiaia Posillipo S.Ferdinando Massimiliano Liberti, Nadia Di Guida
4 S.Lorenzo Vicaria Â
Poggioreale – Zona industriale Michele Motolo
2 Mercato Pendino Â
Avvocata Montecalvario – S.Giuseppe Porto Â
3 Stella S.Carlo Arena Gaetano Fiorito
5 Vomero Anna De Biase
Arenella Lara Lo Piano
8 Piscinola Marianella Â
Chiaiano Â
Scampia Â
7 S.Pietro a Patierno Â
 Miano Â
Secondigliano Guido Cusato
6 Barra Â
S.Giovanni a Teduccio Â
 Ponticelli Â

 

POZZUOLI PORTO – RIONE TERRA E ALTRO GRANDE SPECULAZIONE      
Scritto da Enzo Magaldi   
Raccomandate A.R.                                             PRESIDENTE REGIONE CAMPANIA

via Santa Lucia, 81 – 80132 NAPOLI

Â

PRESIDENTE PROVINCIA DI NAPOLI

piazza Matteotti, 1 – 80133 NAPOLI

Â

PREFETTO DI NAPOLI

piazza del Plebiscito – 80132 NAPOLI

Â

SOPRINTENDENTE BENI AMB. ARCHITET. – NAPOLI

piazza del Plebiscito, 1 – 80132 NAPOLI

Â

SOPRINTENDENTE BENI ARCHEOLOG.  – NAPOLI – CASERTA

piazza Museo Nazionale, 19 – 80135 NAPOLI

Â

COMMISSARI STRAORDINARI COMUNE DI POZZUOLI

via Tito Livio – 80072 ARCO FELICE (Napoli)

Â

PRESIDENTE PARCO REGIONALE CAMPI FLEGREI

via Lungolago, 42 – 80070 BACOLI (Napoli)

Â

AMMINISTRATORE AZ. AUT. CURA SOGG. TURISMO – POZZUOLI

via Campi Flegrei, 3 – 80078 POZZUOLI (Napoli)

 

Posta  prioritaria                          e p. c.               IL MATTINO,  LA REPUBBLICA

NOTIZIARIO NEWS DEI COMUNI FLEGREI

         Sottopongo all’attenzione delle SS. LL. l’allegata denuncia sui progetti in atto a Pozzuoli che sconvolgeranno l’ambiente e la vivibilità del suo centro storico-antico.

Pertanto, ho sentito il dovere di divulgare apertamente queste mie considerazioni, sperando di essere smentito.

Distinti saluti

Pozzuoli, 13 aprile 2007

Prof. RAFFAELE GIAMMINELLI

POZZUOLI

PORTO RIONE TERRA E ALTRO

GRANDE SPECULAZIONE

            E’ in fase avanzata la costruzione del prolungamento del molo “caligoliano” di circa 250 metri: un’alta e grigia muraglia di cemento armato, a protezione di una vasta zona di mare, nasconde, da via Roma a via dell’Emporio, buona parte del paesaggio tra Bacoli e il castello di Baia.

            Su una bancarella, ho trovato il progetto preliminare “Compendio Rione Terra – Porto”, redatto dalle S.p.A. Itainvest e Fimoper, la cui relazione storica e le immagini sono tratte, senza autorizzazione, dal mio lavoro Il centro antico di Pozzuoli – Rione Terra e Borgo (1987).

E’ un intervento nefasto per i Campi Flegrei, simile a quello tentato nel 1918 dal faccendiere Carlo Enrietti che, mediante una poco pulita convenzione con lo Stato, distruggeva tutto il golfo di Pozzuoli e la mitica costa con imponenti opere portuali. Per fortuna, grazie ad un gruppo di autorevoli “pozzolani”, tra i quali lo storico Raimondo Annecchino e il senatore a vita Vincenzo Cosenza, la speculazione fu sventata.

Nelle pagine 8, 9 e 10 della Premessa del progetto si rileva che le citate S.p.A. «si sono costituite come Gruppo Promotore ed hanno presentato al Comune di Pozzuoli (14 dicembre 1998) una proposta di collaborazione per la valorizzazione a scopi culturali e turistico/commerciali del Compendio territoriale del Rione Terra/Porto, anche attraverso la utilizzazione di soggetti impegnati in Lavori Socialmente Utili (LSU). Su proposta adottata dalla Giunta Comunale con delibera n. 882 del 16.12.98 avente ad oggetto “Proposta di collaborazione delle S.p.A. ITAINVEST e FIMOPER per la gestione del compendio territoriale Rione Terra/Porto da inserire nel quadro delle iniziative finalizzate alla valorizzazione del territorio e del miglioramento della situazione occupazionale”, il Consiglio Comunale con Delibera n. 57 del 21.12.98 ha deliberato: 1. di valutare favorevolmente la proposta di collaborazione delle S.p.A. ITAINVEST e FIMOPER, intesa alla gestione del compendio territoriale Rione Terra/Porto, rilevandone la utilità e l’importanza nel quadro delle iniziative per la valorizzazione del territorio ed il miglioramento della situazione occupazionale con l’impiego di un numero di addetti stimati tra le 300 e le 350 unità, nella prima fase, nel cui ambito inserire i soggetti impegnati nei L.S.U. e disoccupati di lunga durata, sino a raggiungere le 450 unità nella successiva fase di pieno sviluppo;…».

La Premessa continua con i punti 2 e 3, fissando gli obiettivi e le funzioni del Rione Terra e del Porto, e termina col punto 4, «di riservare alle definitive determinazioni del Consiglio Comunale l’approvazione del predetto accordo di programma. In data 26.1.99 il Comune di Pozzuoli, la società ITAINVEST e la società FIMOPER hanno sottoscritto un Verbale di Accordo nel quale l’Amministrazione Comunale e il Gruppo Promotore si impegnano a collaborare per la redazione del Progetto Preliminare del programma di valorizzazione…». L’elaborato di progetto è datato 15 febbraio 1999, appena 20 giorni dopo l’ufficiale sottoscrizione del Verbale di Accordo.

            Il complesso portuale dovrebbe essere così articolato: “Marina di Caligola” 727 posti barche, “Marina di Maglietta” 474 posti, per un totale di 1.201 posti barche da 6 a 30 metri; “Pescherecci” 50 approdi. Parcheggi auto: 190 posti interrati e 100 esterni sul lungomare Cristoforo Colombo e via dell’Emporio, 200 posti sul molo “caligoliano” e 90 sotto piazza a Mare. Appena 580 posti auto, su 1.201 posti barche, indicati esclusivamente nelle aree oggi occupate dai veicoli dei residenti e degli addetti al commercio del centro storico. Il “Molo Commerciale”, sul pontile SOFER (una nave mercantile, 5 traghetti e 4 aliscafi per il collegamento con le isole), avrà un non dimensionato parcheggio, accessibile da via Nicola Fasano; nessun posto auto è indicato per la “Marina di Maglietta”.

Oltre al bunkeraggio, sono elencati i seguenti servizi: «in posizione baricentrica la sede della direzione del marina con annessa torre di controllouna unità bagno ogni 20-30 posti barca [quindi, circa 40/60 cessi]bar, tabacchi-giornali, ristorante (con accesso alla terrazza superiore), agenzie nautiche e charter, centro subacqueo, ferramenta nautica e abbigliamento nautico. Altre funzioni commerciali… (banca, oreficeria, … agenzie immobiliari, photoshop, boutiques, gelateria, pizzeria, videogiochi, libreria, tintoria, ecc.) saranno localizzati nell’ambito dell’area di sviluppo artigianale e commerciale del Rione Terra». Addirittura, «le aree destinate al diporto saranno delimitate da una recinzione metallica di forma gradevole e dissimulata da siepi di essenze mediterranee»; quanto amore per il particolare. Circa 15 negozi saranno ricavati sotto piazza a Mare, aperti sulla banchina della darsena interna, riducendo notevolmente la superficie destinata ai 90 posti auto.

Mi sembrano indicazioni del tutto immaginarie e disinvolte. Dalla fine del 1985 ad oggi, il movimento bradisismico, a parte qualche temporanea anomalia  – che i quotidiani hanno enfatizzato con titoli altisonanti –,  è in evidente fase positiva (abbassamento), per cui, fra alcuni anni, potrebbe comparire acqua di mare sul pavimento del citato parcheggio coperto. Lo stesso vale per la prevista grande rimessa interrata di 190 posti auto sotto lungomare Cristoforo Colombo e via dell’Emporio che, tra l’altro, comporterà un notevole rialzamento del livello stradale, anche questo destinato a parcheggio scoperto di 100 veicoli, con grave danno alle attività commerciali e gastronomiche esistenti.

            Nel progetto, escludendo la dettagliata e puntuale indicazione grafica dei posti barca, addirittura suddivisi per categoria, tra i 6 e i trenta metri, non si rileva alcuna precisazione visiva delle grandi infrastrutture annesse, come «in posizione baricentrica la sede della direzione del marina con annessa torre di controllo», che deturperanno ulteriormente il già degradato ambiente del porto con le gigantesche costruzioni del mercato ittico all’ingrosso e del cantiere “Maglietta”. Sono convinto che, completati i pontili galleggianti e gli approdi, non saranno realizzati i servizi. Tanto, il lauto guadagno è assicurato! Pertanto, ho la sensazione che questo porto sarà solo un deposito di barche, come quello esistente nella darsena tra la villa comunale e il “tempio di Serapide”, ma dieci volte più grande.

            Le allegre comitive dei diportisti verranno, parcheggeranno le auto (se ci riescono), si imbarcheranno e andranno nelle lussuose e attraenti mete turistiche delle coste e delle isole del Mar Tirreno; torneranno dopo settimane, sistemeranno la barca, svuotandola dei rifiuti accumulati durante la vacanza, la lasceranno in custodia e se ne andranno spensieratamente, pagando l’esoso canone di ancoraggio alla società che gestirà l’approdo e, probabilmente, senza sborsare un soldo per il parcheggio delle auto; tutt’al più dando la “mazzetta” al parcheggiatore abusivo che opera in combutta con gli ormeggiatori. Questo è turismo?!

            E’ denominato “porto turistico-diportistico”; in realtà sarà un porto deposito-cantieristico per le imbarcazioni napoletane e campane. Il megaporto, così come si evince dal progetto, sarà servito soltanto dalla rete stradale urbana esistente, senza il diretto collegamento con la Tangenziale. Anche d’inverno, con le belle giornate o tranquilli fine settimana, si riverseranno nel centro di Pozzuoli migliaia di auto (in media due o tre per ogni imbarcazione), utilizzando le congestionate vie di Arco Felice e del borgo. In estate cosa succederà? Il finimondo! Peggio di quello che avviene oggi con il caotico traffico passeggeri e veicolare pesante per i sette Comuni isolani!

            Al porto è collegato il megacomplesso alberghiero del Rione Terra che dovrebbe avere una capacità ricettiva di circa 740 posti letto, secondo questa mia sommaria analisi:

camere doppie                                        135 x 2 persone = 270 posti letto

camere singole                                        14 x 1 persona =   14 posti letto

residence monolocali                      152x 2 persone = 304 posti letto

residence bilocali                                   38 x 4 persone = 152 posti letto

            La legge speciale per Pozzuoli, 19 luglio 1971, n. 475, all’articolo 17, prevedeva la «possibilità di ristrutturare … nuclei abitativi nei limiti compatibili con l’esigenza di sicurezza e di dotazione dei servizi». Il bando di concorso nazionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 253, del 20.09.1975, all’articolo 2, confermava quanto previsto dalla citata legge e aggiungeva che «potranno anche essere ammessi alcuni insediamenti diversi da quelli abitativi, se giustificati dall’economia del rione Terra o dagli interessi generali della collettività del comune di Pozzuoli». Lo stesso progetto vincitore  – capogruppo architetto Aldo Loris Rossi –  rispettava le citate indicazioni.

            Ma, col passare del tempo, i buoni propositi sono stati disattesi dagli organi politici locali e periferici, modificando la destinazione d’uso degli immobili del rione Terra. Meno male, però, che sono state riconosciute le storiche funzioni religioso-culturali e di rappresentanza comunale.

Quindi, le opere in fase di realizzazione non sono di “sistemazione e conservazione”, come prevedevano la legge speciale e il bando di concorso, ma nuova progettazione, nuova destinazione d’uso, con radicale trasformazione della tipologia edilizia, un anonimo inserimento di estranei elementi decorativi sulle facciate, come pura esercitazione calligrafico-accademica di imitazione dell’antico, e un’assurda e inventata cromia giallo-rossa. Insomma, una fredda scenografia, neanche degna di Cinecittà, letteralmente ricostruita contro ogni logica opera di salvaguardia e recupero delle preesistenze e della memoria etnica. Soltanto lo strato archeologico, col marmoreo tempio augusteo-cattedrale, è oggetto di attente opere di messa in luce e valorizzazione, sotto il puntuale controllo della Soprintendenza.

            Il megalbergo del rione Terra incentiverà l’economia locale? Non credo; anzi, l’attuale non florida, ma sufficiente, capacità ricettiva dei Campi Flegrei  – oltre 1.700 posti letto –  subirà un serio colpo. Ridicoli sono i parcheggi «ad uso del Rione Terra», indicati in viale Capomazza, con l’utilizzo del fabbricato, oggi parzialmente occupato dalla scuola elementare, per 150 posti auto, più 40 nel piazzale, e corso Umberto I, per 120 più 30 posti auto, attualmente “ad uso dei residenti”.

            Anche se non previsto dal progetto, circolano voci allarmanti sulla darsena  – ’u galiòne, cerniera tra il porto e il Rione Terra –  che diventerebbe, previo riempimento, un eliporto e/o parcheggio auto e/o raffinato spazio per spettacoli estivi. La scelta, nell’ambito del progetto, è plausibile, perché il sito si trova nei pressi della reception del megalbergo del rione Terra, sistemata nel palazzo Cavaliere (“Castagniéllo”). Così, scomparirà un ambiente, seppure degradato da un incontrollato e abusivo parcheggio auto a cielo aperto, carico di tradizioni marinaro-artigiano-religiose.

            L’intera operazione prevede 450 unità lavorative e generiche attività indotte. Per quanto riguarda il porto, bastano pochi ormeggiatori e qualche ragioniere per la contabilità; per l’indotto, poi, sappiamo benissimo che i turisti, i bagnanti e i pendolari diretti alle isole non si fermano nemmeno per un caffè. Forse, solo il megalbergo del Rione Terra potrà assicurare un certo numero di addetti.

Ma, vale la pena? Non sarebbe meglio individuare altre funzioni a vantaggio dell’intera comunità “pozzolana” e non di pochi? E’ previsto, ad esempio, l’ampliamento della “Marina di Maglietta” con lo spostamento della scogliera protettiva esistente di oltre 150 metri verso il largo. Ma, per questo enorme beneficio, cosa darà in cambio il privato Maglietta? Il progetto non lo indica!

            Perché il connubio “Rione Terra Porto”, esplicitato nell’originale e attraente titolo: “Compendio”?  Forse, come qualcuno ha detto, i fruitori dell’uno utilizzeranno anche l’altro? Nemmeno in Costa Smeralda i diportisti soggiornano negli alberghi, avendo a disposizione fiabeschi natanti, donne mozzafiato, cambuse piene di ogni ben di Dio e inservienti-equipaggio in giacca bianca. Sono vacanzieri dediti più alla bella vita che al turismo culturale. Probabilmente, come si vociferava diversi anni fa, è in fieri un casinò sul Rione Terra? Allora, veramente arriverà la “piovra” a Pozzuoli e… addio vivibilità del centro storico.

            Un’altra domanda riguarda la conduzione del complesso Porto-Rione Terra: se fosse gestito dal Comune, cosa improbabile per la storica incapacità degli enti pubblici, i “pozzolani” potrebbero ricavare un reale e grosso beneficio fiscale; ma, come indicato nel progetto, è in corso di costituzione, forse è già costituita, la S.p.A. Dicearchia, a cui affidare il management. Sarà un grande business, con i lauti balzelli di ancoraggio, dei quali una minima percentuale andrà al Comune se non al demanio marittimo, sotto forma della irrisoria tassa di concessione. Si sussurra anche il nome del presidente di questa società di gestione; pare sia, o sarà, un politico locale che, pur non raccogliendo molti consensi elettorali e larghe simpatie popolari, è sempre sulla breccia, grazie alle sue protezioni regionali e nazionali.

            Di recente, nella gestione del Rione Terra, si è fatta avanti anche la Scabec (Società Campana per i Beni Culturali), uno dei tanti gruppi misti pubblico/privato, nati con l’unico obiettivo di “gestire” il patrimonio pubblico, sostenuto, ovviamente, dai cospicui contributi regionali e statali.

            Molto rischiosa è anche la ventilata riconversione dei suoli rivieraschi della Sofer. Anni fa, un politico locale disse che quella costa doveva “riscoprire la sua vocazione turistica”, dimostrando totale ignoranza della storia di Pozzuoli. I vistosi resti archeologici, che si dipanano sotto il livello del mare, erano strutture commerciale-industriali del grande complesso portuale di Puteoli. Per le sue peculiarità, l’area, dopo il millenario abbandono, negli anni Ottanta dell’Ottocento, fu destinata nuovamente ad area industriale (cantiere Armstrong).

            Certamente, anche il turismo è un’industria che favorirà l’economia locale; ma, dev’essere supportato con adeguate infrastrutture, per evitare l’uso di quelle esistenti, già insufficienti per i residenti. Insomma, questi interventi dovrebbero avere una loro autonomia funzionale con collegamenti diretti alle grandi arterie e, pur promuovendo lo sviluppo della zona, non interferire nella sua vivibilità. Quindi, attenti a quello che proporrà la Waterfront Flegreo S.p.A..

            Comunque, sono scelte urbanistiche importantissime che non dovrebbero “piovere dall’alto” o essere affidate esclusivamente ai politici, spesso incompetenti o interessati; nelle decisioni sulle radicali modifiche del territorio, che determinano nuove esigenze di vita, devono intervenire democraticamente e responsabilmente anche gli abitanti.

            Determinante, però, sarebbe una programmazione e un coordinamento degli approdi sull’intero comprensorio dei Campi Flegrei, per evitare conflittualità e sprechi.

            E’ un grosso errore realizzare strutture di servizio utili a preconfezionate e politicizzate lobby e a servizio di altre località; si veda l’imbarco che favorisce soltanto i sette Comuni delle isole di Procida e Ischia. Quando nel 1890, fu completata la ferrovia Cumana, lo scalo fu sistemato nella più vicina rada di Torregaveta, irresponsabilmente spostato prima a Baia e poi a Pozzuoli. Una soluzione ancora oggi fattibile, lontana dai grossi centri abitati e facile da collegare con le grandi vie dell’entroterra.

            Gli eventi bradisismici del 1970 e 1983-1984 hanno determinato a Pozzuoli un’operazione simile a quella effettuata a Roma nel Ventennio Fascista: il centro storico fu evacuato e i romani veraci furono deportati nelle borgate, lasciando ai neoricchi il prestigioso cuore della capitale. Così, l’antica città flegrea, “ristrutturata”, è stata occupata da famiglie provenienti principalmente da Napoli, innescando, tra l’altro, una grossa speculazione immobiliare. Il borgo è diventato centro commerciale e salottiero dei “pozzolani” residenti a Toiano e a Monterusciello, giustamente spinti dal desiderio di frequentare i luoghi della memoria, e dei napoletani, attirati dalla buona cucina. Ma, l’offerta della ristorazione ha superato di gran lunga la domanda. Anche se il fenomeno resiste ancora, sarebbe opportuno frenare questo “sviluppo”, che danneggia prioritariamente le attività esistenti, elaborando nuove e più qualificate proposte.

Inoltre, con l’aumento del traffico passeggeri e veicolare con Procida e Ischia, il centro di Pozzuoli è diventato una loro area di servizio, con selvaggi e incontrollati parcheggi abusivi. A nulla è valsa l’isola pedonale del centro storico e dell’area portuale, fallita sin dall’inizio per la superficialità della proposta, l’indisciplina di chi guida e l’inadempienza e il palese lassismo degli addetti al controllo, suscitando nei residenti soltanto rabbia e sfiducia nelle istituzioni.

L’incapacità di risolvere questi problemi è dimostrata dall’ultima discutibilissima trovata di far pagare l’accesso al centro storico, sull’esempio di alcune grandi città.

Insomma, Pozzuoli e diventata la città di “Bengodi” o dei “Balocchi” di pinocchiana memoria.

Ma che tipo di turismo si può fare in un ambiente intensamente e selvaggiamente urbanizzato, troppo vicino alla grande metropoli che da tempo ha allungato i suoi tentacoli, devastando le ubertose plaghe di Bagnoli, Fuorigrotta, Soccavo, Pianura e Quarto? Non sono da meno le superaffollate Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida che non hanno mai pianificato il loro sviluppo urbanistico.

            Per salvaguardare la vivibilità e gli interessi dei “pozzolani” e dei flegrei, sarebbe necessario produrre dei realistici progetti, miranti ad incrementare un turismo stabile, con adeguate strutture ricettive, sfruttando prioritariamente quelle esistenti e le grandi risorse naturali: balneazione marina, termalismo, attività culturale-ambientale-enogastronomico-sportive e di tempo libero, sulla base di piani di sviluppo sostenibile, comprendenti la pesca e l’agricoltura, con la riscoperta delle antiche ricette e dei vini flegrei, dell’artigianato (ceramica, mosaico, vetro, profumi, marmo, arte dei metalli, carpenteria navale) e delle attività estrattive, di acquacultura e conservazione dei prodotti.

I Campi Flegrei vantano una eccezionale presenza di reperti archeologici, sminuzzati, però, su un vastissimo territorio, spesso poco curati, se non abbandonati, e affogati in contesti ambientali profondamente degradati. Si veda, per ultimo, la necropoli di via Solfatara, mortificata da un orribile ponte in ferro e obliterata da una rigogliosa vegetazione. Gli stessi episodi più eclatanti non riescono a diventare dei veri attrattori turistici, per l’assenza di valide e continue proposte di utilizzo.

Su questi temi, provocatoriamente appena accennati, dovrebbero cimentarsi pubblicamente i nostri signori politici e non blaterare i ripetitivi luoghi comuni.

Purtroppo, una delle cause negative dei Campi Flegrei è stata proprio l’assenza di candidati di grande spessore etico-culturale, affiancati da lungimiranti imprenditori, capaci di imporsi a livello nazionale e far valere le sacrosante ragioni di una zona tanto ricca, ma tanto bistrattata.

            La noncuranza dei “signori politici” e delle varie amministrazioni comunali si è palesata, tra l’altro, dalla mancata difesa degli interessi dei cittadini nella determinazione dell’indennizzo di espropriazione delle unità immobiliari del rione Terra. Infatti, i criteri di  valutazione non tennero conto dell’importanza storico/artistica dei manufatti, ma soltanto della superficie/volumetria, della vetustà e destinazione abitativa popolare. Quindi, modificata la loro funzione in complessi produttivi ad alto reddito, oggi si potrebbe impugnare quanto già liquidato; ma questo comporterebbe un iter legale-burocratico dispendioso e lungo. Avrebbero dovuto pensarci i “signori politici” e gli amministratori!

            Un’ultima provocazione: come mai, su queste imponenti opere di grande impatto ambientale, già così evidenti, non si sono ancora fatte vive “Leghe e Associazioni Cultural-Protezionistiche”?

Spero che queste mie considerazioni siano smentite!

Pozzuoli 13 aprile 2007

Raffaele  Giamminelli

          “Compendio Rione Terra – Porto”. Progetto preliminare. Planimetria generale di progetto, viabilità e parcheggi, Tavola 6.

           Il tracciato viario esclude le vie Giovan Battista Pergolesi, Pietro Ragnisco e Guglielmo Marconi che, dalla zona bassa della città, salgono, seppure con grandi difficoltà, a quella alta, immettendosi su piazza generale Francesco Capomazza (quadrivio Annunziata), via Campana-Tangenziale, corso Nicola Terracciano, via Anfiteatro e via Solfatara. Quindi, il traffico veicolare, da e per il porto “turistico”, spesso con imbarcazioni e carichi pesanti a rimorchio, è costretto ad attraversare l’intasato centro storico di Pozzuoli (via Sacchini, via Roma, corso Garibaldi, corso Giacomo Matteotti e corso Umberto I), per proseguire verso Napoli (Bagnoli e Fuorigrotta), oppure imboccherà via Nicola Fasano (via Miliscola), giungendo al quadrivio di Arco Felice (piazza Aldo Moro) e salire alla via Domiziana e Tangenziale est-ovest di Napoli.

            Fermo restando il problema dell’impatto ambientale, bisognerebbe realizzare un collegamento con la Tangenziale, come proposero il prof. ing. A. Grimaldi e il dott. ing. P. Sommella nel luglio 1980, per rendere funzionale ed autonomo il complesso portuale, evitando interferenze con i centri abitati.

       Porto e Rione Terra visti da via Campi Flegrei (Domiziana altezza “Villaggio del Fanciullo”).

       (A) vecchio faro, (B) estremità del prolungamento; a sinistra, parte del Borgo e Rione Terra; in primo piano, la “Marina di Maglietta”, con la scogliera protettiva che sarà spostata parallelamente verso il largo di oltre 150 metri; sulla destra, il pontile Sofer, parzialmente utilizzato da “Maglietta”.

 

Discarica piena di Euro      
Scritto da Enzo Magaldi   
Mi sembra interessante, a proposito di rifiuti, conoscere più dati ufficiali sulla vicenda, perchè il cittadino si faccia una idea, la più chiara possibile, sui reali e sconsolanti fatti avvenuti nella nostra Regione.

Enzo Rosario Magaldi

24 maggio 2007 L’.Espresso

RIFIUTI / I CONTI DEI COMMISSARI DI GOVERNO

DISCARICA PIENA DI EURO

In cinque regioni l’emergenza ha inghiottito 1.800 milioni. In Campania quasi la metà delle spese. Che per un quinto vanno in stipendi, uffici e telefoni

di Marco Ratti

A Serre i cittadini sono pronti alle barricate per impedire che l’immondizia del Salernitano finisca nella discarica di Valle della Masseria. Il sindaco Palmiro Cornetta guida la rivolta contro il decreto del governo: l’ennesima protesta popolare mentre la situazione in Campania continua a precipitare, trasformandosi da disastro ambientale in allarme sanitario. Con il caldo si moltiplicano i roghi di immondizia che disperdono diossina nell’aria e nei terreni Ma un’epidemia c’è già: è quella dei conti pubblici. Perché per tamponare il problema fino al 2005 si sono già spesi 856 milioni di euro nella sola Campania, senza che la normalità si sia avvicinata.

La Corte dei conti con una relazione monumentale ha cercato di capire come siano stati utilizzati i fondi gestiti dai commissari straordinari del governo in tredici anni di ordinaria emergenza. Risultato: per ripulire Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Lazio a fine 2005 se ne erano già andati 1.800 milioni di euro. Di questi, quasi 400 milioni ossia 800 miliardi di vecchie lire erano stati impiegati per pagare stipendi e uffici. Una montagna di soldi sommersa dalla spazzatura, senza che gli obiettivi siano stati neppure lontanamente sfiorati. Un esempio per tutti: la raccolta differenziata nel 2003 sarebbe dovuta essere il 35 per cento della produzione totale dei rifiuti urbani, ma a fine 2005 il dato nazionale era del 24,3. scendendo dal 38,1 del Nord al 19,4 del Centro e precipitando all’8,7 al Sud.

L’occhio del ciclone è in Campania, dove sono stati bruciati più di 850 milioni fino al 2005. Dal ‘94 a oggi, ai vertici della struttura si sono alternati il prefetto Guido Improta, i governatori Antonio Rastrelli, Andrea Losco, Antonio Bassolino, un altro prefetto, Corrado Catenacci, e dallo scorso ottobre il capo del dipartimento della Protezione civile, Guido Bertolaso. Insomma, uomini di destra e di sinistra, grand commis e superprefetti ma al termine di ogni ‘reggenza” l’esito finora è stato sempre lo stesso: nuova proroga dello stato di emergenza perché il problema non era stato risolto. Anzi, secondo la Corte la situazione si è aggravata negli anni: il mancato coinvolgimento delle amministrazioni locali ha portato con sé una valanga di ricorsi che ha paralizzato l’attività dei commissari. E le procedure poco trasparenti per l’affidamento degli appalti hanno espostole stesse società pubbliche al rischi di infiltrazioni camorristiche.

Eppure, chi lavora per l’emergenza non si è fatto mancare proprio nulla. Nel 2005 la struttura commissariale era composta da 101 persone, anche se a fine 2006 un’ordinanza della presidenza del Consiglio ha fissato il tetto massimo a 70 dipendenti. I magistrati contabili fanno notare che «nel corso degli anni si è prodotto un aumento rilevantissimo delle indennità e dei compensi ai commissari, vicecommissari e subcommissari », arrivando a superare i 10 mila euro mensili. Inoltre, la mancanza di controlli interni ha consentito gravi irregolarità. Con i telefoni pagati dal commissario, i dipendenti si sono concessi qualche lusso di troppo: tra il ‘99 e il 2003 le chiamate, escluse le ricariche, hanno inghiottito 724.680 euro, «e non sono poche quelle internazionali o verso i numeri speciali». E non è tutto. Secondo un documento dell’Ispettorato generale della Ragioneria dello Stato, «il commissario ha proceduto al rimborso delle spese sostenute dal subcommissano per raggiungere la sede di servizio (Napoli), senza tener conto che il compenso corrisposto era onnicomprensivo» e quei soldi, quindi, non gli erano dovuti. Il tutto, per un totale di 35 mila euro di biglietti aerei e spese pasti per oltre 7 mila. E nell’attribuzione di incarichi esterni, tornando alla relazione della Corte, «si è riscontrata la totale assenza di pubblicità, concorrenza e trasparenza».

C’è poi uno spreco nello spreco: quello dei fannulloni di Stato, spesso obbligati a essere tali da un meccanismo nato per non funzionare. Parlando dei lavoratori che dovrebbero «coadiuvare nella raccolta differenziata», nel luglio 2004 il commissario affermava: «Se di questi 2.316 duecento lavorano. è un miracolo. Gli altri non fanno niente e me lo contestano». Secondo la Corte, quindi, «al cittadino è stata chiesta una maggiorazione della tariffa per lo sviluppo della raccolta differenziata, che è invece stata utilizzata a fini assistenziali, con un costo di circa 65 milioni di euro all’anno»’. In pratica, invece di separare plastica, carta e altre sostanze riciclabili, trasformando le scorie in risorsa e abbattendo l’incidenza di sostanze inquinanti nelle discariche. con quei fondi si sono alimentate clientele e finanziati posti inutili. Tanto che, scrivono i giudici, molte assunzioni sarebbero illegittime.

E non si tratta di peccati di gioventù o di una macchina da rodare. No, scorrendo le 182 pagine del rapporto, si scopre che il tarlo che ha impedito al sistema di funzionare sta nelle fondamenta, visto che mancano ancora le strutture operative indispensabili allo sviluppo del ciclo integrato dei rifiuti. In particolare, gli ambiti territoriali ottimali, che avrebbero dovuto essere la sede per le scelte amministrative, stentano a decollare. E dei 18 consorzi di bacino, di cui fanno parte tutti i comuni campani, cinque sono stati commissariati in quanto inadempienti. Anche qui con un carico di nullafacenti da mantenere. In un’audizione al Senato del 14 febbraio di rappresentanti dei consorzi, si legge: «La situazione che ho trovato al mio arrivo era quella di un consorzio che non svolgeva alcuna attività da 16-18 mesi e quindi abbiamo 256 persone che non hanno nulla da fare».

Ma i problemi sono anche di altro genere. I bandi di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva, costruzione e gestione degli impianti di preparazione di combustibile derivato dai rifiuti (cdr) e di due termovalorizzatori hanno previsto la procedura ristretta. Un’impostazione che ha avuto molte pecche. Innanzitutto, «fu attribuita scarsa rilevanza alla qualità tecnica dell’impiantistica proposta». In altre parole, non hanno potuto vincere le soluzioni più efficienti, ma quelle più competitive quanto a prezzi e tempistica. Alle imprese, tra le altre cose, è stato dato il diritto di scegliere dove realizzare gli impianti. Un modus operandi che, secondo una relazione sulla Campania alla commissione parlamentare d’inchiesta del gennaio 2006, «avrebbe reso possibili situazioni speculative, che dovevano essere evitate anche perché avrebbero costituito la vera fragilità del sistema, rendendolo facile preda delle infiltrazioni della criminalità». A tutto questo si aggiunga che «il combustibile cdr prodotto non è risultato a norma», tanto che in alcuni casi la magistratura penale ha formulato le ipotesi di truffa e frode in pubbliche forniture e molto di questo combustibile, a causa della sua scarsa qualità, non potrà essere bruciato nei termovalorizzatori. Alla fine i contratti sono stati sciolti all’inizio del 2006, «in un momento in cui anche l’affidataria (che continua a gestire provvisoriamente il ciclo dei rifiuti, ndr) aveva manifestato interesse alla risoluzione del contratto».

La conclusione dei giudici è drammatica: le soluzioni sono state varate solo quando diventavano un affare d’oro per le aziende. La Corre scrive: «Si ricava l’impressione che solo nel momento della coincidenza degli interessi pubblici con quelli privati, e assecondando sostanzialmente questi ultimi. la parte pubblica si sia attivata per porre fine a una situazione sempre più insostenibile». Nell’attesa di uscire dall’emergenza, i camion della nettezza urbana macinano più soldi che immondizia. Quando poi a pesare sui conti non sono i biglietti dei treni: 60 milioni di euro sono stati spesi per i convogli ferroviari che hanno portato i rifiuti in Germania. E questo solo per il periodo compreso fino a marzo 2004: denaro finito letteralmente nella spazzatura.

Telefoni bollenti
1,8 miliardi di euro

E’ la spesa complessiva per l’emergenza rifiuti nelle cinque regioni commissariate fino a tutto il 2005.

Il commissariamento in Campania e Puglia cominciò nel 1994; in Calabria nel 1999; in Sicilia e Lazio nel 1999.

855.985.279 euroE’ la spesa nella sola Campania per l’emergenza rifiuti dal 1994 alla fine deI 2005. Una stima sostiene che a oggi la somma sia arrivata a un miliardo di euro. Trasporto e smaltimento dei rifiuti all’estero fino al 2004 sono costati 67 milioni di euro.
282.129.870 euroSono le spese per far funzionare la struttura del commissario di governo per l’emergenza rifiuti in Campania. Comprendono gli stipendi, le indennità, gli affitti delle sedi e tutto ciò che non riguarda gli interventi diretti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
724.680 euroLa bolletta del telefono delle strutture del commissariato per l’emergenza ha costi mostruosi. I giudici della Corte dei conti hanno evidenziato un numero elevato di chiamate all’estero e a numeri speciali.
37.848.287 euroSono le spese per stipendi e indennità del personale impegnato in Campania nelle strutture del commissariato per l’emergenza rifiuti. Comprendono indennità a commissario, dirigenti, prefetti, subcommissari, personale amministrativo, commissioni, comitato di rientro e vigilanza

 

Isola ecologica Ponticelli      
Scritto da Enzo Magaldi   
ISOLE ECOLOGICHE – NAPOLI

09/06/2008 – Aperta a Ponticelli la prima Isola Ecologica di Napoli.

L’isola ecologica di Ponticelli è uno spazio attrezzato dove il cittadino può portare vari materiali.

La raccolta differenziata non riguarda soltanto bottiglie, giornali, imballaggi, ma anche, oli usati, batterie di avviamento esauste, sfalci e potature, parti di rifiuti ingombranti (lavatrici, frigoriferi) o di computer e televisioni possono essere riciclate; per questo ASIA ha costruito questa struttura attrezzata alla raccolta di tali tipologie di materiali, dove i cittadini possono recarsi e liberarsi con comodità  e gratuitamente dei propri rifiuti ingombranti.

Dove si trova e orari di apertura:

Via Emilio Salgari angolo di Via Luigi Sturzo 6 °Municipalità

Lunedi; 14-19

Mar-Mer-Gio-Ven-Sab; 10-19

Domenica; 10-14

 

Altri articoli…

<< Inizio < Prec. 1 2 3 4 5 Succ. > Fine >>
Pagina 4 di 5
EnzoMagaldi.eu | Contatti